Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009, recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”, prorogato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 e del 4 dicembre 2011;

Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della Regione Abruzzo, già Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l’intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio adottate per superare il contesto emergenziale;

Visto l’art. 4, comma 1, b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale stabilisce che, con provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1 del medesimo decreto legge n. 39/2009, sono stabilite le modalità di predisposizione e attuazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con le amministrazioni interessate e con la Regione Abruzzo, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

Visto l’art. 4, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in base al quale il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all’art. 4, comma 1, b) del medesimo decreto legge;

Visto l’art. 14, comma 1 del sopracitato decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009, con il quale è disposta l’assegnazione di € 408,5 milioni a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture di cui all’art. 18, co. 1, lett. b) del D.L. 185/2008;

Vista la Delibera CIPE n. 82 del 6 novembre 2009, con la quale sono assegnate, a valere sullo stanziamento di cui sopra, risorse a favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, per il finanziamento di interventi di cui al primo programma stralcio per la ricostruzione di edifici pubblici nella città di L’Aquila, nel quale figura, tra gli altri, l’intervento sugli uffici del Consiglio Regionale d’Abruzzo – Ex Gil e Colonnato per un importo pari ad € 6.000.000,00;

Visto l’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la nota del 22 giugno 2011, acquisita al Prot. n. 13551 del 6 luglio 2011 del Commissario delegato per la ricostruzione, con la quale il Presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo ha chiesto che lo stesso Consiglio, proprietario degli immobili ex GIL ed Emiciclo (Colonnato), sia individuato quale soggetto attuatore degli interventi in oggetto ed ha trasmesso, a tal fine, la Deliberazione n. 111 del 14 giugno 2011 dell’Ufficio di Presidenza avente ad oggetto “Intervento di ripristino immobili ex GIL ed Emiciclo appartenenti al patrimonio immobiliare del consiglio regionale, danneggiati a seguito dell’evento sismico del 6 aprile 2009  - individuazione Consiglio regionale quale soggetto attuatore – richiesta al Commissario delegato per la ricostruzione.”;

Vista la nota n. 5330 del 5 settembre 2011, con la quale il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, in riscontro alla nota n. 3370/STM del 26 luglio 2011, ha comunicato che “nulla osta alla assunzione delle funzioni di soggetto attuatore da parte del Consiglio Regionale” per gli interventi sugli edifici Ex GIL e Colonnato;

Visto l’art. 9 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell’8 novembre 2011, ai sensi del quale “Per l’attuazione degli interventi di riparazione o ricostruzione su immobili di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato può avvalersi dei soggetti proprietari quali soggetti attuatori, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;

Considerato che, come indicato nella Deliberazione n. 111 del 14 giugno 2011 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d’Abruzzo, lo stesso, nell’ambito della Direzione Attività Amministrativa, presenta un Servizio tecnico con competenze in materia di gare d’appalto ed interventi sugli immobili, dotato delle professionalità necessarie ad adeguate alla gestione di procedimenti attinenti alla progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà;

Ritenuto, pertanto, che la presenza di un Servizio tecnico con le suddette competenze consente, in attuazione dell’art. 9 dell’O.P.C.M. 3978/2011, di procedere alla nomina del Consiglio regionale d’Abruzzo quale soggetto attuatore degli interventi sull’Ex GIL e sull’Emiciclo, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

Visto l’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con cui si dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, nonché al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi l’art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, fatta salva la facoltà per l’organo emanante di dichiararli, con motivazione espressa, provvisoriamente efficaci;

DECRETA

Articolo 1

1.   A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Direttore generale della Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale d’Abruzzo è nominato soggetto attuatore per gli interventi sugli immobili Ex GIL e Emiciclo (Colonnato), in precedenza assegnati al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.

2.   La copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1, pari ad € 6.000.000,00, grava sulle risorse individuate dalla Delibera CIPE n. 82/2009, a valere sull’assegnazione di € 408,5 milioni - Fondo Infrastrutture ex art. 18, co. 1, lett. b) del D.L. 185/2008 - disposta dall’art. 14, co.1 della L. 77/2009.

Articolo 2

1.   Il soggetto attuatore predispone quanto necessario per la progettazione e l’affidamento dei lavori, la stipula dei contratti, la direzione e la conclusione dei lavori relativi agli edifici di cui all’art. 1, comma 1, procedendo alla liquidazione delle conseguenti fatture e/o parcelle.

2.   Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, per ciascun edificio da riparare di cui all’art. 1, comma 1, l’approvazione della progettazione, l’affidamento dei lavori e l’impresa aggiudicataria, gli stati di avanzamento lavori e la liquidazione delle spese, ai fini della loro rendicontazione.

3.   Le somme sono accreditate alla Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale d’Abruzzo sul conto di tesoreria ed iscritte sul seguente Capitolo di Bilancio in entrata: U.P.B. 02.01.20 capitolo 4004 denominato “Risorse per il ripristino delle sedi istituzionali ex GIL ed Emiciclo – OPCM 3978/2011”.

4.   Le somme accreditate alla Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale d’Abruzzo all’atto della comunicazione dell’affidamento dei lavori sono a titolo di anticipazione e sono soggette a rendicontazione attraverso l’esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate.

Le restanti somme sono accreditate per stati di avanzamento dei lavori, a seguito della presentazione dei relativi certificati di pagamento, nonché dell’esibizione di fatture e/o parcelle debitamente liquidate. Alla conclusione dei lavori la Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale d’Abruzzo provvede a documentare la spesa definitiva per ciascun edificio, in modo da effettuare i dovuti conguagli.

Art. 3

1.   Gli elaborati progettuali sono trasmessi dal soggetto attuatore agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.

2.   Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell’incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascuno degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, all’approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.

3.   A seguito dell’approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all’espletamento delle procedure d’appalto ed all’affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.

4.   Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma allegato ai progetti di cui al comma 1, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, previa diffida, revoca la nomina di cui all’art. 1, riconsegnando le funzioni di soggetto attuatore al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche. A tal fine, la Direzione Attività Amministrativa del Consiglio regionale d’Abruzzo redige lo stato di consistenza ai fini del passaggio di consegne.

Art. 4

1.   Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2009 e dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

Art. 5

1.   Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, il soggetto attuatore predispone una relazione trimestrale al Commissario delegato per la ricostruzione, indicando lo stato di avanzamento degli interventi.

Art. 6

1.   Il presente decreto è trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti alle variazioni prodotte sulla Deliberazione CIPE 82/2009.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011, nonché al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali, da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo del 30 giugno 2011, n. 123.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nella sezione “Ricostruzione” del sito internet della Regione Abruzzo.

L’Aquila, 19 aprile 2012

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Dott. Giovanni Chiodi