IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO
Omissis
determina
- per quanto sopra esposto:
1) di assegnare alla categoria "A", ai sensi degli artt. 11 della Legge 1766/27 e 7 della L.R. n. 25/88 secondo il combinato disposto degli artt. 14 della Legge 1766/27, 37 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28 e 7/3° comma della L.R. n. 25/88, esclusivamente i terreni (solo quelli di natura demaniale civica) identificati con coltura attuale a bosco e riportati nell’allegato “D”, nell’elenco particellare approvato dal Comune di Bussi sul Tirino (PE) con atto n. 23 datato 13/07/2011;
2) di autorizzare il Comune di Bussi sul Tirino (PE) a concedere, esclusivamente per le finalità di cui dall’art. 16 della L.R. n. 25/88, i terreni di natura demaniale civica riportati al punto n. 1) a favore del Consorzio Forestale “Valle del Tirino” con le seguenti prescrizioni: a) il Comune deve garantire che sui terreni che si andranno a concedere sia consentito l’esercizio di tutti gli altri diritti che la popolazione esercita abitualmente (quali la raccolta dei prodotti del sottobosco); b) il concessionario deve impiegare il legname eventualmente ritraibile in applicazione delle norme vigenti in materia e provvedendo a soddisfare prioritariamente l’uso civico del legnatico a favore degli aventi diritto; lo stesso può, inoltre, provvedere alla commercializzazione del legname eccedente al soddisfacimento di tale bisogno secondo le norme vigenti in materia con la prescrizione che l’eventuale utile ricavato dovrà essere reinvestito ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa autorizzazione del Comune; c) gli eventuali proventi derivanti dalla gestione dei crediti di carbonio, che va preventivamente autorizzata dal Comune, in relazione ai terreni oggetto della presente autorizzazione dovranno parimenti essere reinvestiti ai fini dell’incremento e della valorizzazione del demanio civico, previa approvazione del Comune; d) in caso di realizzazione di nuovi impianti boschivi il prodotto finale resterà di esclusiva proprietà della collettività di Bussi sul Tirino; e) nel caso in cui il bilancio del Consorzio si chiuda negativamente nessun onere relativo e conseguente può essere posto a carico dell’Amministrazione Comunale o della collettività (proprietaria dei terreni) che non potrà risultarne penalizzata sotto qualsiasi forma; f) il Consorzio deve provvedere alla realizzazione degli interventi avvalendosi di personale tecnico con idonea professionalità e qualificazione; g) il Consorzio deve provvedere ad acquisire propedeuticamente alla realizzazione degli interventi la dovuta approvazione da parte dei competenti Organi comunali, oltre che dell’Autorità Forestale Regionale; h) nell’atto di convenzione o concessione in utenza deve essere definito l’esatto periodo di validità della stessa che deve risultare pari al periodo di validità del Programma di gestione del demanio Civico Boscato approvato dal Comune di Bussi sul Tirino, ed inoltre, l’atto di convenzione o concessione in utenza può essere efficace solo per quelle porzioni di patrimonio espressamente interessate dallo strumento di programmazione di cui sopra; i) è vietata la sub-concessione dei terreni di cui al presente atto;
3) di autorizzare il Servizio B.U.R.A. alla pubblicazione della presente Determinazione.
La presente autorizzazione riguarda solo ed esclusivamente la concessione della disponibilità, a favore del Comune di Bussi sul Tirino (PE), delle terre civiche e fa salva ogni altra competenza e/o autorizzazione necessaria per l’attuazione delle iniziative che si andranno a realizzare.
La presente Determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.-
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE FORESTALI DEMANIO CIVICO E ARMENTIZIO
Dott. Franco