Il Commissario delegato per
Presidente
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009,
recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
VISTO il decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni con la legge giugno 2009, n. 77;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
VISTO l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e
l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già
Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3767 del 13 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3772 del 19 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 del 9 luglio 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3827 del 27 novembre 2009, 3832 del 22 dicembre 2009, 3833 del 22 dicembre 2009, 3837 del 30 dicembre 2009, 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857del 10 marzo 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 del 13 agosto 2010, n. 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3945 del 13 giugno 2011, n. 3978 dell’8 novembre 2011, n. 3996 del 17 gennaio 2012 e la n. 4013 del 23 marzo 2012;
VISTO il co. 1 dell’art. 1 dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: “Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (..)”;
VISTI in particolare l’art. 3, comma 1, dell’OPCM n. 3945/11 e l’art. 6, comma 1, dell’OPCM 4013/2012;
VISTO in particolare l’art. 7 dell’OPCM 4013/2012;
VISTO in particolare l’art. 8 dell’OPCM 4013/2012;
CONSIDERATO che, per la scelta dei progettisti, occorre definire i criteri la cui sussistenza garantisca gli adeguati livelli di affidabilità e professionalità di cui all’art. 7, comma 3, dell’OPCM 4013/2012;
DECRETA
Art. 1
(attuazione art. 6, comma 1, dell’OPCM 4013/2012)
1. Il comune verifica che la data indicata nella comunicazione di cui all’art. 3, comma 1, dell’OPCM n. 3945 del 13 giugno 2011 rispetti i termini di cui all’art. 6, comma 1, dell’OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012.
2. Il mancato rispetto dei termini richiamati al comma 1 comporta la decurtazione del contributo in misura pari al 0,5% per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 5%.
Art. 2
(attuazione art. 7, comma 3, dell’OPCM 4013/2012)
1. I livelli di affidabilità e professionalità dei progettisti si ritengono adeguati ai sensi dell’art. 7, comma 3, dell’OPCM 4013/2012 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) trasparenza
in merito all’attività professionale svolta nell’ambito della ricostruzione
post sisma 2009 nella regione Abruzzo, comprovata mediante la iscrizione nella
sezione appositamente istituita nel sito del Commissario delegato per
b) esperienza almeno biennale maturata nell’ambito di attività di ricostruzione e riparazione di immobili, attestata nel proprio curriculum vitae da pubblicarsi nella sezione di cui al punto a).
Art. 3
(Approvazione avviso pubblico di cui all’art. 8 dell’OPCM 4013/2012)
1. Il
presente decreto recepisce e approva l’allegato avviso pubblico per la
formazione di un elenco di operatori economici per gli interventi su immobili
privati danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che costituisce
parte integrante del presente decreto ed reperibile sul sito ufficiale del
Commissario Delegato per
Art. 4
(Provvisoria efficacia)
1. Al fine di consentire l’immediata attuazione degli articoli 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dell’OPCM 4013/2012 e di garantire la continuità dell’attività di ricostruzione post sisma 2009, le disposizioni contenute nel presente decreto sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, del D.L. 225/2010.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per
Le disposizioni del presente decreto hanno
decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del
Commissario Delegato per
L’Aquila, 18 aprile 2012
Il Commissario delegato per
Presidente
Dott. Giovanni Chiodi
Segue Allegato