Il Commissario delegato per
Presidente
VISTO il decreto del Presidente dei Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n° 87 del 7 aprile 2009,
recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L‘Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, recante “Interventi urgenti in, favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di proiezione civile”;
VISTO l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e l’art.
1 dell’ordinanza dei Presidente dcl Consiglio dci Ministri 22 dicembre 2009, n.
3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già
Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2, del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
VISTO l’art. 2 dell’ordinanza del Presidente dcl Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni che prevede:
- al comma 1: “Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) nonché dell’Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, il Commissario delegato - Presidente della Regione Abruzzo, e il Sindaco dell‘Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 aprile 2009 e s.m.i., d’intesa con i Sindaci dei Comuni interessati”;
- al comma 2: “Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima Azienda, che provvede in qualità di Amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate”;
- al
comma 3: “Per l’attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto
attuatore di cui al comma 1 presenta apposito Piano che dovrà essere sottoposto
alla preventiva approvazione del Commissario delegato di cui al comma
- al comma 4: “Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell’Azienda Territoriale dell’Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell’articolo 14. comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009. n. 77, nell’ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo;
VISTO l’art. 8, comma 2, dell’ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e s.m.i. che prevede che “I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo“;
VISTA la delibera n.35/2009 del CIPE con la quale “Per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure previste dal richiamato decreto-legge n. 39/2009 di cui alle premesse, con priorità per gli interventi a favore del patrimonio abitativo, viene disposta l’assegnazione dell’importo complessivo di 3.995,00 milioni di euro in favore dei Presidente della regione Abruzzo;
VISTO l’Atto di Intesa, del 30 novembre 2009,
confermato con modifiche con Atto del 14.02.2012, sottoscritto dal Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo, dal Commissario straordinario
dell’ATER dell’Aquila e dal Provveditorato interregionale per le Opere
Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e
VISTO il regolamento per la realizzazione di interventi approvato dall’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale dell’Aquila con deliberazione n. 13 dcl 25 febbraio 2010;
VISTO l’Atto di Intesa del 30 giugno 20l0,
sottoscritta dal Presidente della regione Abruzzo Commissario delegato per la
ricostruzione e dal Commissario straordinario dell’ATER di Terarno, dal
Commissario straordinario dell’ATER di Pescara, dal Commissario straordinario
dell’ATER di Chieti, dal Commissario straordinario dell’ATER di Lanciano e dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e
VISTO il Verbale di deliberazione della Giunta Comunale dell’Aquila n. 207, del 6 agosto 2010, inerente l’attività propedeutica al rilascio dci contributi per la riparazione di alloggi ex ATER riscattati da privati cittadini (art. 2, comma 3, O.P.C.M. n.3803 dcl 15 agosto 2009);
VISTO il Protocollo di Intesa tra Dipartimento della Protezione Civile ed Ordini professionali della regione Abruzzo per prestazioni collegate ai lavori di ricostruzione e recupero delle opere pubbliche e private danneggiate dall’evento sismico dcl 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo del 21 Luglio 2009;
VISTO il decreto del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo n.23 del 15 novembre 2010 recante Disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell’Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell’Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2009, n. 3803 e s.m.i;
VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 3, del sopraindicato decreto n. 23/2010 ove “all’ATER è riconosciuto il compenso del 2% spettante agli amministratori di condominio, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e s.m.i. calcolato sull’importo lordo dei lavori eseguiti su alloggi di proprietà pubblica, sulle parti comuni e su alloggi privati di cui I’ATER è affidataria ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e successive modifiche e integrazioni”.
VISTA la nota prot. 4230/STM del 16 settembre 2011 Disposizioni regolamentari per la riparazione e ricostruzione degli immobili dell’Edilizia Residenziale pubblica regionale sovvenzionata e degli immobili dell’Edilizia Residenziale pubblica comunale sovvenzionata, ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 agosto 2009, n. 3803 e s.m.i: edifici riscattati di proprietà privata di cui l’ATER è soggetto attuatore.
VISTO l’articolo 6, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 che modifica il limite massimo del compenso spettante agli amministratori di condominio, di cui all’art.8, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3803, come sostituito dall’art.1, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3917
DECRETA
Articolo unico
1. Il valore del 2%, indicato nell’art. 4, comma 3, del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della regione Abruzzo n.23 del 15 novembre 2010 quale compenso riconosciuto all’ATER, come amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 8, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e s.m.i., è modificato conformemente a quanto disposto dall’art.6, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2011.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo www.commissarioperlaricostruzione.it.
Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” della Regione Abruzzo.
L’Aquila, 19 aprile 2012
Il Commissario delegato per
Presidente
Dott. Giovanni Chiodi