IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 23/2011)

1.   All’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)   dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

      “3-bis) Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili”;

b)  dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      “4-bis) Nelle more dell’adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell’ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale”;

c)   al comma 5, dopo le parole “aree ecologicamente attrezzate” sono inserite le seguenti: “individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale”;

d)  al comma 18, dopo le parole “Sviluppo Industriale” sono aggiunte le seguenti: “previa informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee)”;

e)   il comma 21 è sostituito dal seguente:

      “21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell’operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all’articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L’erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato per l’anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato “Fondo Unico Attività Produttive”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 3 Luglio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTO DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2011, N. 23

"Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 03 LUGLIO 2012, n. 30

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 29 luglio 2011, n. 23

Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

Art. 1
(Riordino delle funzioni in materia di aree produttive)

1.     E' istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP.

2.     L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'ARAP opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni.

3.     In attuazione dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli enti regionali) , l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale con le modalità previste nel Disciplinare di cui al comma 11.

3-bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

4.     Nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese. Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati.

4-bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell’ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5.     La Giunta regionale istituisce le aree ecologicamente attrezzate individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale, caratterizzate da una gestione unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per l'efficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza. Le aree sono altresì dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti.

6.     L'ARAP svolge le funzioni e le attività ad essa conferite a partire dalla data di insediamento dell'Assemblea generale e subentra ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale nella titolarità dei beni strumentali.

7.     Sono organi dell'ARAP: l'Assemblea Generale; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea generale è costituita dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è costituito come da Statuto. I compiti sono definiti dallo Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti sono nominati dal Consiglio regionale. È istituita, altresì, la Consulta Territoriale che è composta da rappresentanti delle Imprese e degli Enti Locali. Le funzioni e l'organizzazione della Consulta sono disciplinate nello Statuto.

8.     Le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato.

9.     In fase di avvio l'ARAP ha sede presso l'Assessorato regionale allo Sviluppo economico.

10.   L'ARAP opera nei comprensori tramite strutture organizzative territoriali utilizzando le attuali sedi consortili.

11.   La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Disciplinare e lo invia per il parere alla Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di 15 giorni. Il Disciplinare contiene le modalità di costituzione, le funzioni, le attività e l'organizzazione. Il Disciplinare definisce altresì le caratteristiche generali delle aree individuando, in particolare, i servizi e le infrastrutture minime di cui devono essere dotate e le condizioni di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi da parte delle imprese che si insediano, comprese le procedure di attivazione e gestione.

12.   Al fine di raggiungere l'obiettivo del riordino delle funzioni in materia di aree produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente allo Sviluppo economico, nomina per ciascun Consorzio per lo sviluppo industriale un commissario per il riordino. Per assicurare le migliori condizioni di efficacia, efficienza e rapidità, l'incarico di commissario è affidato, per ciascun Consorzio, ai commissari straordinari in carica alla data del 01/06/2011. I commissari per il riordino operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica, salva diversa disposizione della Giunta regionale. Il decreto di nomina definisce l'eventuale compenso e le funzioni del commissario.

13.   I Collegi sindacali dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, in carica alla data del 01/06/2011, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della L.R. 4/2009, operano sino all'insediamento dell'Assemblea generale ed in tale momento cessano automaticamente dalla carica salva diversa disposizione della Giunta regionale.

14.   Fatte salve le disposizioni della presente legge riguardanti il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Chieti-Pescara, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli altri Consorzi per lo Sviluppo Industriale predispongono l'elenco dei soci tenendo conto degli apporti di ciascuno.

15.   Entro centottanta giorni dalla predisposizione dell'elenco dei soci, sulla base di uno schema-tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, è costituita l'ARAP. Lo Statuto disciplina, in conformità con la legislazione in materia di Enti Locali e nel rispetto delle previsioni della presente legge, le modalità di funzionamento dell'ARAP, le modalità di ingresso e di recesso di nuovi soci nell'ARAP.

16.   Entro centottanta giorni dalla costituzione dell'ARAP, l'Assessore regionale allo Sviluppo economico convoca, insedia e presiede l'Assemblea generale.

17.   La competenza alla gestione dei servizi di acquedotto, fogna e depurazione a uso promiscuo sia civile che industriale è attribuita al Soggetto preposto per legge alla gestione relativa all'uso prevalente dell'impianto medesimo.

18.   Il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010 presso gli attuali Consorzi per lo Sviluppo Industriale, previa informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee), transita all'ARAP nelle medesime funzioni.

19.   Considerato il disequilibrio economico, sono attivate, ai sensi della vigente normativa, le procedure di liquidazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'Area Pescara-Chieti.

20.   Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, a far data dalla sua entrata in vigore.

21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell’operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all’articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L’erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato per l’anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato “Fondo Unico Attività Produttive.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 47
Trasferimenti di azienda.

1.     Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2.     Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3.     Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4.     Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a)     delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b)    per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.

5.     Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6.     I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.