giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Visto l’articolo 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

Vista la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo);

Vista la legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale);

Premesso che:

-    ai sensi del comma 1, dell’articolo 21 della L.R. n. 56/1993 “La Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo finalizza, dal 1° gennaio 2004, i fondi derivanti dall’articolo 4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti termini:

-    50% per iniziative di carattere culturale ed artistico;

-    50% per iniziative di carattere sportivo.”;

-    ai sensi del successivo comma 2 del medesimo articolo 21 della L.R. n. 56/1993 “I fondi di cui al comma 1 sono gestiti, previa determinazione con atto della Giunta regionale dei criteri di utilizzo degli stessi, dalle Direzioni individuate con il Programma Operativo quali assegnatarie delle relative risorse”;

Dato atto che:

-    ai sensi della lettera g), comma 1, dell’articolo 4 della L.R. n. 77/1999 compete all’Organo di direzione politica “formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi”;

-    ai sensi della lettera a), del comma 2 dell’articolo 5 della L.R. n. 77/1999 i dirigenti regionali “adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, nell’ambito delle risorse attribuite”;

Dato atto, altresì, che

-    con Deliberazione di Giunta regionale del 05 marzo 2012 n. 118 è stato approvato il nuovo Disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale ed artistico da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia”;

-    il predetto Disciplinare trova applicazione per l’utilizzo delle risorse finanziarie affidate, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 3/2002, dalla Giunta regionale alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia” e per le iniziative di carattere culturale ed artistico che si svolgeranno a partire dal 2012;

-    con la medesima DGR n. 118 del 5/3/2012 è stata altresì disposta la revoca della precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 208 del 28 marzo 2011, recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale ed artistico da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia”;

Considerato che si rende necessario modificare il nuovo Disciplinare approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 118/2012, al fine di prevedere la fattispecie della concessione di contributi da parte della Giunta regionale, su proposta del Presidente, per le iniziative ritenute di indiscutibile valore culturale, anche al fine di sostenere la candidatura di eventi culturali;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il nuovo Disciplinare approvato con D.G.R. n. 118 del 5 marzo 2012, come segue:

Dopo il comma 4 dell’articolo 2 del Disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale ed artistico da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia”, approvato dalla Giunta con deliberazione 5 marzo 2012, n. 118, sono aggiunti i seguenti:

      “4 bis. Per le iniziative di cui al comma 3, non aventi fine di lucro, alle quali la Regione intende partecipare direttamente, anche al fine di sostenere la candidatura di eventi culturali, la Giunta regionale, per quelle che ritiene di indiscutibile valore culturale, può concedere contributi, su proposta del Presidente, con provvedimento debitamente motivato, agli enti di cui al comma 4, come concorso finanziario alle spese ritenute ammissibili ai sensi del presente Disciplinare.

      4 ter. Ai fini della concessione e della liquidazione dei contributi di cui al comma 4 bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 14 e agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 13.”;

Tenuto conto che:

-    ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.L.31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.”;

Dato atto che:

-    anche alla luce delle modifiche disposte con la presente deliberazione, gli interventi finanziabili con le risorse di cui all’art. 21 della L.R. n. 56/1933 non rientrano nella fattispecie del contratto di sponsorizzazione;

-    le tipologie di interventi finanziabili in base all’art. 21 della L.R. n. 56/93 rientrano nell’ambito della fattispecie della donazione modale, considerato che i contributi concedibili sono comunque volti a finanziare iniziative proposte da soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio, che non perseguono fini di lucro e le cui proposte non sono volte al conseguimento di profitti;

Dato atto, altresì, che:

-    il Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”, ed il Dirigente del Servizio “Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale” della medesima Direzione hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto con la sottoscrizione dello stesso;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa:

-    di modificare, come indicato in narrativa, il testo del nuovo Disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale ed artistico da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 5 marzo 2012;

-    di stabilire che, per una migliore fruizione del testo, il nuovo Disciplinare recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 21 della legge regionale 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale) per le iniziative di carattere culturale ed artistico da finanziare con le risorse assegnate alla Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia”, coordinato con le modifiche disposte con il presente provvedimento, è quello contenuto nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-    di pubblicare la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, nonché di renderla disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo – Giunta regionale.

Segue Allegato

Allegato