IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica all’art. 3 della l.r. 7/2010)

1.   Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) le parole “ad eccezione delle opere di cui all’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387” sono soppresse.

Art. 2

(Abrogazione dell’art. 19 della l.r. 7/2010)

1.   L’articolo 19 della l.r. 7/2010 è abrogato.

Art. 3

(Integrazione alla l.r. 2/2008)

1.   Dopo l'art. 1 della L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) è inserito il seguente:

«Art.1bis

(Competenza della Regione nell'ambito della localizzazione di opere di interesse statale)

1.   Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell’art. 1 nel rilascio, da parte della Regione Abruzzo, dell’intesa ai sensi del comma 5 dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327, come integrato dal D.Lgs. 27.12.2004, n. 330, la localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1.

2.   Per la localizzazione e la realizzazione delle opere di cui al comma 1, ricadenti nelle aree di cui alla lettera d), del comma 2, dell'art. 1, la Regione nega l'intesa con lo Stato e si applicano le procedure di cui al comma 6, dell'art. 52 quinquies del DPR 8.6.2001, n. 327.

3.   La Regione nega, altresì, l'intesa qualora si tratti di opere in contrasto con il Piano regionale di Tutela della Qualità dell'Aria, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 79/4 del 25.9.2007.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1.   La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 19 Giugno 2012

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi

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TESTO DEGLI ARTICOLI 3 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2010, N. 7

"Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità"

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA19 GIUGNO 2012, n. 28

"Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità) ed integrazione alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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L.R. 3 marzo 2010, n. 7

Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 3
Competenza in materia di espropri

1.     L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è competente all'emanazione degli atti relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie per la realizzazione dell'opera medesima, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2.     Costituiscono autorità esproprianti la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Città Metropolitane, nonché ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente.

3.     Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private dichiarate di pubblica utilità, costituiscono autorità esproprianti [ad eccezione delle opere di cui all'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs del 29 dicembre 2003, n. 387]:

a)     il Comune nel cui territorio l'opera si realizza;

b)    la Provincia per l'opera che interessi il territorio di più Comuni;

c)     la Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera nel caso in cui interessi il territorio di più Province.

4.     Possono essere altresì autorità esproprianti, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento.

5.     Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

6.     I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o regionale.

7.     Gli enti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

8.     Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, designa, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

9.     Il dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. I provvedimenti emanati dal dirigente sono denominati "decreto" o "determina" nel rispetto delle norme organizzative dell'autorità espropriante.

10.   Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni sono posti a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

Art. 19
Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili

[1.    Per le opere di realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, autorizzate ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE l'autorità espropriante può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, al soggetto "autorizzato" a seguito del procedimento unico di cui al comma 4 del citato art. 12.

2.     L'autorizzazione unica contiene anche l'eventuale disciplina relativa alla delega dell'esercizio dei poteri espropriativi vincolando il soggetto delegato all'integrale rispetto dei principi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327].

 

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Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 52-quinquies
Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali.

1.     Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.

2.     Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

3.     Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4.     L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5.     Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate.

6.     In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7.     Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

 

Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1
Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale

1.     La Regione Abruzzo nell'esercizio delle proprie competenze legislative in materia di governo del territorio, valorizzazione dell'ambiente ed agricoltura ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, detta disposizioni programmatiche per il rilascio dell'Intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n.239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A., finalizzate a garantire nel territorio regionale l'attuazione del principio di tutela della salute umana sancito dall'articolo 32 della Costituzione, dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato Istituivo dell'Unione Europea, nonché dall'articolo 152 del Trattato di Amsterdam, la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e del vigente Piano paesaggistico regionale e la preservazione degli habitat prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nell'ottica generale di promuovere, attraverso un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella salvaguardia della sua qualità.

2.     Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 nel rilascio dell'Intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge n. 239 del 2004 da parte della Regione Abruzzo, la localizzazione di ogni opera relativa ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi presenta profili di incompatibilità nelle aree di seguito elencate:

a)     aree naturali protette individuate dalla normativa statale e regionale;

b)    aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale ai sensi del D.Lgs. 22 aprile 2004 n. 42;

c)     Siti di Interesse Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e relativa normativa regionale di attuazione;

d)    aree sismiche classificate di prima categoria in attuazione della normativa statale vigente in materia.

3.     Nelle aree non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata tenendo conto, in particolare, della effettiva interazione sia con le problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente, ed idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180), sia con le esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola imposte dalla normativa comunitaria nelle aree agricole destinate alle coltivazioni ed alle produzioni vitivinicole, olivicole, frutticole di pregio, di origine controllata garantita (d.o.c.g.), di origine controllata (d.o.c.), di indicazione geografica tipica (i.g.t.), di origine protetta (d.o.p), di indicazione geografica protetta (i.g.p.) di cui al Piano Regionale di Sviluppo Rurale approvato in attuazione del Regolamento CE n. 1698/05.

4.     Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale – V.I.A. per l'esercizio delle competenze ad esso spettanti.