La giunta regionale

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti viticoli;

Rammentato che:

    il termine “Montepulciano” è utilizzato per identificare il vino proveniente dalla omonima località Toscana, in particolare per il “Vino nobile di Montepulciano” la cui denominazione di origine controllata è stata riconosciuta nel 1966 (D.P.R. 12 luglio 1966);

    con il D.P.R. 24 maggio 1968 è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata “Montepulciano d’Abruzzo” nella quale il termine “Montepulciano” indica il nome del vitigno utilizzato nella produzione del vino abruzzese;

    l’articolo 42 paragrafo 3 del Regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 ha introdotto la regola generale per cui “il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un’indicazione geografica protetta (IGP), non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti disciplinati dal presente regolamento”, rinviando comunque alla Commissione il potere di definire le modalità di applicazione di tale regola e facendo comunque salvi i casi di preuso;

    il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano temendo di perdere parte della propria denominazione che maggiormente identifica il proprio vino, è stato  indotto a presentare un ricorso alla Corte di Giustizia;

    a seguito del ricorso, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in collaborazione con Federdoc, ha promosso una serie di incontri tra i due Consorzi e le relative Regioni di appartenenza durante le quali è emersa chiaramente la necessità di intervenire al fine di garantire che l’utilizzo del termine “Montepulciano” possa essere effettuato senza recare pregiudizio a nessuna delle due denominazioni e, conseguentemente, assicurare ad entrambe una proficua coesistenza sul mercato;

    il “Vino Nobile di Montepulciano” e il “Montepulciano d’Abruzzo” sono due vini diversi tra loro, non solo sotto il profilo delle caratteristiche organolettiche, ma anche per le peculiarità dei relativi disciplinari;

    la coesistenza sul mercato nazionale, ma soprattutto sul mercato estero, di due denominazioni diverse ma entrambe contenenti il termine “Montepulciano” necessita di una immediata identificabilità dei due vini;

    occorre promuovere sul mercato nazionale ed internazionale la corretta conoscenza e l’affermazione delle rispettive denominazioni tutelate;

    i Consorzi hanno espresso la propria soddisfazione per il risultato raggiunto in sede comunitaria, con il puntuale ed efficace intervento del Ministero delle Politiche Agricole attraverso il quale si sancisce il riconoscimento e la protezione delle due storiche Denominazioni di Origine;

Ritenuto, altresì,  di condividere per quanto sopra esposto:

    il ritiro da parte del “Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano”  del ricorso al Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea;

    la promozione della corretta identificabilità dei due vini e dei rispettivi territori di origine;

    l’apertura di un tavolo comune per individuare una strategia di difesa delle due Denominazioni;

    la costituzione di un “Comitato” paritetico permanente di monitoraggio dei mercati e della comunicazione, cartacea e telematica, con interventi a tutela delle Denominazioni sostenute congiuntamente dai due Consorzi interessati;

Preso atto, pertanto, del Protocollo D’Intesa del 21 marzo 2012 tra il  “Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano”  e il “Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo” firmato a Roma alla presenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, della Regione Toscana e della Regione Abruzzo;

Vista la legge regionale n° 77/1999;

Dato atto che, il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Politiche Agricole, e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, e Emigrazione apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ha attestato, per quanto di propria competenza, la regolarità tecnico-amministrativa e la legittimità della presente deliberazione;

DELIBERA

Per quanto richiamato  in premessa che si intende completamente richiamato:

-    di recepire, il Protocollo D’Intesa del 21 marzo 2012 tra il “Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano”  e il “Consorzio di Tutela dei Vini D’Abruzzo” firmato a Roma alla presenza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella persona del Direttore Generale Giovanni Piero Sanna e della Regione Toscana e della Regione Abruzzo nelle persone degli Assessori all’Agricoltura, Gianni Salvatori e Mauro Febbo;

-    di considerare il predetto “Protocollo d’Intesa”, costituito da n. 7 (sette) facciate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-    di condividere per quanto espresso nelle premesse del “Protocollo d’Intesa” quanto segue:

    il ritiro da parte del “Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano”  del ricorso al Tribunale di Primo Grado dell’Unione Europea;

    la promozione della corretta identificabilità dei due vini e dei rispettivi territori di origine;

    l’apertura di un tavolo comune per individuare una strategia di difesa delle due Denominazioni;

    la costituzione di un “Comitato” paritetico permanente di monitoraggio dei mercati e della comunicazione, cartacea e telematica, con interventi a tutela delle Denominazioni sostenute congiuntamente dai due Consorzi interessati;

-    di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

-    di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente provvedimento, al fine di una maggiore condivisione di tutta la Regione Abruzzo del risultato ottenuto a salvaguardia di una delle produzioni agricole regionali di eccellenza;

-    di pubblicare, inoltre,  per una maggiore  informazione,  la presente Deliberazione sul portale della Regione Abruzzo - Direzione Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Segue Allegato

Allegato