IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Istituzione e finalità)

1.   La Regione Abruzzo, in conformità al principio di parità stabilito dall'articolo 3 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto, istituisce la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini, di seguito denominata Commissione, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

2.   La Commissione opera in piena autonomia per la valorizzazione della differenza di genere ed il superamento di ogni altra discriminazione diretta ed indiretta (età, razza, origine etnica, disabilità e lingua, credo religioso, orientamento sessuale), per la promozione e la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione, nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale, nell'accesso alle cariche elettive ed alle funzioni direttive.

Art. 2
(Compiti della Commissione)

1.   La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalità di cui all'articolo 1.

2.   La Commissione, in particolare:

a)   valuta lo stato di attuazione, nella Regione Abruzzo, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

b)  esprime parere obbligatorio su provvedimenti amministrativi e legislativi e programmi regionali aventi rilevanza diretta per la parità di genere o che comunque la Commissione  stessa richiede di esaminare;

c)   presenta al Presidente del Consiglio regionale proposte per l'adeguamento della legislazione regionale vigente;

d)  riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parità fra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;

e)   raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti le condizioni di discriminazione, di cui all'articolo 1, comma 2, assicurando sulle stesse un dibattito costante e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

f)   opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

g)   promuove la presenza di ambedue i generi nelle nomine di competenza regionale;

h)   promuove la presenza di ambedue i generi nelle istituzioni;

i)    svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione di genere e sulle realtà di discriminazione nell'ambito regionale, anche su incarico dell'Assessore regionale delegato in materia di pari opportunità, di seguito denominato "Assessore regionale competente";

l)    riferisce all'Assessore regionale competente sull'attività da svolgere.

3.   I provvedimenti ed i programmi regionali di cui al comma 2, lettera b), sono inviati alla Commissione d'ufficio, ovvero su richiesta della stessa.

4.   La Commissione può chiedere di essere ascoltata dalle Commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che a giudizio della stessa investono le questioni di genere e quelle di altra discriminazione previste all'articolo 1, comma 2.

Art. 3
(Procedure per l'acquisizione di atti e pareri)

1.   Prima dell'approvazione da parte degli Organi competenti, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale inviano alla Commissione ogni atto o documento inerente alle materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), per l'acquisizione del parere della Commissione pari opportunità.

2.   Il Consiglio, la Giunta regionale e le Commissioni consiliari acquisiscono il parere preventivo della Commissione sui progetti di legge e sugli atti deliberativi per questioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il parere è espresso entro venti giorni dalla ricezione dell'atto; se entro il suddetto termine il parere non viene reso, lo stesso si intende favorevolmente espresso.

3.   Gli Organi regionali possono disattendere i pareri della Commissione dandone opportuna motivazione.

4.   Le Strutture della Regione e gli Uffici degli Enti pubblici dalla stessa dipendenti forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e gli elementi necessari per l'assolvimento dei compiti della Commissione medesima.

5.   La Commissione può chiedere di essere consultata su ogni altra questione attinente i propri compiti istituzionali.

Art. 4
(Composizione e modalità di elezione)

1.   La Commissione è composta:

a)   da dodici componenti, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi, scelti da un Elenco formato da cittadini aventi i requisiti per l'elezione alla carica di consigliere regionale e aventi titoli o esperienza in campo giuridico, sociale, della comunicazione o dei settori di attinenza della presente legge. La scelta dei nominativi inseriti nell'Elenco garantisce comunque che almeno un terzo degli iscritti sia individuato tra quelli designati da associazioni sindacali, datoriali, professionali, in modo da assicurare un'equilibrata presenza delle diverse competenze e professionalità;

b)  dalla Consigliera regionale di parità.

2    Le Consigliere regionali in carica partecipano alle sedute della Commissione con diritto di proposta e di parola.

3.   La Commissione ha durata pari a quella della Legislatura regionale ed è ricostituita entro 180 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale; nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento della nuova Commissione, la precedente Commissione resta in carica in regime di prorogatio.

4.   Il Bando per la formazione dell'Elenco regionale dei candidati alla Commissione pari opportunità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web del Consiglio regionale, a cura della Struttura del Consiglio competente per materia, entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

5.   Le associazioni femminili, gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e i singoli cittadini che intendono proporre una candidatura per l'Elenco segnalano, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di cui ai commi 3 e 4, alla Struttura del Consiglio competente per materia, il nominativo corredato da un curriculum vitae, da cui si evincono le competenze, le esperienze e le professionalità specifiche e di genere. La costituzione, la tenuta dell'Elenco e la selezione dei candidati aventi titolo a farne parte, sono a cura della Struttura del Consiglio competente per materia che provvede alla pubblicazione del bando e fissa i termini per la presentazione delle domande.

6.   I nominativi pervenuti ai sensi del comma 5, formano l'Elenco regionale per la nomina dei componenti della Commissione pari opportunità. In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dal mandato, il Consiglio regionale provvede all'integrazione con nuovi nominativi scelti all'interno dell'Elenco.

7.   I componenti la Commissione sono rieleggibili.

8.   Della Commissione non possono far parte i consiglieri e gli assessori regionali.

Art. 5
(Organi)

1.   La Commissione, in occasione della prima riunione convocata dal Presidente del Consiglio regionale, elegge a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente.

2.   Il Presidente e il Vice Presidente costituiscono L'Ufficio di Presidenza della Commissione. L'Ufficio di Presidenza è rinnovato a metà mandato e i componenti possono essere riconfermati.

3.   I componenti dell'Ufficio di Presidenza possono essere revocati con votazione adottata a maggioranza assoluta.

4.   Il Presidente convoca e presiede le sedute della Commissione e ne coordina i lavori; rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione regionale e con l'esterno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto dei suoi componenti.

5.   La Commissione adotta un proprio regolamento interno ad ogni rinnovo di mandato.

Art. 6
(Sede e funzionamento della Commissione)

1.   La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di risorse umane e strumentali messe a disposizione dal Consiglio.

2.   Per l’attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio le risorse umane occorrenti mediante riduzione della propria dotazione organica esistente alla data di entrata in vigore della presente legge di una unità di personale di categoria D1 e una di categoria C1, con contestuale incremento della dotazione organica del Consiglio di pari unità.

3.   Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012-2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l’invarianza della spesa regionale.

4.   Con la devoluzione delle funzioni amministrative ed il trasferimento del personale la Giunta regionale trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012-2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.

5.   Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

6.   La Commissione opera in piena autonomia e adotta una propria organizzazione interna, con articolazione in sezioni o gruppi di lavoro. La Commissione, per l'attuazione del proprio programma, può procedere, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle normative vigenti, al conferimento di incarichi di collaborazione ad istituti di ricerca pubblici o privati, nonché ad esperti nelle materie di competenza e può tenere riunioni anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 7
(Indennità di presenza, missione e carica)

1.   Ai componenti la Commissione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), spetta un gettone di presenza di massimo euro 30,00 lordi per ogni seduta di partecipazione alle riunioni della commissione e delle eventuali sottocommissioni permanenti.

2.   Per la partecipazione alle sedute della Commissione, ai componenti residenti fuori sede spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

3.   Per la partecipazione, in rappresentanza della Commissione, ad incontri, convegni o seminari, in località diverse dal luogo in cui ha sede la Commissione, sia in Italia che all'estero, spetta alle componenti dell'Ufficio di Presidenza o ai loro delegati il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

4.   Il regolamento di cui all'articolo 5 stabilisce il numero massimo di riunioni degli organi, il numero e le finalità delle sottocommissioni permanenti oltreché il numero massimo delle loro riunioni; i lavori della Commissione e delle sottocommissioni sono svolti nel rispetto delle risorse assegnate.

Art. 8
(Programma e relazione di attività)

1.   La Commissione propone al Consiglio regionale un programma triennale di attività con indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali; il programma è sottoposto al parere preventivo dell'Assessore regionale competente.

2.   La Commissione invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 9
(Norma finanziaria)

1.   Fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2012 in euro 20.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 01.01.006 "Spese per il funzionamento di organi consultivi", capitolo di spesa 01.01.006 - 11625, "Spese per il funzionamento della commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni".

2.   Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, annualità 2013 e 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 01.01.006 "Spese per il funzionamento di organi consultivi".

3.   Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di Bilancio.

4.   Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono annualmente trasferite al Consiglio regionale che provvede alle occorrenti variazioni del bilancio del Consiglio regionale. Il trasferimento è disposto dalla competente Direzione della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Art. 10
(Disposizioni transitorie)

1.   In sede di prima applicazione della presente legge, il Bando per la formazione dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa.

2.   Il Consiglio regionale procede all'elezione della Commissione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1.

3.   La "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive", costituita ai sensi della legge regionale 18 maggio 2000, n. 88, attualmente in carica, cessa dalle sue funzioni alla data di insediamento della Commissione istituita dalla presente legge.

4.   Ogni richiamo alla "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive", istituita con la l.r. n. 88 del 2000, contenuto in norme e atti regionali, si intende riferito alla Commissione istituita dalla presente legge.

Art. 11
(Abrogazione)

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 18 maggio 2000, n. 88: "Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 14 giugno 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELL'ARTICOLO 81 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2012, N. 26 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 81
La Commissione regionale per le pari opportunità

1.     Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.

2.     La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.

3.     La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.

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