LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

-    in base alla normativa di cui alla L. n. 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i, la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti può essere in capo a soggetti  pubblici o privati;

-    l’art. 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” dispone espressamente che “…l'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore…”;

Atteso che con D.G.R. n. 578 del 29.05.2006 è stata istituita la sede farmaceutica n. 4 del Comune di Martinsicuro;

Vista la nota prot. n. 14993/8/1295 del 21.06.2006 con cui il Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità invitava il Comune di Martinsicuro – nella persona del Sindaco p.t. - ad esprimere il proprio intendimento in merito all’esercizio del diritto di prelazione sulla sede farmaceutica di cui trattasi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della predetta nota, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 3 L. 475/1968;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2006 con cui il Comune di Martinsicuro esercitava il diritto di prelazione di cui trattasi, indicando altresì la modalità di gestione della farmacia prelata;

Richiamata la nota prot. 21046/8/2089 del 12.09.2006  con cui il Servizio Assistenza Distrettuale – Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità invitava il Comune di Martinsicuro ai successivi adempimenti delle determinazioni assunte ovvero ad adottare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’approvazione dell’esercizio del diritto di prelazione da parte della Amministrazione Regionale, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore mediante apposita delibera di Giunta Municipale, indicando nel contempo tutti gli adempimenti da porre in essere ai fini del riconoscimento della titolarità della sede farmaceutica e della materiale apertura della stessa;

Richiamate le note prot. n. 699/8/118 del 11.01.2007, prot. n. 1550/8/438 del 16.01.2008, prot. n. 20297/8/1860 del 26.08.2008 con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica regionale sollecitava l’amministrazione comunale a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti e prodromici al conferimento di titolarità;

Visti gli artt. 1 e 2 della L.475/1968 siccome modificato dall’art. 11 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito, con modificazioni, in L. 27.03.2012 n. 27 recante:” Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e nella fattispecie l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”,

Considerato che l’art.11 della surrichiamata normativa, amplia il numero delle autorizzazioni alla apertura delle farmacie riducendo il quorum degli abitanti ed incidendo pertanto sul rapporto farmacie/popolazione in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti,

Atteso che il citato art. 11 dispone che:

-    Comma 2 - ciascun comune individui le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel  proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24.01.2012 n. 1;

-    Comma 3 - le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili e di quelle vacanti;

-    Comma 3 - entro sessanta giorni dall’invio dei dati di cui al comma 2 le regioni bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti;

-    Comma 9 - Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente;

Atteso che alla data di entrata in vigore  della predetta Legge 27/2012 non sono pervenuti all’Amministrazione regionale atti attuativi ed esecutivi dei provvedimenti adottati dal Comune di Martinsicuro ai fini dell’apertura della farmacia di cui trattasi;

Vista la nota prot. RA/79736 del 05/04/2012 con cui il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute diffidava il Comune di Martinsicuro a comunicare, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della nota stessa, gli estremi del bando di concorso per la selezione del Farmacista Direttore già richiesto con nota prot. 21046/8/2089 del 12.09.2006 ;

Dato atto che:

-    la nota prot. RA/79736 del 05/04/2012 precisava che “decorso inutilmente tale termine, verrà emanato il provvedimento di decadenza del Comune di Martinsicuro dal diritto di prelazione siccome esercitato e la sede farmaceutica di cui trattasi sarà inserita tra le sedi oggetto del prossimo concorso regionale per sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione”;

-    la nota prot. RA/79736 del 05/04/2012 è stata ricevuta dal Comune di Martinsicuro in data 10 aprile 2012;

-    alla data del 21 maggio 2012 nessuna comunicazione perveniva da parte del Comune in merito al concorso per la selezione del Farmacista Direttore;

Considerata la necessità di procedere in tempi brevi all’apertura della farmacia di cui trattasi onde garantire una adeguata assistenza farmaceutica alla popolazione del Comune interessato e in ottemperanza all’art.11 del D.L. 1/2012 e s.m.i., inserendo la predetta sede farmaceutica tra quelle vacanti  oggetto di assegnazione per pubblico concorso straordinario di prossima indizione ai sensi dell’art.11 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n.27; 

Precisato che in giurisprudenza è stato condivisibilmente sostenuto che nel caso di ingiustificato ritardo nell'attivazione della farmacia spetta alla Regione la scelta del momento in cui avviare l'eventuale procedimento di decadenza con espressa diffida, posto che l'art. 10 comma 4 l. n. 475 del 1968 prevede un termine meramente ordinatorio di trenta giorni per l'approvazione del bando per l'assunzione del direttore responsabile (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 14 febbraio 2001 , n. 1180);

Considerato altresì che l’insolvenza degli adempimenti da parte del Comune aventi ad oggetto lo svolgimento della funzione amministrativa inerente l’apertura della farmacia, ha concretizzato il mancato effettivo esercizio del potere alla stessa sotteso;

Ritenuto pertanto dichiarare il Comune di Martinsicuro decaduto dal diritto di prelazione sulla farmaceutica unica del medesimo Comune, esercitato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2006;

Vista la L.R. 14 settembre 1999 n.77 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.   di prendere atto dell’inerzia e dell’inadempimento del Comune di Martinsicuro allo svolgimento della funzione amministrativa inerente l’apertura della farmacia oggetto del diritto di prelazione – giusta delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2006;

2.   di dichiarare conseguentemente il Comune di Martinsicuro decaduto dal diritto di prelazione sulla sede farmaceutica unica del medesimo Comune, esercitato con la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 26.07.2006;

3.   di disporre l’inserimento della predetta sede farmaceutica tra quelle vacanti oggetto di assegnazione per pubblico concorso straordinario di prossima indizione ai sensi dell’art.11 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni in L. 24.03.2012 n. 27;  

4.   di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.