Il dirigEnte del servizio
Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007, recante norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;
Preso atto che il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88;
Visto in particolare l’art. 12, comma 3 del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010 che prevede che con Decreto del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l’iscrizione delle superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli, nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo, le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenti Albi DO ed elenchi IGT nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati;
Visto in particolare l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010 che stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;
Visto il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni”;
Rilevato che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna” deve essere registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che caratterizzano l’unità vitata stessa;
Vista la DGR n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni;
Preso atto, inoltre, che la sopraccitata DGR n. 157 del 07.03.2011, ha previsto, di demandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Produzioni agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole le modalità e i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva delle unità vitate iscritte allo “Schedario” viticolo al fine della rivendicazione delle produzioni delle relative DO e IG;
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. DH27/134 del 19.10.2011 relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione dei vini a DO, IG e dei “Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale 2011/2012;
Ritenuto altresì opportuno tenere conto nella redazione dell’elenco regionale delle vigne delle pregresse indicazioni normative e salvaguardare le menzioni “vigna” utilizzate in passato dalle aziende e già registrate nello schedario viticolo;
Considerato che l’utilizzo delle menzioni “vigna” deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali relative in particolare alla presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli;
Ritenuto altresì opportuno ai fini della rivendicazione delle produzioni 2012/2013, redigere un elenco provvisorio delle menzioni “vigna” sulla base delle menzioni registrate attualmente nello schedario;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di correggere le imprecisioni e inesattezze riscontrate nell’elenco provvisorio delle menzioni “vigna” sopra richiamato, individuare un percorso per verificare la correttezza delle menzioni “vigna” già registrate dai produttori nello schedario ed un percorso per la registrazione di quelle nuove;
Ritenuto pertanto opportuno approvare le modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni “vigna”;
Ritenuti gli allegati alla presente Determinazione, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, predisposti dall’Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali e precisamente:
- l’Allegato A - “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna”;
- l’Allegato B - “Richiesta di iscrizione, con menzione di “vigna” ai vigneti idonei a produrre vini a DO;
Preso atto che la filiera vitivinicola regionale non ha inviato osservazioni alla proposta di determinazione trasmessa preventivamente per via informatica;
Vista la Legge Regionale n. 77/99 ed in particolare l’art. 5;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente richiamati:
1) di approvare:
- l’Allegato A - “Modalità per la predisposizione dell’elenco positivo regionale delle menzioni vigna”;
- l’Allegato B - “Richiesta di iscrizione, con menzione di “vigna”, dei vigneti idonei a produrre vini a DO;
2) di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www. regione.abruzzo.it/agricoltura;
4) di ritenere quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- l’Allegato A composto di n. 4 (quattro) facciate;
- l’Allegato B composto di n. 1 (una) facciata.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita
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