per il Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - per il ricevimento degli atti: FAX 06/96514000 e PEC «agsrm@mailcert.avvocaturastato.it»), presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
della Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale, per la carica domiciliato in L'Aquila,Via Leonardo da Vinci, 6;
per la declaratoria
di illegittimità costituzionale
degli articoli 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46 della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del giorno 18 gennaio 2012, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)», giusta delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2012.
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Con la legge 10 gennaio 2012, n. 1, la regione Abruzzo ha dettato «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)».
In particolare, l'articolo
L'art. 1, comma
L'art. 6, comma
L'art. 6, comma
Lo stesso art. 6, comma
L'art. 42, comma
L'art.
L'art. 45, comma
L'art.
Le richiamate norme della legge regionale Abruzzo n.
1 del 10 gennaio 2012 si pongono in contrasto con
Motivi
1) Illegittimità
dell'art. 16 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 per violazione degli art.
117, comma 2, lettere e) ed a) ed art. 117, comma terzo, della Costituzione.
a) La norma contenuta nell'articolo 16 introduce, come detto, modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 recante «Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche», prevedendo, al comma 2, che «al comma 1, dell'articolo 12 (Aggiornamenti dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011 le parole "di potenza nominale concessa o riconosciuta, in euro 27,50" sono sostituite con le parole "di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente, dal GSE, in 35,00"».
Occorre preliminarmente osservare che, in materia di concessioni di derivazioni di acqua pubblica, l'art. 35 del T.U. n. 1775 del 1933 prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo e che quest'ultimo sia regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.
L'art. 6 del medesimo T.U. prevede, altresì, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua dell'impianto produttivo: fino a kW 3.000 (3 MW) o superiore a tale valore.
La norma regionale in esame, stabilendo un nuovo importo del costo unitario del canone, associato non più alla potenza nominale, bensì alla potenza efficiente di ciascun impianto idroelettrico, si pone in contrasto con la normativa statale sopra richiamata.
La riserva statale di determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di acqua è atto riconducibile alla tutela dell'ambiente, considerato che il Regio decreto n. 1775 del 1933, rubricato «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», detta disposizioni in tema di acque pubbliche, materia, quest'ultima, riconducibile a detta competenza esclusiva statale. L'art. 35 del R.D. sopra citato è norma che ha la funzione di garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale e, pertanto, il criterio da essa previsto non può essere modificato da una norma regionale che risulta in tal modo violare la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
b) Inoltre, la previsione regionale in esame determina uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo.
È, infatti, palese che una disciplina dei canoni disordinata e disomogenea sul territorio da parte delle Regioni è suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere oneri e costi diversi a seconda del territorio sul quale svolgono la loro attività e che l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo dei beni demaniali funzionali alla produzione di energia elettrica incide sul confronto competitivo per le imprese.
La norma, dunque, viola la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato in materia di tutela della concorrenza dall'articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.
c) Infine, la fissazione di un criterio diverso per la determinazione del canone si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239/2004, in particolare per quanto concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell'energia, di non discriminazione nell'accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell'energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, in violazione, quindi, dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione.
2) Illegittimità
dell'art. 1, comma 1, della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 per violazione
degli articoli 120, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione.
Ulteriori disposizioni della l.r. Abruzzo n. 1 del
È opportuno, in proposito, premettere che
Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Piano di rientro, nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 160,
della legge n. 311/04, nonchè dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai
successivi interventi legislativi in materia, ha determinato il commissariamento
della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n.
Nella seduta dell'11 settembre 2008, infatti, il Consiglio
dei Ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione
del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione
Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre
Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Commissario ad acta, con delibera n. 44/2010
del 3 agosto
Fatta tale premessa, la l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 presenta i seguenti profili d'illegittimità costituzionale:
L'art. 1, comma l, della l.r. n. 1 del 2012, nel disporre il rifinanziamento di alcune leggi regionali, autorizza - tra l'altro - il rifinanziamento della legge regionale n. 72/2000, la quale prevede la concessione di un contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo DOMAN.
La disposizione, che garantisce al propri residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale, comportando l'assunzione di oneri per prestazioni sanitarie aggiuntive, è incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal suddetto Piano di Rientro. Essa pertanto interferisce con l'attuazione del Piano di rientro, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009. Tale disposizione è, pertanto, incostituzionale sotto un duplice profilo:
2a) essa interferisce con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Costituzione
Al riguardo
2b) Inoltre, la medesima disposizione, oltre ad effettuare senza alcuna legittimazione il menzionato intervento in materia di organizzazione sanitaria, in luogo del Commissario ad acta, interviene in materia senza rispettare i vincoli posti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa.
La disposizione regionale in esame, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Sull'argomento, 1'Ecc.ma Corte Costituzionale, con
le sentenze n. 100 e n. 141 del
In particolare, con la sentenza n. 141 del 2010
3) Illegittimità
dell'art. 6, comma 1, della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 per violazione
degli articoli 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.
3a) L'art. 6, comma
La disposizione regionale in esame, nel destinare a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità che sono state autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, contrasta con il principio di contenimento della spesa pubblica espresso dal menzionato art. 2, comma 98, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), secondo il quale lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro la liquidità necessaria allo specifico fine di estinguere i debiti sanitari cumulativamente registrati.
La norma, pertanto, contrastando con i sopra menzionati principi di coordinamento della finanza pubblica, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Tale contrasto appare ancora più evidente alla luce dei verbali dei Tavoli tecnici per la verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari (del 14 dicembre 2011, 20 luglio 2011 e 7 aprile 2011), dai quali risulta che proprio la destinazione di tale anticipazione di liquidità alla copertura di debiti sanitari ha consentito alla regione di essere valutata positivamente e di avere pertanto accesso ad una quota di spettanze residue.
3b) La disposizione in argomento, inoltre, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, interferisce con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.
In particolare la norma, disponendo sulla copertura del debito pregresso, menoma le attribuzioni conferite al Commissario dal punto 9 del mandato commissariale, che demanda all'Organo straordinario l'adozione dei provvedimenti per l'individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del Servizio sanitario regionale. Essa, pertanto, interferendo con le funzioni commissariali, viola l'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
3c) La medesima disposizione inoltre, destinando eventuali economie a favore di servizi extrasanitari, compromette la funzione di valutazione e di monitoraggio che è attribuita ai menzionati Tavoli tecnici per la verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari dall'art. 1, comma 796, lett. b) della l. n. 296 del 2006 (l. finanziaria 2007) e che è ribadita nell'Accordo e relativo Piano di rientro del 2007.
Essa, pertanto, non rispettando i vincoli posti sia dalla norma statale da ultimo citata, sia dall'Accordo e dal relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lede i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria contenuti nel menzionato art. 1, comma 796, lett. b) della l. n. 296 del 2006, che affida ai Tavoli tecnici l'attività di affiancamento delle regioni soggette a Piano di rientro (sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze), e contenuti nell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa.
La disposizione regionale in esame, pertanto, viola sotto altro profilo l'art. 117, terzo comma, Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
4)
Illegittimità dell'art. 6, comma 2, della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 per
violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 6, comma 2, della l.r. n. l del 2012 abroga il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale n. 15/2004 (legge finanziaria regionale 2004), che prevedeva che l'introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale, pari ad euro 10.000.000,00, fosse destinato alla copertura dei disavanzi sanitari maturati a decorrere dall'esercizio 2001.
Il medesimo art. 6, comma 2, stabilisce inoltre che l'importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale, non utilizzato per il finanziamento del programma operativo del Servizio Sanitario Regionale, sia riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario.
La disposizione, incidendo sulla copertura del disavanzo sanitario attraverso le entrate fiscali, contrasta sia con la stima delle coperture regionali da entrate fiscali, risultante dal Programma operativo 2011- 2012 (pag. 11), sia con le valutazioni effettuate dai Tavoli tecnici per la verifica del Piano di rientro dai deficit sanitari circa il risultato di gestione 2011 e l'effettiva esigenza di copertura del debito al 31 dicembre 2009 (risultanti dal verbale del 14 dicembre 2011).
Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria sotto un duplice aspetto:
- innanzitutto la disposizione regionale in esame viola i principi di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa;
- inoltre, la stessa disposizione, incidendo sull'operato dei menzionati Tavoli tecnici, compromette la funzione di valutazione e di monitoraggio ad essi attribuita dall'art. 1, comma 796, lett. b) della l. n. 296 del 2006 (l. finanziaria 2007) e ribadita nell'Accordo e relativo Piano di rientro del 2007.
La norma, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui le norme statali sopra indicate costituiscono espressione.
5)
Illegittimità dell'art. 42, comma 2, della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1
per violazione dell'art. 117, terzo comma, e dell'art. 120, secondo comma,
della Costituzione.
5a) L'art. 42, comma 2, della l.r. n. l del 2012 aggiunge l'art. 12-bis all'art. 12 della l.r. n. 6 del 2011, demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del servizio sanitario regionale volte all'implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale.
La disposizione, che riguarda la valutazione del personale delle aziende del Servizio sanitario e comporta, secondo quanto specificato nella disposizione stessa, un contemperamento del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con la metodologia della negoziazione per budget già implementata presso le AA.SS.LL. regionali, si pone in contrasto con il primo punto del mandato commissariale del 12 dicembre 2009 che affida al Commissario ad acta la razionalizzazione e il contenimento del personale sanitario.
Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa.
La disposizione regionale, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
5b) La medesima disposizione, inoltre, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, interferisce con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, menomandone le attribuzioni, in violazione dell'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
6)
Illegittimità dell'art. 44 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 per
violazione degli articoli 117, terzo comma, 81, 120, secondo comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione.
6a) L'art. 44 della l.r. n. 1 del 2012 stabilisce che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del ticket di 10 euro, non possa superare il costo della prestazione.
La disposizione regionale in argomento, che introduce un tetto massimo alla quota di compartecipazione dovuta dagli assistiti, contrasta con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 1, comma 796, lettera p) e p-bis) della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e nell'art. 17, comma 6 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, che non prevedono la fissazione di alcuna soglia massima di compartecipazione e dispongono che le regioni possono applicare ticket differenti rispetto a quelli stabiliti dalla norma statale, purchè dichiarati finanziariamente equivalenti a seguito di certificazione di equivalenza del competente Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Pertanto la disposizione in esame, nel prevedere una quota di compartecipazione dovuta dagli assistiti differente da quella stabilita dalla norma statale senza il previo conseguimento della certificazione di equivalenza finanziaria, disattende le regole poste dalla menzionata disciplina statale e viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
6b) La norma, inoltre, si pone in violazione dell'articolo 81 della Costituzione in quanto determina un minore livello di entrate rispetto a quelle ritenute congrue per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura delle spese necessarie per compensare le minori entrate.
6c) Inoltre la disposizione in esame, che fissa un limite massimo alla quota di partecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, stabilendo che tale limite non possa eccedere la tariffa della prestazione, garantisce ai cittadini abruzzesi un livello di assistenza «ulteriore» ed è, pertanto, incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal suddetto Piano di Rientro.
In tal modo la norma in esame interferisce con l'attuazione
del Piano di rientro, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale
del 12 dicembre
Al riguardo, come già esposto al precedente punto 2 sub a), soccorrono i principi espressi dall'Ecc.ma Corte nelle sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del 2011.
6d) In ultimo, la disposizione in argomento, interferisce, senza rispettarne i vincoli, con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.
Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa.
La disposizione regionale in esame, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Sull'argomento, si richiamano i principi espressi dall'Ecc.ma Corte Costituzionale, con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010, ampiamente riportati al precedente punto 2 sub b).
7)
Illegittimità dell'art. 45, comma 2, della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1
per violazione degli articoli 117, terzo comma, 120, secondo comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione.
7a) L'art. 45, comma 2, della l.r. n. 1 del 2012 modifica l'art. 3, comma 5, lett. b) della legge regionale 32/2007, prevedendo che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/92, possano ottenere da parte del Comune territorialmente competente il rilascio dell'autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio-sanitaria, senza a preventiva acquisizione del nulla-osta di compatibilità, da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanità.
La disposizione, che esenta gli studi medici sopra menzionati dall'acquisizione del prescritto nulla-osta regionale, contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/92, a norma del quale:
«Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture».
La disposizione statale, che deve applicarsi a tutte le strutture che necessitano di autorizzazione alla realizzazione, tra le quali figurano anche gli studi che la norma regionale in oggetto intende escludere, consente sia di garantire livelli essenziali di sicurezza delle strutture, sia di poter disporre di uno strumento di governo della domanda e dell'offerta di prestazioni sanitarie a livello locale.
Pertanto, la disposizione della legge regionale in esame, ledendo tali principi, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute.
Si richiamano al riguardo i precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 245/2010 resa proprio su una legge regionale dell'Abruzzo; la sentenza n. 19/2009; la sentenza n. 150/2010, resa sulla l.r. Puglia n. 45/2008).
7b) La disposizione in esame, inoltre, interferisce con l'attuazione del Piano di rientro e con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009 che contengono specifiche indicazioni circa 'adeguamento della normativa regionale alle norme nazionali in tema di accreditamento e autorizzazione, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Soccorrono, al riguardo, i principi espressi dall'Ecc.ma Corte nelle sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del 2011, ampiamente richiamati al precedente punto 2 sub a).
7c) Da ultimo, la disposizione in argomento, interferisce, senza rispettarne i vincoli, con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.
Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa.
La disposizione regionale in esame, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Sull'argomento, si richiamano i principi espressi dall'Ecc.ma Corte Costituzionale, con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010, ampiamente riportati al precedente punto 2 sub b).
8)
Illegittimità dell'art. 46 della l.r. Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 per
violazione degli articoli 217, terzo comma, art. 120, secondo comma, e 117,
terzo comma, della Costituzione.
8a) L'art. 46 della l.r. n. 1 del 2012 prevede che, fermo restando il budget assegnato, la struttura privata accreditata erogante prestazioni di riabilitazione ex art. 26 legge 833/1978 possa trasferire, nell'ambito della stessa A.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all'interno della stessa A.S.L., già
autorizzate ma non accreditate.
La disposizione regionale, che consente il trasferimento di alcune attività sanitarie in strutture non accreditate, eccede dalle competenze regionali e viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, terzo comma, Costituzione.
Essa contrasta, in particolare, con l'art.8-bis, comma 1 e comma 3, del d.lgs. 502/1992, secondo il quale «La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonchè alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie».
Al riguardo è opportuno sottolineare che consentire lo svolgimento di attività sanitarie presso strutture autorizzate, ma non accreditate, non garantisce che la struttura sia in possesso anche dei requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento e che, quindi, sia in grado di poter erogare prestazioni per conto del S.S.N.
La disposizione in esame si pone, dunque, in contrasto con la ratio dell'accreditamento, desumibile dagli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, d.lgs. n. 502/92, che è posta a tutela del cittadino e della Regione, che eroga prestazioni con oneri imputabili al S.S.N.
solo su strutture particolarmente qualificate che hanno ottenuto il riconoscimento di qualità con l'atto di accreditamento.
8b) La disposizione regionale in esame, inoltre, riguardando la materia delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie, interferisce con l'attuazione del Piano di rientro e con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, che prevedono l'adozione di un piano della rete territoriale e della rete residenziale e semi residenziale dopo aver provveduto a determinare il fabbisogno della regione, ponendosi sotto tale profilo, in contrasto con l'art. 120, secondo comma, della Costituzione.
Soccorrono, al riguardo, i principi espressi dall'Ecc.ma Corte nelle sentenze n. 2 del 2010 e n. 78 del 2011, ampiamente richiamati al precedente punto 2 sub a).
8c) Da ultimo, la disposizione in argomento, interferisce, senza rispettarne i vincoli, con l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.
Ne consegue la lesione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di Piano di rientro è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa.
La disposizione regionale in esame, pertanto, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Sull'argomento, si richiamano i principi espressi dall'Ecc.ma Corte Costituzionale, con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010, ampiamente riportati al precedente punto 2 sub b).
*****
Per i suesposti motivi sii conclude perchè gli articoli 16; 1, comma l; 6, commi l e 2; 42, comma 2; 44; 45, comma 2 e 46 della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del giorno 18 gennaio 2012, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 9 marzo 2012 e la relazione del Dipartimento per gli Affari regionali.
Avvocato dello Stato
Rosario Di Maggio