Riferimenti dell’Ufficio di Supporto al Corecom

Premesso che

-    con la deliberazione n° 202 del 2 aprile 2012 della Giunta regionale, è stato approvata la bozza redatta dal Corecom Abruzzo del Bando Pubblico avente ad oggetto” regime di aiuti de minimis per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre”, disponendo la somma di 1.000.000,00 euro (un milione) al finanziamento del 50% degli investimenti che le emittenti televisive locali affronteranno per adeguarsi al passaggio alla nuova tecnologia digitale;

-    in data 24/04/2012, presso la sede del Consiglio regionale dell’Abruzzo in Pescara, è stato siglato tra il Direttore degli Affari della Presidenza della Giunta regionale e il Dirigente del Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti, il Disciplinare recante le modalità attuative per la realizzazione delle finalità del Bando in parola, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-    con nota, acquisita agli atti in data 18/05/2012, prot. 3405, la Direzione Affari della Presidenza, al fine di consentire tutti gli adempimenti conseguenti di cui all’art. 2 del Disciplinare sopra richiamato, ha trasmesso formalmente la copia conforme del provvedimento di Giunta n° 202 con i relativi allegati (Bando, Allegati e Disciplinare) e comunicato che l’impegno finanziario relativo al finanziamento di 1.000.000 euro (un milione) è stato registrato con determina dirigenziale DA13/83 del 18/04/2012;

-    con propria determina n° 51 del 31/05/2012 è stato disposto il termine da inserire all’art. 7 del Bando “Modalità di presentazione delle domande” e di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Corecom di provvedere ad inoltrare la richiesta di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-    la pubblicazione del Bando è avvenuta sul bollettino ordinario n° 32 dell’08/06/2012;

Evidenziato che:

-    la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che nelle procedure di gara – in assenza di clausole contrarie della lex specialis - le clausole devono essere intese in modo meno restrittivo al fine di garantire il principio della massima partecipazione;

-    nell’ambito delle gare pubbliche costituiscono principi generali quello della massima partecipazione e della concorrenza. Pertanto, in caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure ad evidenza pubblica, purchè ciò non confligga con il principio della parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Cons. di Stato, Sez. V, Sent.n° 528 del 25/01/2011;

-    alle clausole del bando, fermo restando il loro carattere cogente, può essere attribuito il significato che ne consenta un’interpretazione rispondente alla caratteristica della gara e adatta ad assicurare l’ottemperanza da parte dei soggetti partecipanti, attraverso una interpretazione idonea ad assicurare un ragionevole ed effettivo adempimento dei loro contenuti;

Rilevato che

-    il Bando in parola all’art. 5, comma 1 lett. c) prevede: “le spese indicate nei punti a) e b) possono essere sostenute anche per mezzo di contratti di leasing. In tal caso viene presa in considerazione la sola quota capitale”;

-    gli ulteriori commi dell’articolo sopra richiamato e più precisamente i commi 2 e 7, non risultano rispondenti con la prescrizione relativa all’ammissibilità delle spese sostenute anche per mezzo di contratto di leasing, come previsto dal comma 1 lett. c) sopracitato;

Riscontrato che:

-    con nota acquisita agli atti prot. 4480 del 19/06/2012 la Società Rete 8 r.l. ha rilevato le incongruenze relative alla previsione della lett. c), comma 1 dell’art. 5 rispetto alle prescrizione dei successivi commi e dell’art. 10 del Bando in oggetto;

-    con nota acquisita agli atti al prot. 4481 del 19/06/2012 la Società TV 6 ha evidenziato la non rispondenza della previsione prevista nella lett. c) comma 1 dell’art. 5 rispetto al successivo comma 7, chiedendo nel contempo anche una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando;

Considerato che

-    il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando a seguito della pubblicazione ricade il 28/06/2012;

-    alla luce delle contraddittorietà sopra evidenziate e delle successive richieste di chiarimento pervenute, si ritiene opportuno fornire i necessari chiarimenti interpretativi al fine di eliminare il più possibile incertezza a garanzia dei principi della massima partecipazione e della par condicio dei partecipanti;

Tutto ciò premesso, si propone di esplicare i seguenti chiarimenti interpretativi necessari a rendere le prescrizioni del Bando in oggetto congruenti tra loro:

-    si conferma in toto il contenuto dell’art. 5 comma 1 lett. c) del Bando Pubblico avente ad oggetto” regime di aiuti de minimis per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre” laddove prevede che “le spese indicate nei punti a) e b) possono essere sostenute anche per mezzo di contratti di leasing. In tal caso viene presa in considerazione la sola quota capitale”;

-    la prescrizione di cui al successivo comma 7, dell’art. 5 in parola, nella sola parte in cui prevede “non sono ammissibili le spese per beni acquisiti in noleggio o in locazione finanziaria” deve essere interpretata nel senso che sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute attraverso l’acquisto di beni in noleggio o in locazione finanziaria, in conformità di quanto prescritto dal comma 1 lett. c) del medesimo articolo 5;

-    la disposizioni previste al comma 2 dell’art. 5 devono essere interpretate nel senso che le diverse tipologie di investimento di cui al precedente comma 1 possono essere sostenute anche attraverso l’acquisto di beni in noleggio o in locazione finanziaria in conformità di quanto prescritto al comma 1 lett. c) dell’art. 5;

Si propone, altresì,

-    di confermare il carattere cogente di tutte le altre norme previste nel Bando in oggetto;

-    di prorogare, ai fini di garantire la massima concorrenzialità e par condicio dei partecipanti, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando, ricadente al 28/06/2012.

Il Responsabile Ufficio di Supporto al Corecom

Dott.ssa Annalisa Ianni

 

IL DIRIGENTE

Visti rifermenti dell’Ufficio di Supporto al Corecom;

Vista la L.R. n. 77 del 14 gennaio 1999, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”; 

Vista la L.R. n. 18 del 9 maggio 2001, recante “Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione”;

Vista la legge regionale del 24 agosto 2001 n. 45 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le comunicazioni”;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 31 maggio 2011, n. 81/04 recante il “Regolamento di contabilità del Consiglio Regionale”;

Vista la deliberazione n° 202 del 2 aprile 2012 della Giunta regionale, con la quale è stato approvata la bozza redatta dal Corecom Abruzzo del Bando Pubblico avente ad oggetto” regime di aiuti de minimis per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre”, disponendo la somma di 1.000.000,00 euro (un milione) al finanziamento del 50% degli investimenti che le emittenti televisive locali affronteranno per adeguarsi al passaggio alla nuova tecnologia digitale;

Visti:

-    il Disciplinare recante le modalità attuative per la realizzazione delle finalità del Bando in parola, siglato in data 24/04/2012 tra il Direttore degli Affari della Presidenza della Giunta regionale e il Servizio scrivente;

-    la nota, acquisita agli atti in data 18/05/2012, prot. 3405, con la quale la Direzione Affari della Presidenza, al fine di consentire tutti gli adempimenti conseguenti di cui all’art. 2 del Disciplinare sopra richiamato, ha trasmesso formalmente la copia conforme del provvedimento di Giunta n° 202 con i relativi allegati (Bando, Allegati e Disciplinare) e comunicato che l’impegno finanziario relativo al finanziamento di 1.000.000 euro (un milione) è stato registrato con determina dirigenziale DA13/83 del 18/04/2012;

-    la propria determina n° 51 del 31/05/2012 con la quale è stato disposto il termine da inserire all’art. 7 del Bando “Modalità di presentazione delle domande” e di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Corecom di provvedere ad inoltrare la richiesta di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-    la nota prot. 3883 del 31/05/2012 a firma dell’Ufficio di Supporto al Corecom, con la quale si chiedeva al Servizio B.U.R.A. Pubblicità ed Accesso di disporre la pubblicazione del Bando in parola;

Considerato che:

-    il Servizio sopra richiamato provvedeva alla pubblicazione del Bando sul bollettino ordinario n° 32 dell’08/06/2012;

-    il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al bando a seguito della pubblicazione ricade il 28/06/2012;

Ritenuto opportuno, alla luce delle contraddittorietà evidenziate nella relazione del responsabile dell’ufficio e delle successive richieste di chiarimento pervenute, fornire i necessari chiarimenti interpretativi al fine di eliminare il più possibile incertezza a garanzia dei principi della massima partecipazione e della par condicio dei partecipanti;

DISPONE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di confermare in toto il contenuto dell’art. 5 comma 1 lett. c) del Bando Pubblico avente ad oggetto” regime di aiuti de minimis per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre” laddove prevede che “le spese indicate nei punti a) e b) possono essere sostenute anche per mezzo di contratti di leasing. In tal caso viene presa in considerazione la sola quota capitale”;

la prescrizione di cui al successivo comma 7, dell’art. 5 in parola, nella sola parte in cui prevede “non sono ammissibili le spese per beni acquisiti in noleggio o in locazione finanziaria” deve essere interpretata nel senso che sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute attraverso l’acquisto di beni in noleggio o in locazione finanziaria, in conformità di quanto prescritto dal comma 1 lett. c) del medesimo articolo 5;

la disposizioni previste al comma 2 dell’art. 5 devono essere interpretate nel senso che le diverse tipologie di investimento di cui al precedente comma 1 possono essere sostenute anche attraverso l’acquisto di beni in noleggio o in locazione finanziaria in conformità di quanto prescritto al comma 1 lett. c) dell’art. 5;

di confermare il carattere cogente di tutte le norme previste nel Bando in oggetto

di precisare, ai fini delle spese ammissibili attraverso l’acquisto di beni in noleggio o in locazione finanziaria, i seguenti punti:

1.   la spesa ammissibile è costituita dai canoni pagati al Concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da documento contabile avente equivalente forza probatoria;

2.   nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o una durata minima contrattuale corrispondente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.);

3.   l’aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all’Utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’attribuzione dei contributi, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’Utilizzatore sino al termine finale stabilito per l’attribuzione del contributo;

4.   Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono considerati in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile. Tuttavia l’Utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituita, costituiva il metodo più economico per ottenere l’uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando un metodo alternativo (es. locazione semplice) i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile

di considerare documentazione giustificativa della spesa relativa al contratto di locazione finanziaria:

1.   Preventivi relativi all’acquisto in locazione finanziaria del bene;

2.   Contratto di locazione finanziaria contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie;

3.   Fatture o documenti probatori equivalenti intestati all’Utilizzatore in originale relativi ai canoni periodici di locazione;

di considerare documentazione giustificativa della spesa relativa al contratto di locazione finanziaria ai fini di pagamento:

1.   Assegno circolare o bancario non trasferibile dal quale si evinca l’importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo pagamento dei canoni periodici;

di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando in oggetto, di ulteriori  20 giorni, con scadenza al 19/07/2012, a tutela della più ampia par condicio e concorrenzialità;

di incaricare il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Corecom di provvedere ad inoltrare la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento al Servizio B.U.R.A Pubblicità ed Accesso della Giunta regionale;

di demandare il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Corecom di procedere alla massima diffusione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale del Corecom Abruzzo;

Il Dirigente Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti

Dott.ssa Michela Leacche