il presidente della regione
Omissis
DECRETA
- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Archi a favore delle 9 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 19 datato 03/02/2012 rettificato il 24/05/2012 formato da n. 3 facciate;
- di fare obbligo al Comune di Archi a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 19 datato 03/02/2012 rettificato il 24/05/2012 nonché effettuare l’affrancazione;
- di autorizzare il Comune di Archi ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di fare obbligo al Comune di Archi a reinvestire il capitale di affranco secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98:
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune di Archi e delle Ditte del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di ricevimento da parte del Comune e delle Ditte.
L’AQUILA Lì 19 GIUGNO 2012
-Dott. Giovanni CHIODI-
Segue Allegato