IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Integrazioni all’articolo 3 della l.r.
22/1988)
1. All’articolo 3 della legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il danneggiamento e l’estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito regionale delle Associazioni di tartuficoltori.”
Art. 2
(Modifiche all’articolo 5 della l.r.
22/1988)
1. Al comma 2 dell’art. 5 della l.r. 22/1988 le parole da “o in alternativa” fino a “cm 4” sono soppresse.
Art. 3
(Integrazione all’articolo 16 della l.r.
22/1988)
1. Dopo il punto 12 della lettera b) dell’articolo 16 (Sanzioni) della l.r. 22/1988 è inserito il seguente:
“12-bis. esercita la lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno;”.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 3 Luglio
2012
IL
PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
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TESTO DEGLI ARTICOLI 3, 5 E 16 DELLA LEGGE
REGIONALE 16 FEBBRAIO 1988, N. 22
"Norme per la raccolta, coltivazione e commercio
dei tartufi"
COORDINATO CON
Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1988, n. 22 recante "Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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L.R. 16 febbraio 1988, n. 22
Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.
Art. 3
Disciplina della raccolta.
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge.
2. Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento.
3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene in rapporto alla reale situazione del territorio. Si intendono invece, per tartufaie coltivate, quelle impiantate ex novo nel rispetto della normativa regionale in materia.
4. Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo.
5. Il Settore agricoltura foreste della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
6. Per riservarsi il diritto di raccolta
dei tartufi, i conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi,
devono delimitare le tartufaie con apposite tabelle di dimensione minima di
7. Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al comma precedente con la dicitura «TARTUFAIA CONTROLLATA» o «TARTUFAIA COLTIVATA», a seconda del caso.
8. Le tabelle di cui ai commi precedenti debbono essere collocate su pali o altri sostegni morti.
9. I proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che conducano a qualsiasi titolo, possono costituire associazioni e consorzi volontari per la difesa del tartufo, la razionale raccolta e la commercializzazione, nonché per l’impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato.
10. L’abbattimento di alberi coltivati come piante tartufigene, deve essere preventivamente autorizzato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
11. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 9 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.
11-bis. Al fine di evitare che la raccolta produca il
danneggiamento e l’estinzione delle tartufaie, causando danni irreparabili al
patrimonio ambientale, i Comuni e le Unioni di Comuni, fermo restando i
principi e i limiti stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa
quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o
conservati destinati al consumo) e dalla presente legge, possono approvare
apposito regolamento, con relativa zonizzazione, per disciplinare la raccolta
dei tartufi anche per le aree, seppure non soggette ad uso civico, di
particolare valore ambientale e per quelle interessate da tartufaie naturali di
pregio. A tal fine, entro il 30 settembre 2012, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, adotta apposite linee guida per la predisposizione
dei regolamenti comunali e disciplina altresì il riconoscimento in ambito
regionale delle Associazioni di tartuficoltori.
Art. 5
Modalità di ricerca e di raccolta.
La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all’attività di ricerca e/o raccolta può condurre un numero massimo di due cani.
Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghello» (o «vanghella») [o in alternativa lo zappetto con punte rotondeggianti di dimensioni del taglio massime di cm 15 per cm 4].
Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato.
Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato.
È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e la lavorazione andante del suolo tartufigeno.
La raccolta giornaliera complessiva in forma libera ed individuale è consentita entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato solo con l’aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata.
È abrogato l’art. 17 della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 20 giugno 1980, n. 66).
Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all’usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonché, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari, laddove si tratti di tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute dalla Regione e tabellate.
Art. 16
Sanzioni.
Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogniqualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto lavorato o commercializzato, le seguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi:
a) la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni per chi esercita:
1) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto;
2) la ricerca e/o la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) o zappetto per come previsto nella presente legge;
3) la ricerca e/o la raccolta senza l’autorizzazione prescritta;
4) la raccolta, il consumo ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell’art. 2 della presente legge;
5) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba;
6) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3;
7) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni da quello di rimboschimento;
8) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del Demanio regionale senza l’autorizzazione di cui all’art. 8 della presente legge;
9) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta;
10) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza provvedere alla riempitura delle buche aperte per la raccolta, od aprendole in soprannumero senza riempirle con la terra prima estratta, per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche, o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d’arte;
11) la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nel precedente art. 5, con le eccezioni ivi riportate, e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto.
In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lett. a) si applica la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 nonché la sospensione dell’autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da lire 2.000.000 a lire 7.000.000, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità.
Le sanzioni di cui ai numeri 2) e 3) della precedente lett. a), non si applicano ai soggetti previsti nell’ultimo comma dell’art. 5 della presente legge, e per i casi in esso contemplati.
b) La sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 7.000.000 per chi:
12) esercita la lavorazione
andante del terreno in qualsiasi periodo dell’anno;
12-bis) esercita la
lavorazione del terreno con lo zappetto in qualsiasi periodo dell’anno.
c) La sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 700.000 per chi:
13) effettua la raccolta dei tartufi immaturi od avariati.
In caso di recidiva per la violazione del divieto di cui al n. 13), si applica la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 1.400.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 800.000 a lire 2.800.000.
d) La sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 per chi esercita:
14) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l’osservanza delle norme prescritte;
15) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale.
In caso di recidiva delle violazioni di cui ai numeri 14) e 15), si applica la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 2.000.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da lire 1.800.000 a lire 4.000.000.
e) La sanzione amministrativa di lire 5.000 per ogni tabella per chi contravviene alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all’art. 3.
f) La sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo.
Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la sanzione maggiore.
Per coloro che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali.
Coloro che hanno il tesserino di idoneità ed intendono praticare la ricerca o la raccolta del tartufo sono tenuti al rinnovo annuale previo pagamento della tassa prevista. La tassa annuale di concessione deve essere versata entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce e la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento del rinnovo annuale, deve essere allegata al tesserino.
Il tesserino ha la validità di 6 anni e viene rinnovato su domanda la quale deve essere indirizzata al Settore agricoltura della Giunta regionale e corredata:
a) del tesserino scaduto;
b) del certificato comprovante la residenza in uno dei Comuni della Regione;
c) della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione;
d) di 2 foto del richiedente, di cui una autenticata.
In caso di rinuncia all’autorizzazione, l’interessato deve restituire il tesserino, prima del 31 gennaio dell’anno di riferimento, al Settore agricoltura della Giunta regionale.
Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il versamento per le sanzioni amministrative irrogate ai sensi delle precedenti norme, va effettuato sul conto corrente postale n. 10466670 intestato a Regione Abruzzo, Servizio di Tesoreria «Violazione ai tributi propri» - L’Aquila.
Per le controversie relative all’applicazione delle sanzioni ed alle ingiunzioni di pagamento è competente il Servizio operante presso il Settore agricoltura della Giunta regionale.