IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per tutto quanto esposto in narrativa:
1 di autorizzare la Soc. Intermodale s.r.l. quale concessionaria della realizzazione dei lavori citati in premessa e per essa la soc. ARABONA S.c.r.l., costituita giusta art. 96 del D.P.R. n. 554/1999 e art. 156 del D.Lgs. 163/2006, a subappaltare, alla ditta PALENTINA s.r.l., con sede in Roma n. 30 - CAP 67050 Massa D’Alba (AQ) la esecuzione di parte dei suddetti lavori di “Ampliamento dell’Interporto Chieti-Pescara e opere esterne di collegamento alla viabilità principale” e precisamente la <stesura e compattazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso> inerenti al realizzando svincolo autostradale sulla A25 in Manoppello, classificando tali opere, nella categoria OG3 per l’importo contrattuale presunto di € 90.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui € 2.700,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza, come da stipulato contratto n. TE/AP/TP/mb/218/11 del 25/11/2011;
2 che:
- ai sensi del comma 6, dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidatario è responsabile in solido con i subappaltatori dell’osservanza integrale da parte di questi (nei confronti dei relativi dipendenti) e a valere per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l’affidatario e, per il suo tramite, le imprese subappaltatrici devono produrre alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (ove previsto), assicurativi e antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 stesso articolo 118;
- che il DURC documento unico di regolarità contributiva va prodotto periodicamente alla stazione appaltante e che, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 118, detto documento deve essere comprensivo della verifica (settore edile) (effettuata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie, il ministero del lavoro, della salute e politiche sociali) della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato;
3. che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicate i nominativi delle imprese subappaltatrici;
4. di precisare che comunque vanno osservate, da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Chieti-Pescara, tutte le disposizioni previste in materia di subappalto di cui all’art. 118, art. 37, 38, 39 e 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m e i., e gli artt. 107, 108, 109 e 170 del D.P.R. n. 207/2010 nonché in materia di LL.PP;
5. di demandare ad ulteriore fase ogni attività concernente la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti da possedere da parte dei soggetti esecutori delle lavorazioni in subappalto, riservandosi di richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti di legge;
6. di precisare che come stabilito nell’atto Convenzionale Rep. n. 2961/2008, che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto, per la parte di competenza, saranno effettuati in favore del Concessionario con le clausule e le censure ivi previste ove occorrenti. Resta comunque in carico all’affidatario l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante della parte di prestazione eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
7. che, in attuazione delle disposizioni previste dalla cogente L. n. 136/2010 l’impresa PALENTINA s.r.l. di Massa D’Albe (AQ), in relazione all’autorizzazione al subappalto di cui al presente provvedimento, resta obbligata, in particolare:
• a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso;
• a effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 della L. 136/2010, con le modalità ivi previste e quindi ad effettuare ogni pagamento di cui al contratto stesso con gli strumenti idonei a consentirne la tracciabilità, la registrazione sul conto dedicato all’appalto, con riportante sui pagamenti stessi i previsti <CUP: C56I95000000007> e <CIG: 004347223A>;
• ad attuare ogni altra azione dipendente e connessa con gli obblighi derivanti dall’applicazione della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136;
8. disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Concessionario Soc. di progetto Intermodale s.r.l. e alla Soc Consortile Arabona S.r.l.;
- al Direttore dei Lavori Ing. P Mancini e al Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione Geom. F. Antonucci, per quanto di competenza nonché alla ditta PALENTINA S.r.l., con sede in Via Roma n. 30 - CAP 67050 Massa D’Albe (AQ), interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90;
- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Per il Dirigente del servizio
Vacante
Avv. Carla Mannetti