giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Premesso:

      che con Deliberazione n. 13/2004 e successiva n. 21/2005, la Giunta regionale ha approvato un piano di dismissione di beni immobili appartenenti al patrimonio regionale nel quale era inserito il complesso immobiliare ex Cofa sito in Pescara, Viale Giovanni XXIII;

      che con deliberazione del 26.06.2006, n. 683, la Giunta regionale disponeva di procedere nel programma di dismissione del complesso in oggetto, prevedendo anche l’ipotesi di una alienazione frazionata in relazione alle possibili vocazioni e destinazioni dell’area;

      che in attuazione della predetta Deliberazione si è proceduto, previo frazionamento dell’area, alla locazione con opzione di acquisto in favore della Camera di Commercio di Pescara della porzione di area attigua al porto turistico, di mq. 6.658, e successivamente all’alienazione diretta in favore di detto Ente della medesima porzione ai sensi della lett. d) della L.r. 16/2006 con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse; altra porzione di area, attigua al porto commerciale di mq. 3.190, è stata oggetto di trattative con la Capitaneria di Porto, interessata all’acquisizione per necessità di spazi connessi al regolare e sicuro svolgimento dei traffici del porto commerciale;

Rilevato che

-    l’immobile in oggetto è stato incluso nell’elenco dei beni immobili di proprietà della Regione da dismettere approvato con Deliberazione della Giunta regionale del 23.04.2007, n. 379, adottata in attuazione della L.r. 4/2007;

-    con Deliberazione della Giunta regionale in data 23.03.2009, n. 130, è stata disposta l’alienazione del complesso mediante asta pubblica;

-    in data 12.01.2010, è pervenuta alla Giunta regionale richiesta di acquisizione diretta dell’area ex Cofa da parte della Camera di Commercio di Pescara ai sensi della lett. d) della L.r. 16/2006 (allegato A);

Vista la L.r. 16 marzo 2007, n. 4, recante “Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005)” che dispone l’attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle Aziende Sanitarie locali regionali;

Visto l’art. 4 della L.r. 23 Agosto 2011, n. 35, art. 4, che, nel destinare quota delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate alla copertura del debito sanitario regionale, dispone che la Regione promuova la dismissione del patrimonio appartenente alla Regione Abruzzo ed alle Aziende sanitarie locali regionali, al fine di reintegrare la dotazione del predetto Fondo, nel limite massimo di € 110.000.000,00;

Visto l’art. 47 della L.r. 17 aprile 2003, n. 7, contenente disposizioni relative all’alienazione dei beni immobili di proprietà della Regione e alle procedure di stima dei beni stessi;

Visto l’art. 1 comma 1 della L.r. 8 giugno 2006, n. 16, ove è disposto che all’alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione si procede in via prioritaria mediante procedura di asta pubblica e che si può ricorrere alla trattativa privata nei casi espressamente specificati, tra cui il caso in cui i beni vengano alienati in favore di Enti Pubblici ovvero in favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse (lett. d);

Dato atto che:

-    a seguito della richiesta della Camera di Commercio di Pescara, il Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare ha reso preliminari pareri in merito alla legittimità della procedura, allegati in unico inserto sotto la lettera B), con riferimento sia alla normativa in materia soprarichiamata sia agli atti già adottati nell’ambito del programma di dismissione connesso al piano di risanamento del sistema sanitario; in detti pareri si evidenzia sostanzialmente che il ricorso alla vendita a trattativa privata richiedeva una valutazione dell’interesse pubblico individuabile nell’intervento da realizzarsi da parte della Camera di Commercio rispetto all’interesse al conseguimento del maggior profitto realizzabile da una vendita attraverso procedura di asta pubblica;

-    è stato altresì acquisito in merito alla procedura preliminare parere dell’Avvocatura regionale reso in data 11.05.2011, n. 4611PA14/10, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera C);

Considerato che:

-    successivamente, l’Amministrazione Comunale di Pescara con nota datata 21.12.2010, n. 175442, allegata al presente atto sotto la lettera D), ha trasmesso alla Regione schema di Protocollo d’Intesa ove si evidenzia da parte dell’Amministrazione comunale l’importanza per la medesima dell’attuazione degli obiettivi del piano regolatore nell’area sud del porto canale, l’intenzione della stessa di assumere una partecipazione attiva e propulsiva all’iniziativa della Camera di Commercio e quindi di procedere alla definizione congiunta del piano di intervento per la valorizzazione delle aree in argomento;

-    conseguentemente, vi sono stati diversi confronti e riunioni tra i rappresentanti degli Enti interessati volti a definire e precisare i contenuti del Protocollo;

-    la Camera di Commercio di Pescara ha prodotto apposita relazione contenete l’idea progettuale delle attività previste sulle aree in argomento, recepita con deliberazione della Giunta Camerale n. 130 del 1.08.2011, documenti allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lett. E);

Ritenuto che il carattere strategico dell’area e le possibili ricadute in termini di sviluppo, anche economico, per il territorio di Pescara e per l’intero territorio regionale derivanti dall’implementazione delle strutture e servizi delle realtà portuali, indirizzano l’Amministrazione regionale a tenere in dovuta considerazione la proposta della Camera di Commercio;

Rilevato:

-    che nel frattempo è pervenuta manifestazione d’interesse a partecipare ad eventuali procedure di vendita del complesso da parte del gruppo Toto S.p.a. datata 9.09.2011 (allegato F);

-    che la nota del gruppo Toto S.p.a. è pervenuta in momento di avanzato stato della trattativa con la Camera di Commercio e nel corso di intese tra Amministrazioni, senza peraltro contenere dettagli tecnici ed economici che ne permettano una prima ponderata valutazione;

Preso atto che le Strutture Tecniche degli Enti coinvolti hanno rielaborato ed integrato lo schema di Protocollo di Intesa anche sulla base di Relazione di prefattibilità predisposta dalla Camera di Commercio in cui sono indicati gli interventi che si prevede di realizzare e che quindi si è pervenuti ad un accordo sullo schema di Protocollo d’Intesa nel testo siglato in data 28.09.2011, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera G), finalizzato a disciplinare il futuro acquisto dell’area da parte della Camera di Commercio nel termine di sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso Protocollo di Intesa da parte dei legali rappresentanti degli enti coinvolti, a vario titolo, nel Protocollo medesimo;

Rilevato che il Servizio Tecnico della Giunta regionale, con relazione di stima datata 25.05.2011, n. DD1/789, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera H) ha provveduto, ai sensi dell’art. 47 comma 5 della Legge regionale 7/2003, alla determinazione del prezzo di vendita del complesso previo aggiornamento della perizia di stima già redatta dall’Agenzia del Territorio;

Visto lo schema di Protocollo d’Intesa come sopra allegato;

Visto il parere datato13.12.2011, prot. 10240PA31/11, acquisito dall’Avvocatura regionale a seguito della definizione dello schema di Protocollo di Intesa allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera I);

Considerato, con riferimento alle condizioni previste dalla lett. d), art1 comma 1 della L.r. 16/2006, che:

-    sotto il profilo soggettivo, la Camera di Commercio, ai sensi della L. 580/93, è senz’altro Ente di diritto pubblico;

-    la Camera di Commercio, già presente nella gestione delle attività e dei servizi nel porto turistico, direttamente o per il tramite della Società Marina di Pescara, a totale partecipazione camerale, è individuabile quale soggetto istituzionale in grado di assicurare la realizzazione di opere e strutture pubbliche o di pubblico interesse in stretto raccordo con il retrostante porto turistico nonchè di servizio anche all’attiguo porto commerciale; ciò in linea con gli indirizzi contenuti nello Strumento Urbanistico del Comune di Pescara che per l’area de quo, soggetta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica, prevede la creazione di un “Centro Integrato” a carattere ricreativo turistico caratterizzato da un sistema continuo di ambienti e percorsi pedonali e ciclabili attraverso una composizione spaziale caratterizzata da un immediato rapporto con il Porto Turistico;

-    gli interventi di cui la Camera di Commercio prevede la realizzazione, come meglio specificati nella Relazione di prefattibilità allegata risultano complementari a quelli del retrostante approdo turistico e della struttura congressuale espositiva già realizzata dalla Camera di Commercio, facendo coincidere gli interessi delle Amministrazioni comunale, camerale e regionale al potenziamento delle strutture e dei servizi pubblici afferenti lo scalo portuale e configurandosi così rispondenti alla destinazione prevista nella lett. d) dell’art. 1 della L.r. 08.06.2006, n. 16;

Ritenuto di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pescara nel testo definito d’intesa tra le Strutture Tecniche delle predette Amministrazioni come sopra allegato, finalizzato a disciplinare l’alienazione del complesso ex COFA in favore della Camera di Commercio di Pescara nel termine di mesi sei dalla sottoscrizione del predetto Protocollo da parte dei legali rappresentanti degli Enti coinvolti nell’intesa;

Ritenuto necessario che all’Amministrazione regionale venga notificata tempestivamente l’adozione di atti di pianificazione di dettaglio da parte del Comune di Pescara per l’area in argomento ai sensi dell’art. 7 del suddetto Protocollo di Intesa, per verificarne la coerenza con lo stesso;

Ritenuto altresì di assicurare le massima trasparenza e un’adeguata pubblicizzazione alla procedura di alienazione in argomento per la più efficace composizione degli interessi coinvolti;

Dato atto che i Dirigenti che hanno sottoscritto il presente provvedimento ne hanno espresso parere favorevole in merito alla regolarità e legittimità;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1.   di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pescara nel testo definito d’intesa tra le Strutture Tecniche delle predette Amministrazioni, allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera G), finalizzato a disciplinare l’alienazione del complesso ex COFA in favore della Camera di Commercio di Pescara nel termine di mesi sei dalla sottoscrizione del medesimo Protocollo da parte dei legali rappresentanti degli Enti coinvolti nell’intesa;

2.   di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere il Protocollo di Intesa secondo lo schema come sopra allegato;

3.   di ritenere necessario che all’Amministrazione regionale venga notificata tempestivamente l’adozione di atti di pianificazione di dettaglio da parte del Comune di Pescara per l’area in argomento ai sensi dell’art. 7 del suddetto Protocollo di Intesa, per verificarne la coerenza con lo stesso;

4.   di assicurare le massima trasparenza e un’adeguata pubblicizzazione alla procedura di alienazione in argomento per la più efficace composizione degli interessi coinvolti;

5.   di notificare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per il prosieguo della procedura, al Comune di Pescara e alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pescara.

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