IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009 con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo così come integrata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 giugno 2012, con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli é stato nominato Sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo, con il compito di affiancare il Commissario ad acta per gli aspetti di programmazione sanitaria, tra cui la cura degli interventi relativi alla spesa per la medicina di base;

Visto l’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto l’art. 1, comma 810, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art. 50 della legge 326/2003 inserendo l’art. 5 bis, a norma del quale, al fine di potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, il ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN, in conformità alle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’art.1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50, concernente, tra l’altro i dati delle ricette e le relative modalità di trasmissione telematica da parte dei medici prescrittori del S.S.N. al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto l’art. 11, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, tra l’altro, sono state introdotte ulteriori modalità tecniche da rendere disponibili ai medici per la trasmissione telematica delle ricette attraverso il Sistema Tessera Sanitaria;

Visti i vigenti Accordi Collettivi Nazionali (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti dei medici convenzionati con il S.S.N, siglati il 27 maggio 2009, i quali prevedono, tra l’altro, che, dal momento dell’avvio a regime del sistema Tessera Sanitaria - collegamento in rete dei medici - ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 e che la corrispondente sanzione in caso di inadempienza, documentata attraverso le verifiche del sistema sanitario, sia applicata dalla competente azienda sanitaria;

Vista la nota n. 16445 del 10 febbraio 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente la lettera verbale della riunione tenutasi il 20 gennaio 2011, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la partecipazione dei rappresentanti della Regione Abruzzo, del Ministero della salute e della So.Ge.I., nel corso della quale:

-    è stata fissata la data di avvio a regime per la Regione Abruzzo delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

-    ai fini dell’applicazione di quanto previsto dai citati ACN vigenti con i medici convenzionati con il S.S.N., si è convenuto che i casi d’inadempienza da parte di ogni singolo medico prescrittore regionale convenzionato, siano definiti secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del citato decreto 14 luglio 2010;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2011 che stabilisce:

-    che dal 1°luglio 2011 entrano a regime nella regione Abruzzo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008 per la trasmissione telematica dei dati delle ricette da parte dei medici prescrittori;

-    che dal momento dell’avvio a regime del Sistema Tessera Sanitaria - collegamento in rete dei medici - ricetta elettronica, il medico in rapporto di convenzione con il S.S.N. è tenuto al puntuale rispetto degli adempimenti di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, ed in fase di prima applicazione tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente a partire dalla data del 1° luglio 2011, siano, su base mensile, inferiori all’80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e di specialistica ambulatoriale;

Visto il verbale della riunione del 21 marzo 2012 (Allegato 1) presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze , con il Ministero della Salute e le Regioni in piano di rientro, avente all’ordine del giorno le criticità inerenti lo stato di attuazione, nelle stesse Regioni, del progetto Tessera Sanitaria - Collegamento telematico dei medici (DPCM 26/3/2008) dal quale risulta che:

-    nella Regione Abruzzo, pur se entrata a regime, la percentuale dei medici invianti è molto bassa;

-    i rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno fatto presente la rilevanza strategica (a livello regionale e nazionale) dell’intero Progetto Tessera sanitaria, che, peraltro, costituisce adempimento regionale ai fini dell’accesso al maggior finanziamento sanitario nazionale, ed in altri termini è stato ribadito che le predette criticità, laddove non risolte, rivelano ai fini delle verifiche degli adempimenti regionali;

Visto il verbale del 15 maggio 2012 (Allegato 2) del Comitato Permanente Regionale di medicina generale, con all’ordine del giorno: “l’attuazione del progetto Tessera Sanitaria di cui all’art. 59 ter ACN vigente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”, dal quale risulta che in merito ai rilievi sindacali sui costi aggiuntivi che i medici prescrittori dovranno sostenere per l’invio delle ricette:

-    il rappresentante della So.Ge.I. ha risposto che:

a)una componente fondamentale del progetto è il sistema di accoglienza centrale (SAC) che attraverso l'infrastruttura di rete consente la trasmissione telematica dei dati previsti dall'art. 50 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003;

b)i medici per la trasmissione dei dati delle ricette possono utilizzare il servizio telematico messo a disposizione dal MEF senza alcun onere economico per gli stessi ;

c)le spese sostenute dai medici per l’utilizzo di modalità d’invio diverse da quelle messe a disposizione dal MEF sono a loro carico;

-    mentre, il Presidente del Comitato, a chiusura della riunione, ha chiarito che:

a)la mancata sottoscrizione, da parte dei sindacati, dell’Intesa predisposta dalla Regione in ordine alla “Definizione delle modalità relative alla trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del S.S.N.” (Allegato 3) non sospende l’obbligo previsto all’art. 59 ter del vigente A.C.N.;

b)il medico inadempiente è soggetto alla riduzione del trattamento economico complessivo nella misura dell’1,15% su base annua;

Ritenuto, al fine di evitare il permanere della criticità regionale rilevata nella citata riunione delle Regioni in piano di rientro del 21 marzo 2012, di adottare il presente decreto stabilendo che:

-    i medici prescrittori sono tenuti a trasmettere con tempestività, attraverso il Sistema tessera sanitaria, che risulta operativo e gratuito, le ricette delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche;

-    le ASL, in ottemperanza a quanto previsto negli ACN vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, devono a far data dal 1° luglio 2012 avviare le attività di verifica delle inadempienze dei medici prescrittori per procedere alla riduzione, del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua. Tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente, siano su base mensile, inferiori all’80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale;

-    le ASL devono trimestralmente trasmettere, al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica, la relazione sullo stato di attuazione aziendale dei citati adempimenti evidenziando nello specifico il raggiungimento o meno dei risultati attesi e le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché, in caso di inadempienza del medico proscrittore, le riduzioni del trattamento economico operate;

-    le ASL sono tenute a fornire ai medici prescrittori richiedenti tutte le necessarie informazioni per consentire l’adempimento agli obblighi stabiliti;

Ritenuto, in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente decreto, di procederne all’inoltro ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute successivamente alla sua formale approvazione;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

di dare atto che i medici prescrittori sono tenuti a trasmettere tempestivamente, attraverso il Sistema tessera sanitaria, che risulta operativo e gratuito, le ricette delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche;

di stabilire che le ASL, in ottemperanza a quanto previsto negli ACN vigenti con i medici convenzionati con il SSN, siglati il 27 maggio 2009, devono a far data dal 1° luglio 2012 avviare le attività di verifica delle inadempienze dei medici prescrittori per procedere contestualmente alla riduzione del trattamento economico complessivo in misura pari al 1,15% su base annua. Tale inadempienza si intende verificata nel caso in cui le ricette prescritte e trasmesse telematicamente siano, su base mensile, inferiori all’80% del totale delle ricette compilate dal medesimo medico, per le quali risultano al Sistema tessera sanitaria erogate le relative prestazioni di farmaceutica e specialistica ambulatoriale;

di disporre che le A.S.L. devono trasmettere, trimestralmente, al Servizio Assistenza Sanitaria di Base e Specialistica, la relazione sullo stato di attuazione aziendale dei citati adempimenti evidenziando nello specifico il raggiungimento o meno dei risultati attesi e le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti, nonché, in caso di inadempienza del medico proscrittore, le riduzioni del trattamento economico operate;

di precisare che le A.S.L. sono tenute a fornire ai medici prescrittori richiedenti tutte le necessarie informazioni per consentire l’adempimento agli obblighi stabiliti;

di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze per la relativa validazione;

di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali delle A.S.L. per gli adempimenti di competenza nonché per il relativo invio ai medici convenzionati con il S.S.N. del proprio ambito territoriale;

di pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, nel B.U.R.A..

Il Sub - Commissario

Dott. Giuseppe Zuccatelli

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi