Giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e s.m.i., ed in particolare:

-    l’art. 17, comma 1, che definisce il «Piano di bacino», individuandolo come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato;

-    l’art. 17, comma 6-ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione dello stesso Piano di Bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

-    l’art. 20 che demanda alle Regioni la disciplina delle procedure per l’elaborazione ed approvazione dei Piani di Bacino di rilievo regionale;

Visto il D.L. 11 giugno 1998 n. 180 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania”, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, come da ultimo modificata con L. 13 luglio 1999 n. 226, che all’art. 1, comma 1, impone alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale ed alle Regioni, per i restanti Bacini, l’adozione dei Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-ter dell’art. 17 della L. n. 183/89 e successive modificazioni, contenenti in particolare l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito con modificazioni nella L. 11 dicembre 2000 n. 365 “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile” che, all’art. 1 bis, reca norme procedurali per l’adozione dei Progetti di Piani stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico ed in particolare istituisce, ai fini dell’adozione ed attuazione dei Piani Stralcio per l’assetto idrogeologico e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, una Conferenza Programmatica, articolata per sezioni provinciali, alla quale partecipano le Province e i Comuni interessati, unitamente alla Regione e ad un rappresentante dell’Autorità di Bacino;

Vista la L.R. 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i. “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo” ed in particolare:

-    l’art. 6 che sancisce la facoltà per la Regione di predisporre Piani di settore o Progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso;

-    l’art. 6 bis che disciplina il procedimento di approvazione dei Piani di settore e dei Progetti speciali territoriali;

Vista la legge della Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo (di seguito Autorità di Bacino)  ed in particolare:

-    l’art. 5, comma 1, lettera p-bis) che dispone al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di proporre alla Giunta Regionale l’adozione degli atti per i quali sussiste la competenza regionale;

-    l’art. 13 che disciplina l’iter di approvazione del Piano di Bacino e, al  comma 2, in attuazione di quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L. n. 183/89, attribuisce al Piano di Bacino medesimo valore ed efficacia di Piano territoriale di settore ai sensi dell’art. 6 della L.R. 12.4.1983 n. 18 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed in particolare l’art. 170, comma 2 bis, come da ultimo modificato con L. n. 13/2009, che proroga, nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le Autorità di Bacino di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio tempore” dalle medesime Autorità;

Evidenziato che, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L. 226/1999, art. 1 bis della L. 365/2000, ed art. 6 bis, comma 1, della  L.R n. 18/83 e art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i, sopra visti:

1)   l’Autorità di Bacino ha adottato, con verbale del Comitato Istituzionale n. 1 del 09.11.2004, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

2)   la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1386 in data 29.12.2004 pubblicata sul BURA n. 8 del 04.02.2005:

a.   ha preso atto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. n. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001, ed adottato, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 83/18 e s.m.i, il Progetto di Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” costituito da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati;

b.   ha approvato l’Atto di Indirizzo e Direttive relativo al Piano “Difesa dalle Alluvioni” valido ed efficace per il territorio ricompreso nei 14 bacini idrografici di rilievo regionale;

c.   ha apposto misure di salvaguardia nelle aree perimetrate a pericolosità idraulica molto elevata (P4), elevata (P3), quali contemplate nell’ Atto di Indirizzo e Direttive, successivamente modificate ed integrate con DGR n. 1377 del 29.12.2005 pubblicata sul BURA n. 6 del 25.01.2006;

Evidenziato che, in base alle disposizioni normative sopra viste e a quanto statuito nella sopra citata DGR n. 1386/2004, sono state attivate le procedure di consultazione mediante l’istituzione delle Conferenze Programmatiche, ai sensi della L. 365/2000, articolate per sezioni provinciali con la partecipazione delle Province e dei Comuni, oltreché della Regione e dell’Autorità di Bacino, al fine di consentire a chiunque ne avesse interesse di presentare osservazioni al Progetto di Piano sopra citato;

Dato atto che, a seguito delle Conferenze Programmatiche, in base a quanto espressamente prescritto nella L. 183/89 e ribadito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, da ultimo modificato con L 226/1999, art. 1 bis della L. 365/2000, art. 6 bis, comma 6, della  L.R n. 18/83 e art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i, sopra visti:

1)   l’Autorità di Bacino ha adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 6 del 31.07.2007, il  Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” nell’ambito dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo;

2)   la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1050/C in data 05.11.2007 ha adottato il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni costituito da tutti gli elaborati progettuali ivi stesso richiamati, tra cui, in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione;

Visto il verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12  Speciale del 01.02.2008) con il quale è stato approvato il Piano di Bacino “Difesa dalle Alluvioni” riferito ai Bacini di rilievo regionale abruzzesi, costituito dagli elaborati ivi stesso richiamati, in particolare la perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P4) ed elevata (P3) e le Norme Tecniche di Attuazione che prescrivono vincoli all’utilizzo territoriale delle aree medesime;

Considerato che a seguito di proposizione di ricorso da parte della Società “Rocco e Domenico Di Marzio S.r.l.” proprietaria di alcune aree nel Comune di Cepagatti, classificate P4 e P3 nel Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni”, avverso il verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008 sopra citato recante approvazione definitiva dello stesso Piano, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto il ricorso medesimo e con sentenza n. 89/10 del 26.05.2010 ha annullato la deliberazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo n.94/5 del 29.01.2008 innanzi citata “limitatamente alle aree della ricorrente” con “onere per il Comitato Tecnico dell’Autorità di rilievo regionale dell’Abruzzo di fornire espressa e documentata motivazione sia in ordine alla più ampia estensione dei vincoli di pericolosità idraulica” nel Piano approvato, “sia sulle osservazioni della Ditta ricorrente a suo tempo inviate al Comitato Tecnico”, facendo salvi gli “ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione dopo effettuato il predetto duplice esame”;

Evidenziato, per quanto sopra detto, che:

1.   Il Comitato Tecnico dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ha fornito, con verbale n. 1/2011 in data 01.04.2011- 2° punto all’ordine del giorno, le motivazioni tecniche di seguito indicate in ordine alla più ampia estensione dei vincoli di pericolosità idraulica nel Piano approvato per le aree interessate dal ricorso della Società Rocco e Domenico Di Marzio srl, proponendo, al contempo, di confermare le aree di pericolosità stesse così come approvate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 94/5 del 29.01.2008:

-    In ordine alla più ampia estensione dei vincoli di pericolosità essa è dovuta al restringimento della sezione di deflusso a seguito della realizzazione degli argini in corrispondenza del Centro Commerciale denominato “Megalò”; tale restringimento produce un innalzamento del tirante idrico a monte delle stesse arginature provocando un maggiore allagamento delle aree, comprese quelle del ricorrente”;

-    “In ordine alle osservazioni della ditta ricorrente le stesse sono contraddittorie in quanto nello studio idraulico si dichiara che le aree non sono allagabili mentre nella tabella in cui sono riportati i risultati della simulazione idraulica sono riportati dei tiranti idrici che dimostrano il contrario”;

2.   Il Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo, con deliberazione n. 9 del 01.09.2011 (ALLEGATO N. 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha proceduto:

-    ad adottare il Piano Stralcio Difesa Alluvioni nella parte in cui è intervenuta la sentenza n. 89/2010 del 26.05.2010 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche “limitatamente alle aree della ricorrente”, confermando le aree di pericolosità idraulica così come già approvate dal Consiglio Regionale con verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008;

-    ad adottare nelle suddette aree oggetto della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 89/2010, nelle more dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale, le misure di salvaguardia di cui agli art. 17,18,19 e 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quali approvate con verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008;

-    a dare mandato al Segretario Generale di trasmettere la medesima deliberazione n. 9 del 01.09.2011 alla competente Direzione preposta alla Gestione dei bacini Idrografici per la presa d’atto da parte della Giunta regionale ed adozione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni nella parte “de qua” ove è intervenuta la sentenza di annullamento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 89/2010 sopra citata;

3.   il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, con nota Prot. n. RA/179181 del 01.09.2011, acquisita al Protocollo dal Servizio Difesa in data 02.11.2011, ha trasmesso, alla competente Direzione Regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 01.09.2011 quale sopra richiamata per i fini della presa d’atto e adozione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni nella parte “de qua”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p-bis della L.R. n. 81/98 e s.m.i. e art. 13 della L.81/98 e s.m.i. e art. 6 e 6 bis L.R. n. 18/83 e s.m.i.;

Considerato necessario, per il principio del giusto procedimento e nell’obiettivo di conseguire una pianificazione, il più possibile, condivisa ed efficace, concertata con gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interesse, analogamente a quanto avvenuto per le procedure che hanno portato all’adozione ed approvazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni vigente, annullato, con sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 89/2010 sopra citata limitatamente alle sole aree della Società ricorrente “Rocco e Domenico Di Marzio S.r.l.”:

1)   promuovere, presso la sede dell’Autorità di Bacino e la Segreteria delle Provincia interessata, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 6, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., il deposito degli atti per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURA della presente deliberazione;

2)   promuovere, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 8, della L.R. n. 81/98 e s.m.i.,  la istituzione da parte della Provincia interessata, d’intesa con la Autorità di Bacino, di apposita Conferenza Programmatica alle quali partecipano i Rappresentanti dell’Autorità di Bacino, della Regione Abruzzo, della Provincia, dei Comuni interessati e dei portatori di  interesse, al fine dell’esame in contraddittorio, consentendo a chiunque ne abbia interesse di prendere visione degli atti e presentare, presso la medesima sezione provinciale o la sede dell’Autorità di Bacino, le proprie osservazioni in merito entro 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURA;

3)   stabilire che nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine previsto al precedente punto 2) del presente capoverso, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, sentito il Comitato Tecnico, si esprima sulle osservazioni,  recepisca quelle ritenute di interesse e adotti in via definitiva il Piano Stralcio “Difesa dalle Alluvioni” limitatamente alle aree della ricorrente  per poi trasmettere la relativa deliberazione alla Giunta Regionale per la presa d’atto ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p bis) della L.R. n. 81/98 e s.m.i ed adozione definitiva ai sensi dell’art. 6 bis, comma 6, della L.R. n. 18/83 e s.m.i.. La Giunta Regionale trasmetterà la deliberazione di adozione del Piano Difesa dalle Alluvioni limitatamente alle aree della ricorrente, sopra citate, al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione e per consentirne la necessaria attuazione;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera p) bis della L.R. 81/98, come integrato dall’art. 19 della L.R. n. 43/2001 ed ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. 83/18 e s.m.i., di  dover procedere, conformemente a quanto stabilito dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino nella sopra citata deliberazione n. n. 9 del 01.09.2011, ad adottare limitatamente alle aree della ricorrente il Piano Stralcio di Bacino “Difesa dalle Alluvioni”, così come già approvato e normato nella parte “de qua”dal verbale del Consiglio Regionale n. 94/5 del 29.01.2008 di approvazione definitiva del Piano medesimo, pubblicato sul  BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008;

Dato atto della legittimità e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dai Dirigenti dei Servizi Regionali, ognuno per la parte di rispettiva competenza, con le firme in calce allo stesso, a norma dell’art. 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con gli indirizzi e obiettivi assegnati alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa attestata  con le firma in calce allo stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, di:

1)   PRENDERE ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lettera p) bis della L.R. 16.09.1998 n. 81 e s.m.i., di quanto approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo in ordine al seguente oggetto: “PSDA - Ricorso Di Marzio c/o Regione Abruzzo- Sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche :Espressa e documentata motivazione sia in ordine alla più ampia estensione dei vincoli di pericolosità, sia sulle osservazioni della ditta ricorrente a suo tempo inviate al Comitato Tecnico”, di cui alla Deliberazione n. 9 in data 01.09.2011 (Allegato 1) citata in premessa, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)   ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, comma 1, della L.R. n. 18/83 e s.m.i e dell’art. 13 della L.R. n. 81/98 e s.m.i., il Piano Stralcio  “Difesa dalle Alluvioni” limitatamente alle aree della ricorrente indicate in premessa, oggetto della sentenza di annullamento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 89/2010 sopra citata, quali già approvate e normate con verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008 pubblicato sul  BURA n. 12 Speciale del 01.02.2008;

3)   ADOTTARE, in conformità a quanto già disposto dal Comitato Istituzionale a norma dell’art. 13, comma 11, della L.R. n. 81/98 e s.m.i., nelle suddette aree, oggetto della sopra citata sentenza n. 89/2010 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le misure di salvaguardia di cui agli art. 17,18,19 e 20 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, approvate con verbale consiliare n. 94/5 del 29.01.2008;

4)   DARE ATTO che la presente Deliberazione non comporta assunzione di spesa a carico del bilancio regionale;

5)   DAR MANDATO alla Direzione Regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici di procedere all’adozione dei necessari provvedimenti connessi e conseguenti alla attuazione  del presente deliberato;

6)   INVIARE la presente deliberazione al BURA per la pubblicazione conferendo mandato alla Direzione Regionale preposta alla Gestione Integrata dei Bacini Idrografici di porre in essere gli adempimenti connessi e conseguenti alla pubblicazione.

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