IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. Sostituzione della cartografia allegata)

1.   La rubrica e i commi dal n. 1 al n. 16 dell’art. 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 69
(Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi - TE)

1.   E’ istituita la Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te).

2.   I confini della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio”, nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1).

3.   Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

4.   La gestione della Riserva naturale regionale guidata è demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi.

5.   Il Comune, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, elabora un progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università, dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e il Molise “G. Caporale” di Teramo.

6.   Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposita intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

7.   Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l’Ufficio tutela e valorizzazione delle aree protette.

8.   Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce la modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

9.   Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/1996, art. 15, comma 3.

10. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico.

11. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 gironi a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 38/1996, art. 22, comma 3.

12. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l’attuazione delle ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 8.

13. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

14. Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11 ed approvati contestualmente.

15. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.

16. Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l’espletamento degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12”.

Art. 2
(Norma finanziaria)

1.   La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 26 giugno 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

Segue Allegato



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TESTO DELL'ARTICOLO 69 DELLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2005, N. 6

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 26 GIUGNO 2012, N 29

"Revisione dei confini Riserva naturale guidata "Borsacchio": Modifica all'articolo 69 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 8 febbraio 2005, n. 6

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

Art. 69
(Istituzione della Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi - TE)

1.     E’ istituita la Riserva naturale guidata “Borsacchio” nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te).

2.     I confini della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio”, nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (Te), sono stabiliti come da cartografia allegata (Allegato 1).

3.     Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Roseto degli Abruzzi provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

4.     La gestione della Riserva naturale regionale guidata è demandata al Comune di Roseto degli Abruzzi.

5.     Il Comune, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, elabora un progetto pilota di gestione finalizzato all’occupazione di disoccupati ed inoccupati avvalendosi di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università, dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e il Molise “G. Caporale” di Teramo.

6.     Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune definisce, mediante apposita intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.

7.     Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l’Ufficio tutela e valorizzazione delle aree protette.

8.     Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce la modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

9.     Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. n. 38/1996, art. 15, comma 3.

10.  Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. n. 38/1996, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico.

11.  Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 gironi a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 38/1996, art. 22, comma 3.

12.  Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l’attuazione delle ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il regolamento di cui al comma 8.

13.  Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale – Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

14.  Il Programma pluriennale di attuazione ed il regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui al comma 11 ed approvati contestualmente.

15.  Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.

16.  Per il primo anno successivo all’istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui al comma 24 per l’espletamento degli adempimenti previsti nei commi 3, 5, 9 e 12.

17.   Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

18.   La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

19.   All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a)     alterazione delle caratteristiche naturali;

b)    apertura di nuove strade;

c)     costruzione di nuovi edifici;

d)    apertura di nuove cave, miniere e discariche;

e)     asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f)     modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g)    la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica e dal Comune;

h)    la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

i)      il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;

j)      l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

k)     l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l)      l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m)    l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n)    il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o)    il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p)    l'installazione di cartelli pubblicitari;

q)    la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r)     la realizzazione di strutture ricettive extraurbane [se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti].

20.   La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l'attività o precluderla.

21.   Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

22.   Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. n. 18/1983, art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

23.   Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel comma 19, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

24.   All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per l’anno 2005 in € 250.000,00 si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, cap. 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa. Spese per la gestione ordinaria.

25.   La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Roseto degli Abruzzi e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dai commi 3, 5, 9 e 12.

 

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 15 e 22 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 15
Contenuti del piano.

1.     Il piano, nella sua predisposizione generale e prima definizione progettuale, deve tener conto dei dati e degli studi esistenti nonché delle indicazioni fornite dai documenti di pianificazione territoriali vigenti a qualsiasi livello e, per gli aspetti carenti, procedere alle necessarie integrazioni. Deve inoltre di norma contenere:

a)     le analisi di base;

b)    la relazione di sintesi, l’illustrazione degli obiettivi da conseguire e l’indicazione dei modi e dei tempi per l’attuazione del piano stesso;

c)     la perimetrazione definitiva;

d)    la zonazione;

e)     la normativa ed eventuali regolamenti di settore.

2.     Il piano, in relazione alla lett. a), del comma 1 del presente articolo, si basa su un corpo di indagini sufficiente ad inquadrare i seguenti aspetti:

a)     geologici, geomorfologici, pedologici, idrologici e speleologici;

b)    floristici, vegetazioni, forestali;

c)     faunistici;

d)    paesaggistici, storici, architettonici, archeologici e culturali in genere;

e)     socioeconomici con particolare riguardo a quelli demografici, occupazionali ed alle attività che possono essere influenzate dalla realizzazione dell’area naturale protetta.

3.     Il piano è firmato da tecnici abilitati alla redazione degli strumenti urbanistici. Le analisi di settore sono in ogni caso svolte da tecnici abilitati nelle rispettive discipline.

4.     Ai fini dell’attuazione delle finalità istitutive dell’area naturale protetta il piano disciplina:

a)     l’organizzazione generale del territorio tenuto conto della sua articolazione in aree caratterizzate da forme differenziate di tutela e di uso;

b)    la disposizione di vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e relative norme di attuazione, con riferimento alle varie aree individuate dal piano;

c)     la definizione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai giovani, alle scolaresche, ai disabili ed agli anziani;

d)    l’individuazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione dell’area protetta, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche;

e)     la determinazione di indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e per la gestione dell’ambiente naturale in genere.

5.     Inoltre il piano:

-       individua gli interventi conservativi di restauro e di riqualificazione da attuarsi preferibilmente in progetti di intervento particolareggiati;

-       determina i modi di utilizzazione dell’area protetta per scopi scientifici, culturali e ricreativi;

-       individua e regolamenta le attività produttive e di servizio che, in conformità con le finalità istitutive dell’area naturale protetta, possono assicurare un’equilibrata attività socioeconomica nel territorio interessato, in particolare per quanto attiene quella agro-silvo-pastorale.

Art. 22
Piano di assetto naturalistico.

1.     Entro il termine fissato dalla legge istitutiva deve essere elaborato dall’ente preposto alla gestione, in collaborazione con l’Ufficio parchi e riserve naturali, il piano di assetto naturalistico della riserva.

2.     In caso di inadempienza la Giunta regionale, sollecitato l’ente gestore, affida l’elaborazione del piano di assetto naturalistico e del regolamento all’Ufficio parchi e riserve naturali, che può avvalersi di ricercatori, istituti universitari, società specializzate, cooperative e professionisti qualificati. Il piano di assetto naturalistico della riserva deve prevedere:

a)     l’identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;

b)    l’utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;

c)     i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;

d)    le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;

e)     i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;

f)     le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;

g)    norme di attuazione.

3.     L'Ente Locale predispone e adotta il Piano di assetto naturalistico e le sue varianti.

3-bis. Successivamente, gli atti e gli elaborati del Piano sono depositati per sessanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso la segreteria dei Comuni e delle Province interessate.

3-ter. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul BURA, a mezzo di manifesti murali e almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 3. Chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del Piano.

3-quater. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega il Componente la Giunta indice una conferenza di servizi per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo in vigore.

3-quinquies. La Giunta regionale, sulla base delle osservazioni pervenute e in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma 3 quater adotta in via definitiva il piano e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.

3-sexies. La definitiva approvazione è resa pubblica per mezzo di avviso sul BURA.

4.     Il piano di assetto naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsti.

5.     Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

 

Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 30
Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

1.     Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

a)     ordinaria manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;

b)    straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali, architravi, solai, coperture, senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisori non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc.) purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L’amministrazione comunale può richiedere, nell’ambito della straordinaria manutenzione, l’adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;

c)     restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l’aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisori interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l’organizzazione tipologica originaria;

d)    risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando l’organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell’ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio delle unità immobiliare;

e)     ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono ammessi:

-   aumenti della superficie utile interna al perimetro murario preesistente, in misura non superiore al 10% della superficie utile stessa;

-   aumenti della superficie utile e/o del volume degli edifici ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici comunali;

-   la demolizione e ricostruzione di singoli edifici nei limiti di cui sopra;

f)     demolizione: si intende la demolizione totale di un fabbricato sia quella finalizzata alla ricostruzione secondo gli indici previsti dagli strumenti urbanistici comunali, sia quella finalizzata alla disponibilità dell’area per ricomposizione particellare e per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica. [Potrà essere consentita la demolizione e ricostruzione di singoli edifici, anche qualora la struttura esistente sia di accertata inidoneità statica, e non sia recuperabile con interventi di consolidamento. In caso di ricostruzione, la stessa dovrà avvenire secondo le norme di disciplina dello strumento di pianificazione.]

2.     Gli interventi sul patrimonio urbanistico sono quelli relativi alla ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. È, comunque, fatta salva l’applicazione della disciplina vigente sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico.