VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO, in particolare, l’articolo 3 del citato Regolamento (CE) n. 491/2009, che nel disporre l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, precisa che i riferimenti si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1234 secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
RICHIAMATO l’accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni e le Province autonome in materia di classificazione delle varietà di vite (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.09.2002);
RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale d’Abruzzo:
• n. 81 del 13.02.2001 recante “Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 1227/2000 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo;
• n. 1266 del 30.12.2003 recante “Attuazione dell’art. 19 del Reg. (CE) 1493/99 – Classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino nella Regione Abruzzo”;
• n. 671 del 06.09.2010 recante “ D.G.R. 81/2001. Modifiche e integrazioni alle D.G.R. n. 1266/2003. Disposizioni per la classificazione delle varieta' di vite per uve da vino nella Regione Abruzzo in applicazione del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, relative all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo”. Inserimento del vitigno “Petit Verdot n.” tra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del potenziale produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione annuale delle produzioni”;
ATTESO che:
- ai sensi dell’art. 1 dell’accordo del 25 luglio 2002 sopra citato, la classificazione delle varietà di vite per uva da vino viene effettuata dalle Regioni e Province autonome sulla base di linee generali contenute nell’accordo medesimo;
-
- l’art. 2 della L.R. 29 del 01.06.1996 ha previsto che l’ ARSSA nell’ambito delle proprie specifiche competenze tecniche, possa effettuare studi sperimentali al fine di acquisire dati sull’idoneità delle varietà di vite per uva da vino idonei alla coltivazione sul territorio della Regione Abruzzo;
VISTA la nota prot. 2956 del 14.03.2012 avente ad oggetto “invio documentazione“ relativa alle attività di Controllo e Sperimentazione su vitigni non autorizzati alla coltivazione, per i quali il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura aveva richiesto all’ ARSSA, in collaborazione con il CRIVEA e secondo la normativa tecnica regionale, l’avvio di una verifica sperimentale di idoneità alla coltivazione per i vitigni sottoelencati:
• “Cannonau n.”;
• “Tannat n.”;
• “Terrano n.”;
• “Malvasia istriana b.”;
RILEVATO che nelle schede tecniche redatte dal Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA in collaborazione con il CRIVEA, in conformità del protocollo previsto dalla normativa regionale, allegata alla predetta nota n. 2956 del 14.03.2012, si evince che i vitigni sottoposti in osservazione, sono idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
PRESO ATTO che le varietà “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.” risultano iscritte nel Registro Nazionale delle varietà di vite da vino;
RITENUTO pertanto di provvedere con il presente atto all’aggiornamento dell’Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione con l’inserimento delle varietà di vite da vino con i rispettivi codici del vitigno:
• “Cannonau n.”, codice n° 51 ;
• “Tannat n. .”, codice n° 344 ;
• “Terrano n. .”, codice n° 233 ;
• “Malvasia istriana b.”, codice n° 138;
RITENUTO di prevedere con il presente provvedimento la possibilità per la vendemmia in corso di poter rivendicare le produzioni derivanti da vigneti con presenza dei vitigni “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.” purché in regola con le vigenti norme in materia di potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale;
RITENUTO di approvare quanto predisposto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e precisamente:
• “Allegato
A” – denominato “Disposizioni per
• “Allegato B” – denominato ”Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo” e contenente l’elenco aggiornato dei vitigni idonei e di quelli in fase di osservazione;
VISTA la legge regionale n. 77/99;
DATO ATTO che, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato, per quanto di propria competenza, la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
- di prendere atto che i vitigni “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.”, sulla base dell’esito delle prove sperimentali, riportate nelle schede tecniche, effettuate dal Servizio “Sviluppo Rurale” dell’ ex ARSSA in collaborazione con il CRIVEA redatte in conformità del protocollo previsto dalla normativa regionale, sono idonei alla coltivazione nella Regione Abruzzo;
- di stabilire l’aggiornamento dell’Elenco dei vitigni idonei alla coltivazione, approvato con D.G.R. n. 1266 del 30/12/2003 s.m. e i., con l’inserimento delle varietà “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.” iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite da vino;
- di prevedere che, per la vendemmia in corso, è possibile rivendicare le produzioni derivanti da vigneti con presenza dei vitigni “Cannonau n.”, “Tannat n.”, “Terrano n.” e “Malvasia istriana b.”, purché in regola con le vigenti norme in materia di potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale;
- di approvare quanto predisposto dal Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole della Regione Abruzzo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e precisamente:
• “Allegato
A” – denominato “Disposizioni per
• “Allegato B” – denominato ”Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo” e contenente l’elenco aggiornato dei vitigni idonei e di quelli in fase di osservazione;
- di confermare, per quanto attiene alle prove attitudinali per il riconoscimento dell’idoneità alla coltivazione delle nuove varietà di vite per uva da vino sul territorio regionale, il Servizio Sviluppo Rurale della ex ARSSA competente per materia in collaborazione con il CRIVEA, secondo le disposizioni contenute nell’Allegato A al presente atto;
- di stabilire la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- la nota ARSSA n. 2956 del 14.03.2012 avente ad oggetto “invio documentazione“ relativa alle attività di Controllo e Sperimentazione su vitigni non autorizzati alla coltivazione, composta da n. 15 (quindici) facciate;
- “Allegato
A” – denominato “Disposizioni per
- “Allegato B” – denominato ”Elenco delle varietà di vite per uva da vino idonee alla coltivazione in Abruzzo” e contenente l’elenco aggiornato dei vitigni idonei e di quelli in fase di osservazione, composto da n. 3 (tre) facciate;
Seguono Allegati