Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 81 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto “dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, successivamente prorogato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 e del 4 dicembre 2011;

Visto l’art. 1, comma I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con cui si dispone che “1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all’articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E., e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall’incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell’economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell’emergenza, con l’indicazione della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.”;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;

Vista in particolare l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3923 con la quale si prevede la nomina, a cura del Commissario Delegato per la Ricostruzione, della figura del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie al fine di predisporre, attuare e coordinare le attività operative definite dall’articolo 1, così come sostituito dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4014 del 23.03.2012;

Visto il decreto commissariale n. 66 del 29.06.2011, di nomina dell’Ing. Giuseppe Romano, Direttore Regionale VV.F. per la Sicilia, quale Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie come previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3923;

Visto l’art. 1 dell’OPCM 4014 del 23.3.2012 che definisce le procedure di smaltimento delle macerie “cosiddette private”, delle terre o rocce da scavo e dei rifiuti non urbani derivanti dalle demolizioni o dai lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Visto l’art. 1, comma 1, sub 5), della suddetta OPCM 4014, che al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui allo stesso comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, stabilisce che le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario Delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti;

Visto l’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4014, del 23.03.2012, che dispone che il Commissario Delegato, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, dispone con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati  di cui all’art. 1, comma 5 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dal comma 1,

DECRETA

Articolo1

In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4014 del 23.03.2012, sono disposte le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati  di cui all’art. 1, comma 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 4014 del 23.03.2012,  contenute negli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Le procedure sopra descritte si applicano a decorrere dal 15 giugno 2012.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto, espletate le procedure di cui al periodo precedente, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione – www.commissarioperlaricostruzione.it – ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L’Aquila, 30 aprile 2012

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente
della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi

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