IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di
assegnare, al programma di
“Promozione sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna vitivinicola 2012/2013, i soli fondi messi a
disposizione alla Regione Abruzzo con Decreto MIPAAF n. 2410 del 13.04.2012 - pari ad € 2.780.808,00
e corrispondente al 50%
della spesa totale massima ammessa;
2. di
stabilire che i progetti, a valere
sui fondi quota Comunitaria assegnata alla
Regione Abruzzo pari ad € 2.780.808,
devono essere presentati o pervenire,
oltre che in originale ad AGEA e in copia al MIPAAF, secondo quanto previsto
all’art. 2 del Decreto n. 8997 del 16.04.2012 e fatte salve eventuali
proroghe:
- in originale alla Regione Abruzzo ed in plico chiuso, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2012 al protocollo della: Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione - Servizio Produzioni Agricole e Mercato - Ufficio Tutela e Valorizzazione delle Produzioni Vegetali - Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA;
- sul plico chiuso deve essere apposta, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura:
“NON APRIRE – CONTIENE LA PROPOSTA DI PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE – ANNUALITA’ 2012/2013”;
- nel plico devono essere inserite due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l’intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:
- Busta n. 1: “Documentazione Finanziaria e Amministrativa” contenente la documentazione prevista all’articolo 4 comma 1 lettere A) e B) del Decreto n. 8997 del 16.04.2012;
- Busta n. 2: “Proposta Tecnica” contenente gli elementi previsti all’articolo 4 comma 1 lettera C) del Decreto n. 8997 del 16.04.2012;
- nel plico deve essere inserito, inoltre, l’Allegato M al decreto succitato debitamente compilato;
3. di stabilire, in conformità all’articolo 3 del Decreto del Ministro n. 4123 del 22.07.2010, che i soggetti beneficiari per accedere ai fondi regionali per la campagna 2012/2013 devono avere i seguenti requisiti minimi:
- per le lettere a), b), e c) devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni;
- per le lettere d), e), e g) devono aver imbottigliato e/o esportato almeno il 5% di bottiglie di vino di loro produzione, calcolata come media delle ultime tre annate (dichiarazione);
- per la lettera f), che promuove la partecipazione delle Associazioni della lettera g), valgono gli stessi requisiti previsti al punto precedente;
4. di stabilire, ai fini dell’utilizzo di tutti i fondi messi a disposizione per la misura, che i progetti presentati:
- non devono avere un rapporto tra spesa progetto e fatturato aziendale, riferito alla commercializzazione dei soli vini abruzzesi, superiore al 20%;
- abbiano durata annuale;
- non devono comportare un spesa inferiore a € 100.000,00 per paese o zona geografica;
- dai soggetti aspiranti ai benefici (singolarmente o come ATI) abbiano una produzione di 150.000 bottiglie di vino DO e IG corrispondente a una produzione minima imbottigliata di ettolitri 1.125;
- possono comportare una spesa per l’azione “incontri con gli operatori e/o giornalisti” (incoming) fino ad un massimo del 10% del budget complessivo del progetto approvato;
- non siano iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto;
- abbiano la seguente articolazione delle azioni così come meglio indicate all’art. 11 (Identificazione delle azioni ammissibili) del Decreto n. 8997 del 16.04.2012:
- promozione e pubblicità;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- campagne d’informazione e promozione, sulle DO e IG, da attuarsi presso i punti vendita (GD, Ristorazione, Horeca, ecc.);
- altri strumenti di comunicazione;
5. di stabilire che la spesa ammissibile per ciascuna azienda partecipante al bando sia calcolata in base al numero di bottiglie di vino abruzzese prodotte e corrispondente ad una produzione minima di vino DO e IG secondo la tabella Classi di Ammissibilità, composta di 1 (una) facciata, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
6. di stabilire che al fine dell’ammissibilità del maggior numero di progetti e tenuto conto dei fondi disponibili, in sede di prima applicazione della ripartizione dei fondi, il limite erogabile è di:
- € 250.000,00 per paese o zona geografica;
- € 500.000,00 per soggetto beneficiario;
7. di stabilire che una volta soddisfatti i limiti sopra riportati gli eventuali fondi restanti saranno assegnati, fino ad esaurimento, alle ditte già finanziate:
- rispettando la graduatoria di merito;
- assegnando alle aziende importi successivi non superiori all’importo richiesto ed ammissibile e comunque non superiori ad € 25.000,00 per paese o zona geografica;
- assegnando l’intero importo richiesto ed ammissibile qualora i fondi consentano di soddisfare tutte le domande;
8. di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le aziende ammissibili o tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure;
9. di stabilire che i progetti, per accedere al contributo debbano essere compatibili ed in linea con i programmi e le strategie di promozione che la Regione Abruzzo adotta annualmente ed in particolare:
- devono riguardare i produttori abruzzesi che abbiano ottenuto i vini da promuovere, prodotti ed imbottigliati nella Regione Abruzzo, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino abruzzesi;
- riguardino i vini, di cui al punto precedente, a denominazione di origine e/o indicazione geografica della Regione Abruzzo;
10. di stabilire ai fini dell’attestazione dei prodotti a monte del vino da promuovere, i produttori presentino una dichiarazione sulla trasformazione dei prodotti a monte del vino ( uve, mosti, vini nuovi in fermentazione) relativa:
- alla produzione di vino abruzzese degli ultimi tre anni;
- alle produzioni rivendicate dei vini abruzzesi a DO e IG degli ultimi tre anni;
11. di stabilire che, ai fini della definizione della graduatoria di merito, verranno sommati i punteggi, calcolati sulla base della media delle percentuali delle tre annualità dichiarate, come riportato nell’Allegato 2 che, allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, costituito da n. 1 (una) facciata;
12. di stabilire che i parametri percentuali riferiti alla produzione e all’imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nell’Allegato 1 alla domanda di partecipazione sia ai fini dell’ammissione che dei criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale insieme a quelli relativi alla quota di export (n. bottiglie vendute all’estero);
13. di stabilire che per i progetti collettivi i punteggi relativi alla produzione dichiarata, alla rivendicata a DO e IG, al numero di bottiglie e quota di export ( n. bottiglie vendute all’estero) siano calcolati quale media ponderata;
14. di
stabilire al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili, che le
aziende dichiarate beneficiarie che rinunciano alla realizzazione del progetto
saranno penalizzate, per l’anno successivo,
nell’assegnazione dei punteggi di merito, come segue:
a) meno 5 punti se comunicano tale intenzione prima della stipula del contratto con AGEA;
b) meno 10 punti se comunicano tale intenzione dopo la stipula del contratto con AGEA;
15. di ritenere opportuno, che i parametri percentuali riferiti alla quota del vino prodotto e imbottigliato in Abruzzo e quelli riferiti alla quota di export in termini di imbottigliamento siano dichiarati dal beneficiario nella domanda di partecipazione ed assunti quali criteri di merito per la formulazione della graduatoria finale secondo il modello Allegato 1 composto da 3 ( tre) facciate che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
16. di stabilire, altresì, che la non corretta o non fedele compilazione dell’Allegato 1 può comportare a giudizio del “Comitato di Valutazione” sia la non attribuzione del punteggio di merito, sia l’esclusione del progetto al finanziamento del presente bando;
17. di
provvedere alla comunicazione del provvedimento al Ministero e all’Organismo
Pagatore AGEA;
18. di incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole a curare tutti gli adempimenti inerenti l’attuazione del programma, compresi i rapporti con il “Comitato di Valutazione”, con il Ministero e con AGEA O.P.;
19. di dare atto che, per tutto quanto non previsto dalla presente Determinazione, si applicheranno le disposizioni del MIPAAF contenute nel Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e sue modificazioni ed integrazioni;
20. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;
21. di stabilire che la presente determinazione pubblicata sul Sito Web della Regione Abruzzo avrà valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati;
22. di stabilire che le istanze possono essere presentate alla Regione Abruzzo dal giorno successivo la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Franco La Civita
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