IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1.   La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni del comma 25, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, disciplina le modalità di affidamento a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli stessi.

2.   L’uso degli impianti sportivi è improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, sulla base di criteri obiettivi.

Art. 2

(Soggetti affidatari)

1.   La gestione degli impianti sportivi di proprietà degli Enti pubblici territoriali, in assenza di gestione diretta da parte degli stessi Enti, è affidata ai seguenti soggetti:

a)   associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

b)  discipline sportive associate;

c)   consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi.

2.   I soggetti affidatari della gestione sono individuati secondo procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei seguenti requisiti ai quali vengono attribuiti punteggi omogenei e proporzionati:

a)   rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;

b)  radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto, con preferenza per i soggetti che hanno sede legale nel Comune di appartenenza dell’impianto stesso;

c)   numero di tesserati o iscritti per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto;

d)  attività sportive organizzate in favore dei diversamente abili;

e)   anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;

f)   livello di attività svolta;

g)   esperienza nella gestione di impianti sportivi;

h)   qualificazione degli istruttori e degli allenatori;

i)    anzianità di affiliazione alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;

j)   anzianità di iscrizione al registro Coni.

Art. 3

(Modalità di affidamento)

1.   Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento, da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:

a)   garanzia dell’apertura dell’impianto a tutti i cittadini;

b)  utilizzo dell’avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l’effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c)   selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

d)  valutazione della convenienza economica dell’offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell’Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell’eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

e)   determinazione della durata massima dell’affidamento in gestione che comunque non può eccedere i dieci anni.

2.   Gli Enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.

3.   In assenza del regolamento di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4.   I Comuni che hanno già in adozione un regolamento in materia, lo adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge, entro i termini previsti dal comma 1.

Art. 4

(Convenzioni)

1.   Gli Enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione per la gestione dell’impianto sportivo.

2.   La convenzione stabilisce i criteri di uso degli impianti sportivi, le condizioni giuridiche ed economiche della gestione, nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella presente legge; stabilisce, altresì, le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici.

3.   La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

a)   salvaguardia dell’impianto sportivo;

b)  rispetto degli standard tariffari previsti per l’uso dell’impianto, diversificato per livelli e tipo d’utenza;

c)   promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto.

Art. 5

(Utilizzo degli impianti sportivi scolastici)

1.   Gli impianti sportivi annessi alle scuole, quando non utilizzati dalle stesse, vengono, previo parere del Consiglio d’Istituto, messi a disposizione dei soggetti individuati all’art. 2, nonché delle categorie svantaggiate in orario extrascolastico.

2.   L’utilizzo di tali impianti è disciplinato attraverso convenzioni che stabiliscono le modalità e le condizioni  per l’uso, le pulizie e la custodia degli impianti sportivi in orario extrascolastico.

Art. 6

(Clausola sanzionatoria)

1.   Il mancato rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell’articolo 3 comporta a carico degli Enti inadempienti, limitatamente al periodo dell’affidamento effettuato in difformità degli stessi criteri, la perdita del diritto di accesso ai contributi regionali previsti dall’art. 37, Titolo XI, della L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva).

Art. 7

(Norma transitoria)

1.   Sono fatti salvi, sino alla loro scadenza contrattuale, gli affidamenti della gestione di impianti sportivi effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Abrogazione)

1.   La L.R. 24 giugno 2003, n. 9 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo) è abrogata.

Art. 9

(Interventi a favore degli atleti paralimpici)

1.   La Regione Abruzzo intende favorire e sostenere la partecipazione degli atleti delle discipline paralimpiche alle Olimpiadi di Londra 2012, mediante la concessione di un contributo finalizzato a concorrere alle spese connesse a tale partecipazione.

2.   Per l’anno 2012, quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 91627 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Interventi per iniziative di carattere sportivo – art. 21 della L.R. 56/1993”, pari al 10% dello stesso, è destinata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 1.

3.   Il contributo, dell’importo massimo di € 6.000,00 è concesso a domanda, agli atleti delle discipline paralimpiche selezionati per la partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012.

4.   Le domande di contributo, corredate di idonea documentazione acclarante la selezione a partecipare e la destinazione del contributo richiesto, devono essere inviate, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul B.U.R.A., a mezzo raccomandata a.r., alla Direzione della Giunta regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive – Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport, Via Raffaello Pescara, che, accertata la sussistenza dei requisiti e la completezza della documentazione, provvede ad assegnare il contributo; la Direzione dispone quindi il pagamento ad avvenuta acquisizione di idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

5.   Ove le risorse di cui al comma 2 risultino insufficienti, l’importo del contributo richiesto è ridotto in misura proporzionale.

6.   Le risorse finalizzate dal comma 2 e non utilizzate tornano nella disponibilità dell’ordinaria attuazione dell’articolo 22 della L.R. 10.9.1993, n. 56.

Art. 10

(Disciplina per la concessione dei contributi dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20)

1.   Per l’anno 2012 i contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva di cui al titolo XI della L.R. 7.3.2000, n. 20 recante “Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva” sono concessi, in conto capitale, nella misura massima di € 60.000,00, ai Comuni fuori dell’area cratere, singoli o associati, con popolazione fino a 10.000 abitanti, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli impianti sportivi alla normativa sulla sicurezza, sul risparmio energetico, sulla eliminazione delle barriere architettoniche o per la realizzazione di interventi di miglioramento, potenziamento e completamento degli impianti.

2.   La Giunta regionale, attraverso un bando pubblico, disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri e le condizioni per la concessione degli stessi.

3.   Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo 92401 del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo – L.R. 7.3.2000, n. 20”.

4.   Per l’anno 2012, l’applicazione delle previsioni di cui agli articoli da 37 a 43 e all’articolo 60, comma 9, della L.R. 7.3.2000, n. 20, è sospesa.

Art. 11

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 19 Giugno 2012

IL PRESIDENTE

giovanni chiodi

****************

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 22 DELLA LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 56 "Nuove norme in materia di promozione culturale", DEGLI ARTICOLI DA 37 A 43 E 60 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2000, N. 20 "Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva" E DELL'ARTICOLO 90 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012, N. 27 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000" (in questo stesso Bollettino)

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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LEGGE REGIONALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 56

Nuove norme in materia di promozione culturale

Art. 21
Finalità ed interventi.

1.     La Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo finalizza, dal 1° gennaio 2004, i fondi derivanti dall'art. 4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti termini:

- 50% per iniziative di carattere culturale e artistico;

- 50% per iniziative di carattere sportivo.

2.     I fondi di cui al comma 1 sono gestiti, previa determinazione con atto della Giunta regionale dei criteri di utilizzo degli stessi, dalle Direzioni individuate con il Programma Operativo quali assegnatarie delle relative risorse.

3.     All'atto di rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione, è previsto, come condizione per l'aggiudicazione, l'obbligo per il concessionario di assunzione dell'impegno di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1.

4.     Ai fini dell'attuazione e dell'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è istituito nell'ambito della UPB 02.04.001 il Cap. di entrata 24101 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Assegnazioni del Tesoriere per iniziative culturali e sportive - art. 21 della L.R. 10 settembre 1993, n. 56, nell'ambito della UPB 10.01.004 il correlato Cap. di spesa 61636 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico - art. 21 della L.R. 10 settembre 1993, n. 56, e nell'ambito della U.P.B 10.01.003 il correlato Cap. di spesa 91627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. n. 56/1993.

5.     L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

6.     La Giunta regionale iscrive le somme in bilancio ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2002 di contabilità.

Art. 22
Interventi a sostegno delle attività ricreative e del tempo libero.

1.     La Regione promuove e sostiene, con interventi finanziari, le iniziative degli Enti Locali e delle associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite, che svolgono azioni di promozione delle attività ricreative e per l'utilizzo del tempo libero nell'ambito del territorio regionale.

2.     Ai soggetti di cui al precedente comma, per le iniziative ivi previste, possono essere concessi contributi a sostegno delle spese di organizzazione ed esecuzione delle attività, nella misura non superiore al 30% della spesa realmente sostenuta e documentata, con il limite di € 5.000,00 per ogni attività o iniziativa realizzata.

3.     La Giunta regionale, direttamente, attraverso il competente Servizio può realizzare iniziative volte alla promozione, all'approfondimento ed allo sviluppo delle attività del tempo libero.

4.     Per le finalità di cui al comma 3 la Regione Abruzzo finalizza un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

5.     Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni normative e concesse per le stesse iniziative.

6.     All'erogazione delle provvidenze previste nei precedenti commi provvede il competente Servizio sulla scorta della seguente documentazione:

a)     atto costitutivo;

b)    relazione illustrativa sulla realizzata iniziativa;

c)     dichiarazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'iniziativa con attestazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute, con allegati i relativi giustificativi di spesa rilasciati secondo legge.

7.     Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati per l'anno 2004 in € 100.000,00, è utilizzata quota parte dei fondi di cui all'art. 21 della presente legge ed iscritti sul capitolo di spesa 91627 denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. n. 56/1993, e correlato al Cap. di entrata 24101.

8.     L'impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

 

LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2000, N. 20

        Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva

Art. 37
Interventi.

        In attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione promuove e sostiene la qualificazione ed il potenziamento degli impianti destinati ad uso sportivo e ricreativo, con particolare riferimento agli interventi di adeguamento e di miglioramento delle strutture esistenti.

Art. 38
(Agevolazioni Finanziarie)

1. In attuazione dei principi indicati all’art. 37, la Giunta Regionale, nell’ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:

a)     concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all’art. 39;

b)    concedere contributi in conto interesse, nel limite dell’abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l’Istituto convenzionato.

2.     Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.

3.     Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.

4.     Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell’art. 60.

5.     Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell’art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria.

Art. 39
(Soggetti beneficiari)

1.     Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.

SOGGETTI BENEFICIARI E LIMITE MASSIMO DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Tabella A

COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI
(abitanti residenti)

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
(Euro)

Fino a 3.000 ab.

40.000,00

Da 3.001 a 10.000 ab.

60.000,00

Da 10.001 a 100.000 ab.

100.000,00

Oltre 100.000 ab.

150.000,00

SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE affiliate alle Federazioni sportive del CONI e Federazioni sportive del CONI

30.000,00

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal CONI e loro SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI AFFILIATE

30.000,00

 

Art. 40
Presentazione delle domande.

        I destinatari delle provvidenze, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge, devono presentare apposita istanza, a firma dei legali rappresentanti alla Giunta regionale, Servizio sport, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. A tal fine fa fede la data di spedizione dell'Ufficio Postale accertante.

        Gli Enti locali devono corredare le domande con la seguente documentazione:

1.     deliberazione di approvazione del progetto preliminare;

2.     progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);

3.     dichiarazione sottoscritta dal segretario dell'Ente riguardante la disponibilità di cespiti delegabili;

4.     attestazione del progettista circa la compatibilità urbanistica dell'intervento.

        Le Società e le Associazioni sportive nonché gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, o loro Società e Associazioni affiliate, relativamente agli interventi di cui alla lettera a), punti I e II dell'art. 41, devono corredare le domande con la seguente documentazione:

I.      progetto preliminare a firma di un progettista abilitato (relazione tecnica, grafici, corografia, planimetrie, profili, stima dei lavori e delle forniture, quadro economico dell'opera con relativo piano finanziario);

II.    attestazione del progettista circa la compatibilità urbanistica dell'intervento;

III.   certificato di affiliazione alla Federazione sportiva del C.O.N.I. o dell'Ente di promozione;

IV.   dichiarazione del legale rappresentante circa la disponibilità delle risorse finanziarie per il pagamento del mutuo.

        Le domande trasmesse oltre il termine di cui al primo comma oppure prive della prescritta documentazione sono escluse dal programma delle opere da finanziare.

        Le domande sono finanziate, con le modalità previste dalla presente legge, fino a concorrenza della relativa disponibilità e secondo le priorità indicate nell'art. 41.

Art. 40-bis

1.     Per il solo anno 2006 le istanze di cui all’art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.

Art. 41
Priorità interventi.

        La Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, approva l'elenco delle opere da finanziare.

        La priorità degli interventi è riservata alle seguenti iniziative, nelle misure appresso indicate:

a)     70% della somma disponibile per:

I.     lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche;

II.    lavori di completamento e miglioramento delle strutture sportive esistenti;

b)    30% della somma disponibile per la realizzazione di nuovi impianti sportivi secondo le seguenti priorità:

I.     localizzazioni in comuni sprovvisti di impianti dei quali si chiede la realizzazione;

II.    realizzazione di campi di calcio e strutture polivalenti;

III.   realizzazione di palestre scolastiche e strutture coperte;

IV.   realizzazione di altri impianti sportivi.

        A parità dell'ordine indicato al precedente comma, hanno priorità gli interventi proposti da comuni associati o convenzionati tra loro per i fini di cui alla presente legge; successivamente si tiene conto di un'equilibrata distribuzione degli interventi sul territori provinciali in relazione all'estensione territoriale della Provincia e della relativa popolazione in base ai seguenti parametri:

1)     27,50% per le province di Chieti e di L'Aquila;

2)     22,50% per le province di Pescara e di Teramo.

        Infine, si tiene conto della data di presentazione delle domande ed a parità di data, hanno priorità le richieste di mutuo di minore entità per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lett. a), del comma 1 dell’art. 38.

        Qualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al secondo comma, le somme non utilizzate possono essere destinate alle altre iniziative ricomprese nel comma medesimo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie.

Art. 42
Attuazione.

1.     In attuazione degli interventi di cui all'art. 41, per le iniziative ammesse, il Servizio sport comunica ai soggetti beneficiari ed all'istituto convenzionato il provvedimento adottato dal competente organo.

2.     I soggetti beneficiari decadono delle provvidenze previste dalla presente legge, se, entro quattro mesi dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, non abbiano presentato all'Istituto per il Credito sportivo apposita domanda intesa ad ottenere l'adesione di massima al mutuo.

3.     Le derivanti disponibilità sono utilizzate per i fini di cui alla presente legge.

4.     La verifica della conformità del progetto esecutivo alle previsioni del progetto preliminare viene effettuata dall'Ufficio impiantistica sportiva che trasmette l'attestazione di conformità all'istituto convenzionato per il finanziamento definitivo; per tale adempimento i soggetti beneficiari devono trasmettere al competente Servizio sport la seguente documentazione:

1)     progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici;

2)     atto deliberativo di approvazione del progetto esecutivo e attestazione del progettista ai sensi della legge n. 662/1996 nonché piano finanziario della copertura della spesa;

3)     parere tecnico del C.O.N.I.;

4)     concessione o autorizzazione edilizia nei casi previsti.

4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell’articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:

a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;

b) l’ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:

1)     del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge –quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

2)     del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;

3)     di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario.

Art. 43
Uso pubblico.

        I soggetti realizzatori degli interventi finanziati con la presente legge, devono garantire, con apposita attestazione per gli organismi sportivi o con atto deliberativo per i comuni, il mantenimento della specifica destinazione degli impianti ed attrezzature per almeno 10 anni decorrenti dalla data di agibilità dell’impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati.

        In caso di mutamento della destinazione di cui al precedente comma, i soggetti beneficiari sono tenuti alla restituzione delle provvidenze.

        L'utilizzazione degli impianti sportivi finanziati con la presente legge deve essere garantita a tutti i cittadini.

        L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge è soggetta, ove necessario, alle disposizioni di cui alla L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 60
Ripartizione percentuale.

1.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo II è pari al 19% della disponibilità di bilancio e viene così ripartita:

1)     il 18% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera a);

2)     il 67% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera b);

3)     il 15% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettera c).

2.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo III è pari al 10% della disponibilità di bilancio.

3.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IV è pari al 4% della disponibilità di bilancio.

4.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo V è pari al 28% della disponibilità di bilancio e viene così ripartita:

1)     il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera a);

2)     il 38% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera b);

3)     il 22% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16, lettera c);

4)     il 2% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 16 lettera d).

5.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VI è pari al 3% della disponibilità di bilancio.

6.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VII è pari al 3% della disponibilità di bilancio.

7.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo VIII è pari al 3% della disponibilità di bilancio.

8.     La somma da destinare agli interventi di cui al titolo IX è pari al 30% della disponibilità di bilancio.

8-bis. La Giunta regionale - Servizio Sport, Impiantistica Sportiva della Direzione Qualità della vita , beni e attività culturali, promozione sociale, sicurezza sociale - è autorizzata all'acquisto di premi di rappresentanza (trofei, targhe, coppe, medaglie) da concedere a società, associazioni, atleti o operatori sportivi che conseguono o contribuiscono all'accrescimento e conseguimento di risultati sportivi di valore o che si sono particolarmente distinti, in tale àmbito, nel corso dell'anno.

8-ter. Per le citate finalità (acquisto di premi di rappresentanza) la copertura finanziaria è assicurata con al massimo il 50% della somma destinata agli interventi di cui al titolo IX del predetto comma otto. Detta copertura finanziaria non potrà comunque superare il limite massimo di € 15.000,00.

8-quater. Le somme non utilizzate, per le finalità in argomento, possono essere destinate alle altre iniziative di cui al titolo IX medesimo.

8-quinquies. All'assegnazione dei premi di rappresentanza provvede il Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Sport, Impiantistica sportiva, per il tramite della propria struttura che utilizzerà in tal senso appositi registri per il carico e scarico dei predetti premi.

9.     Lo stanziamento di bilancio iscritto per gli interventi di cui ai titoli XI e XII viene ripartito come segue:

1)     il 90% agli interventi previsti a sostegno dell'impiantistica sportiva;

2)     il 10% agli interventi previsti a sostegno e per l'ammodernamento delle piste per lo sci di fondo.

 

LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289

        Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

Art. 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica.

1.     Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2.     A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3.     Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)     all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";

b)    all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4.     Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5.     Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6.     Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7.     All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

8.     Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9.     Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)     all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla  seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b)    all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.

10.   All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11.   All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato.

12.   Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13.   Il fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14.   Il fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15.   La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del fondo.

16.   La dotazione finanziaria del fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17.   Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a)     associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b)    associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c)     società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18.   Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a)     la denominazione;

b)    l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c)     l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d)    l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;

e)     le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f)     l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g)    le modalità di scioglimento dell'associazione;

h)    l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'àmbito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'àmbito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19.   Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20.   [Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a)     associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b)    associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c)     società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali].

21.   [Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138].

22.   [Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20].

23.   I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'àmbito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24.   L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26.   Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

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