giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Visti

-    gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione,

-    la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,

-    la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche,

-    il D. Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica,

-    il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”,

Visti altresì:

-    il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;

-    il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;

Considerato che, con sentenza n. 200 del 24.6.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

Visti

-    il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il DPR 20 marzo 2009 n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Considerato che, in assenza del regolamento di cui all’art. 1, c. 1, del citato D.P.R. n. 81/09, l’art. 1, c. 3 del suddetto D.P.R. 81/09 dispone che continui ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15.3.1997, n. 176, dal D.P.R. 18.6.1998, n. 233 e dal D.M. 24.7.1998, n. 331;

Viste

-    la L. 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, art. 19, commi 4 e 5;

-    la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

Tenuto conto della nota del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV prot. n. A00DGPER 10309 del 13.12.2011 avente a oggetto “Applicazione art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazione della legge 15 luglio 2011, n. 111 - istituti comprensivi – chiarimenti.”;

Vista la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

Richiamata la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”;

Vista la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”;

Richiamata la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013” e, in particolare, l’Allegato A1 “Provincia dell’AQUILA – Dimensionamento della rete scolastica”, in cui è prevista la costituzione di un unico Istituto Comprensivo (I.C.), formato dagli Istituti Comprensivi “Serafini Di Stefano” di Sulmona e “Valle del Sagittario” di Introdacqua, in conformità con quanto indicato nella tabella - Allegato “sub 1” -, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Aquila, n. 98 del 20.12.2011;

Tenuto conto che, nella suddetta D.C.P. n. 98/2011, risulta votato all’unanimità un emendamento, contrassegnato con il n. I, con cui si chiede di considerare, in caso di non conservazione dell’autonomia dell’I.C. “Valle del Sagittario”, sia la proposta di aggregazione del citato I.C. con l’I.C. “Serafini-Di Stefano”, già inserita nel citato Allegato “sub 1”, sia la possibilità di aggregazione del suddetto I.C. con l’I.C. “Mazzini-Capograssi”, ambedue di Sulmona;

Tenuto conto altresì che, successivamente all’adozione della richiamata D.G.R. n. 954/2011, l’Assessore all’Istruzione della Provincia dell’Aquila, ha inviato due distinte note, indirizzate al Componente la G.R. con delega alle Politiche attive del Lavoro, Formazione ed istruzione, Politiche Sociali, con cui:

-    nella nota prot. n. 13468 del 2.3.2012, comunica di ritenere di aderire alla proposta – formulata dai Sindaci dei Comuni ricadenti nell’ex I.C. “Valle del Sagittario - di modifica della citata D.G.R. n. 954/2011, nel senso di prevedere l’aggregazione dell’I.C. “Valle del Sagittario” con l’I.C. “Mazzini-Capograssi”;

-    con la nota prot. n. 16625 del 13.3.2012, a ulteriore chiarimento della precedente, specifica che, per mero errore materiale, nella citata D.C.P. n. 98/2011, il testo della tabella - Allegato “sub 1” non è stato aggiornato a quanto stabilito nell’emendamento precedentemente richiamato;

Dato atto che, successivamente all’adozione della richiamata D.G.R. n. 954/2011, ciascuno dei Comuni ricadenti nell’ex I. C. “Valle del Sagittario” e il Comune di Sulmona, con le deliberazioni di seguito indicate, hanno chiesto alla Regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) del citato D.Lgs. 112/1998, l'aggregazione dell'I. C. "Valle del Sagittario" all'I. C. "Mazzini-Capograssi" di Sulmona dall'a.s. 2012/2013, con rettifica della D.G.R. n. 954/2011:

-    Deliberazione della Giunta Comunale di Bugnara 23.3.2012, n. 21,

-    Deliberazione della Giunta Comunale di Introdacqua 26.3.2012, n. 4,

-    Deliberazione della Giunta Comunale di Anversa degli Abruzzi 29.3.2012, n. 18,

-    Deliberazione della Giunta Comunale di Cocullo 30.3.2012, n 14,

-    Deliberazione della Giunta Comunale di Scanno 31.3.2012, n. 25,

-    Deliberazione della Giunta Comunale di Villalago 4.4.2012, n. 4,

-    Deliberazione del Consiglio Comunale di Sulmona 30.3.2012, n. 34;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di apportare una variazione all’Allegato A1 “Provincia dell’AQUILA – Dimensionamento della rete scolastica” alla D.G.R. 29.12.2011, n. 954, limitatamente al punto in cui si dispone che l’I.C. “Serafini Di Stefano” di Sulmona costituisca un unico I.C. insieme con l’I.C. “Valle del Sagittario” di Introdacqua;

Ritenuto pertanto che, nel citato Allegato A1, la suddetta disposizione sia variata come segue:

Costituzione di un unico Istituto Comprensivo formato dagli Istituti Comprensivi “Mazzini-Capograssi” di Sulmona e “Valle del Sagittario” di Introdacqua;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1.   Di approvare una variazione all’Allegato A1 “Provincia dell’AQUILA – Dimensionamento della rete scolastica” alla D.G.R. 29.12.2011, n. 954, limitatamente al punto in cui si dispone che l’I.C. “Serafini Di Stefano” di Sulmona costituisca un unico I.C. insieme con l’I.C. “Valle del Sagittario” di Introdacqua.

2.   Di disporre, pertanto, che, nel citato Allegato A1, la suddetta disposizione sia variata come segue:

      Costituzione di un unico Istituto Comprensivo formato dagli Istituti Comprensivi “Mazzini-Capograssi” di Sulmona e “Valle del Sagittario” di Introdacqua.

3.   Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento.

4.   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

5.   Di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale dell’Aquila e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

6.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul BURAT e sul sito internet regionale.