giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Visti

-    gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione,

-    la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”,

-    la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche,

-    il D. Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione sul piano regionale della rete scolastica,

-    il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

-    la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”,

-    il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-    il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, art. 64;

-    il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2008, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali!”, art. 3;

Visti altresì:

-    il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-    il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista inoltre la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”,

Tenuto conto che, nei Regolamenti suindicati [D.P.R. n. 87/2010, art 8 comma c) per gli Istituti Professionali e D.P.R. n. 88/2010, art 8 comma d) per gli Istituti Tecnici] si prevede che gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali siano organizzati in “settori”, “indirizzi” e “articolazioni”, nonché in un numero contenuto di “opzioni” incluse in un apposito elenco nazionale da definirsi con decreti del MIUR, previo parere della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome;

Tenuto conto altresì che la suddetta Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, nella seduta del 19.1.2012, ha espresso parere favorevole sugli Schemi dei decreti di cui sopra;

Vista la Circolare del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni n. 14 del 23/01/2012 “Integrazione C.M. 110 del 29 dicembre 2011-Iscrizioni alle classi terze degli istituti tecnici e professionali – Iscrizione ai percorsi IFP”, con la quale sono stati forniti gli elenchi nazionali delle opzioni relative agli Istituti Tecnici e Professionali, demandandone l’attivazione alle Regioni nell’esercizio delle competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa regionale;

Tenuto conto della nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni prot. n. 246/AOODGPS del 30.1.2012 “Nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici e Professionali – Decreti interministeriali sulle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in Opzioni”, con cui, nelle more del formale perfezionamento dei decreti citati, si rende possibile l’inclusione delle opzioni nei piani dell’offerta formativa regionale già a partire dall’a.s. 2012-2013;

Considerato che le “articolazioni” e le “opzioni” di cui alla normativa precedentemente richiamata si avviano al terzo anno di corso e, quindi, a partire dall’a.s. 2012/2013 per i percorsi avviati nell’a.s. 2010/11;

Ritenuto di dover attivare, nell’esercizio delle competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta formativa regionale, le opzioni per l’a.s. 2012/13 negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali, limitatamente agli indirizzi già attivi presso i suddetti Istituti a seguito delle confluenze operate dall’Ufficio Scolastico Regionale in fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento;

Richiamata la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”, con cui è stato istituito un Tavolo Tecnico Interistituzionale per l’esame di tutte le questioni connesse all’assetto della rete scolastica regionale, con particolare riferimento all’attuazione, in ambito regionale, delle recenti riforme;

Tenuto conto che, a tal fine, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, è stato avviato un processo di concertazione nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, che, nella riunione del 15.3.2012, ha espresso il parere sulle proposte formulate dagli Istituti Tecnici e dagli Istituti Professionali concernenti le suddette opzioni, proposte che, suddivise per Province, erano state trasmesse dall’Ufficio Scolastico Regionale al competente Assessorato Regionale;.

Dato atto che le Amministrazioni Provinciali hanno deliberato in materia con l’adozione dei seguenti atti:

-    Deliberazione della Giunta Provinciale dell’Aquila, n. 33 del 30.3.2012;

-    Deliberazione della Giunta Provinciale di Chieti, n. 77 del 2.4.2012,

-    Deliberazione della Giunta Provinciale di Pescara, n. 30 del 29.3.2012,

-    Deliberazione della Giunta Provinciale di Teramo, n. 169 del 28.3.2012,

Richiamata la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 ““Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 97/3 del 15.113.201) – anno scolastico 2012-2013”;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di approvare le proposte concernenti le opzioni per l’a.s. 2012/13 negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione, limitatamente agli indirizzi già attivi presso i suddetti Istituti a seguito delle confluenze operate dall’Ufficio Scolastico Regionale in fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e gestione delle politiche dell'Istruzione. Diritto allo studio. Accreditamento organismi di formazione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Udito il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1.   Di approvare le proposte concernenti le opzioni per l’a.s. 2012/13 negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione, limitatamente agli indirizzi già attivi presso i suddetti Istituti a seguito delle confluenze operate dall’Ufficio Scolastico Regionale in fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

2.   Di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento.

3.   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.   Di trasmettere il presente provvedimento:

-    alle Amministrazioni Provinciali,

-    all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza e per notifica alle Istituzioni Scolastiche Autonome.

5.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet regionale.

Segue Allegato

Allegato A