CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza n. 161 del 20 giugno 2012 relativa al giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2; 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 11, commi 8 e 9, e 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

 

-    Alfonso  QUARANTA                                 Presidente

-    Franco  GALLO                                          Giudice

-    Luigi  MAZZELLA

-    Gaetano  SILVESTRI

-    Sabino   CASSESE

-    Giuseppe   TESAURO

-    Paolo Maria NAPOLITANO

-    Giuseppe  FRIGO

-    Alessandro  CRISCUOLO

-    Paolo  GROSSI

-    Giorgio LATTANZI

-    Aldo  CAROSI

-    Marta  CARTABIA 

-    Sergio  MATTARELLA

-    Mario Rosario MORELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2; 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 11, commi 8 e 9, e 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-15 settembre 2011, depositato in cancelleria il 20 settembre 2011, ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2011.

Omissis

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1)   dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, commia 2, 6, commi 3, 4, 6 e 7, 15, comma 4, e 11, commi 8 e 9 della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;

2)   dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, 6, comma 5, e 15, comma 3, della medesima legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2012.

Presidente

Alfonso Quaranta

 

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2012