Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di VOLTURARE a favore della Ditta GISMONDI GIANNI Srl unipersonale – C. da Iorio 1 66034 Lanciano (CH) la titolarità della autorizzazione regionale rilasciata con D.D. n. DN7/28/30.03.2006, della conseguente nota di rinnovo inoltrata in data 13.09.2010 e della comunicazione di prosecuzione delle attività formulata in data datata 07.02.2011ex art 208, co. 12, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

2)   di PROROGARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., a favore della Ditta GISMONDI GIANNI Srl unipersonale – C. da Iorio 1 66034 Lanciano (CH), l’esercizio di un impianto di di stoccaggio di rifiuti speciali e speciali assimilabili ai rifiuti urbani, concernente la fase di recupero R13 dell’allegato C alle parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e di smaltimento D15 dell’allegato B del medesimo decreto, già autorizzato con D.D. n. DN7/28/30.03.2006, nei limiti ed alle condizioni stabilite nei pareri ARTA – Distretto provinciale di Chieti nn. 4981/15.09.2011 e 6219/18.11.2011, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ( All.ti nn. 1 e 2 ), nei quali sono altresì definite alcune varianti non sostanziali;

3)   di DARE ATTO che l’impianto ha una superficie complessiva pari a mq. 10.050, quella destinata allo stoccaggio é pari mq. 7.509, per una potenzialità massima complessiva annua di 6.674 tonnellate e una capacità massima istantanea pari a 2.114,9 tonnellate, ubicato nel Comune di Lanciano foglio di mappa n. 14, particella n. 4070;

4)   di STABILIRE che la gestione dell’impianto di cui sopra avvenga nei limiti e potenzialità indicate nei pareri ARTA allegati al presente provvedimento; l’avvio delle attività di recupero R4 e R12 nonché l’attività di smaltimento D13 che la Ditta in oggetto intende introdurre, anche per i rifiuti ferrosi e non ferrosi secondo i principi dettati dal recente Regolamento Europeo n. 333/2011, ed altresì per la gestione di rifiuti pericolosi, sono condizionate all’esame di ulteriore documentazione che la Ditta dovrà inoltrare, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della presente autorizzazione, in merito alle modalità operative e alle attrezzature adibite per le attività diverse dalle operazioni R13 e D15, onde procedere alla verifica della applicazione della normativa in materia di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, secondo quanto riportato nel parere ARTA prot. n. 4981/15.09.2011, in relazione al D. Lgs. n. 4/2008;

5)   di STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché del contenuto della nota inoltrata dalla Ditta in oggetto in data 07.02.2011 e indicata in premessa, con la quale si preannuncia la prosecuzione delle attività a suo tempo autorizzate, oltre il termine di scadenza fissato al 30.03.2011, con conseguente applicazione al caso di specie delle disposizioni di cui all’art. 208, co. 12 del citato D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la validità del presente provvedimento è fissata in anni dieci ( 10) dalla data del 30.03.2011;

6)   di PRESCRIVERE che la presente proroga è condizionata al rispetto del vigente quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, e che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti, così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

7)   di PRESCRIVERE, altresì, che la Ditta in oggetto, entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente provvedimento, trasmetta idonea documentazione attestante il regolare possesso di garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, ex D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i. , per il periodo di validità del presente provvedimento, richiamati i contenuti della nota di questo Servizio n. 52978 del 22.03.2010, citata in premessa;

8)   di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

9)   di FARE SALVI eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

10) di RICHIAMARE la Ditta in oggetto, per quanto applicabile, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Distretto provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

11) di RICHIMARE la ditta autorizzata all’osservanza di quanto previsto dal D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. -Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti- SISTRI.;

12) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Distretto provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

13) di REDIGERE, il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta GISMONDI GIANNI Srl unipersonale – C. da Iorio 1 66034 Lanciano (CH);

14) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini