IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1 di dare atto della adottata Determinazione DE8/15 del 4 giugno 2010, concernente “DocUP Abruzzo 2000/2006, Obiettivo 2, Misura 1.1. Intervento di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara ed opere esterne di collegamento alla viabilità principale” – Opere in Finanza di Progetto. Art. 118, D.Lgs. n. 163/2006. Autorizzazione alla Soc. Arabona S.c.r.l. a subappaltare i lavori concernenti l’esecuzione di “Impianto Elettrico e Rilevazione fumi” della Palazzina Direzionale, ricadenti nella categ. OS30 alla Soc. DUE C Impianti Tecnologici S.r.l. con sede legale in Viale Europa n. 75 – 66100 Chieti, per un importo presunto contrattuale di subappalto pari a € 215.833,86 (oltre IVA) di cui € 8.600,00 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza.” (giusto Contratto Rep. N. 18/10 dell’ 8/02/2010), che qui si intende interamente richiamata e trascritta nell’itero contenuto;
2 di autorizzare l’estensione del subappalto all’Impresa DUE C Impianti tecnologici S.r.l., con sede in Viale Europa n. 75 - 66100 Chieti, per la esecuzione degli ulteriori lavori concernenti “impianto elettrico (interno e esterno), cablaggio strutturato, impianto rilevazione incendio, rete esterna in F.O., rete videosorveglianza e controllo accessi” in ambito della Control Room (lavori di cui alla perizia tecnico funzionale approvata con DGR n. 589/2011), classificando tali opere, nella categoria OS30, per l’importo presunto complessivo di € 190.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 7.600,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato Contratto, Rep. prot. TE/AP/TP/mb/17/12 del 2/02/2012, in aggiunta al contratto iniziale di subappalto prot. TE/AP/TP/mb/n. 18/10 dell’8/02/2010, e fino al raggiungimento, quindi, di un importo complessivo di subappalto, per detta Impresa, di € 405.833,86 [215.833,86 + 190.000] (IVA esclusa), di cui € 16.200,00 complessivi (8.600 + 7.600), per oneri relativi l’attuazione dei piani di sicurezza;
3 che continuano a permanere le garanzie di cui al subappalto autorizzato circa:
- ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;
- l’affidatario o per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere periodicamente alla stazione appaltante, in relazione alle lavorazioni effettuate, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, incidenza della relativa mano d’opera, ai fini di verifica (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie) della congruità dell’incidenza della stessa sulle lavorazioni in riferimento allo specifico contratto affidato;
4 che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;
5. di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e D.P.R. n. 207/2010, nonché in materia di LL.PP, ivi compreso le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L: n. 136/2010 e ss.mm.e ii.;
6. di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernete la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;
7. di precisare che cosi come stabilito nell’atto Convenzionale n. 1296/2008, i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
8. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
▪ al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
▪ al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antenucci, per quanto di competenza, e alla Soc. DUE C Impianti Tecnologici S.r.l., con sede legale in Viale Europa n° 75 – 66100 Chieti, interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;
▪ alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
▪ al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Ing. Vincenzo Battaglia