GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)” e in particolare l’articolo 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile al Servizio sanitario nazionale delle funzioni relative alla sanità penitenziaria;

Considerato che in attuazione della succitata normativa è stato emanato in data 01/04/08 apposito DPCM avente per oggetto “ Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008;

Considerato altresì che il suddetto decreto demanda alle Regioni l’espletamento delle funzioni trasferite;

Dato atto che la Giunta Regionale con propria deliberazione del 23.06.208 n. 544, pubblicata sul B.U.R.A. n. 42 del 25.07.2008 ha recepito il DPCM in parola, demandando alle AASSLL il compito di garantire in modo uniforme i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie all’interno delle strutture penitenziarie ubicate nel territorio regionale;

Dato atto che con la medesima deliberazione di Giunta Regionale sopra citata è stato istituito l’Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria con il compito di valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi a tutela della salute dei detenuti, internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, garantendo, nel contempo, l’efficacia delle misure di sicurezza;

Dato atto altresì che in sede di Conferenza unificata è stato istituito il Comitato paritetico interistituzionale, previsto dall’art. 5 comma 2 del DPCM 1 aprile 2008, che ha il compito di elaborare e proporre accordi condivisi per l’attuazione delle “Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale” di cui all’allegato A al DPCM 1 aprile 2008;

Rilevato che la Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane in data 13.10.2011 Rep. N. 95/CU ha ratificato l’Accordo ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante <<Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle Case di cura e custodia (CCC) di cui all’Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008>>;

Dato atto che con delibera di Giunta Regionale n. 912 del 23 dicembre 2011 è stato recepito il suddetto Accordo della Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011;

Considerato che l’accordo in oggetto prevede fra l’altro che ogni Regione programmi in accordo con l’amministrazione penitenziaria e attivi entro il 30 giugno 2012 una idonea articolazione del servizio sanitario all’interno di almeno un istituto penitenziario ai fini dell’implementazione della tutela intramuraria della salute mentale delle persone ristrette. La suddetta articolazione dovrà garantire almeno le seguenti funzioni:

-    L’Osservazione Psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art. 112 del DPR 230/2000 e prevenzione invio in OPG o in CCC nei casi di persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111, comma 5 e 7 del DPR 230/2000);

-    con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti in uno degli Istituti – OPG, anche se diverso da quello del bacino macroregionale di riferimento, rispondere ai loro bisogni di salute mentale accogliendole e prendendole in carico si da determinarne sia la dimissione dall’OPG che il ritorno in un Istituto ordinario della Regione;

Visto che con nota prot. RA/242763/Comm del 24.11.2011 a firma dell’Assessore preposto al Servizio Prevenzione Collettiva delle Politiche della Salute Dott. Luigi De Fanis e del Sub Commissario D.ssa Giovanna Baraldi si chiedeva al Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria per L’Abruzzo e il Molise di individuare gli spazi per la definizione delle articolazioni organizzative del servizio sanitario all’interno di almeno un istituto penitenziario ai fini dell’implementazione della tutela intramuraria della salute mentale delle persone ristrette;

Visto che con nota 5023/12/U.O.S.P. del 02.02.2012 il Provveditore Dott.ssa Bruna Brunetti effettuava una proposta di articolazione organizzativa in attuazione del succitato Accordo;

Dato atto che in data 08.03.2012 come da convocazione a firma dell’Assessore preposto al Servizio Prevenzione Collettiva delle Politiche della Salute Dott. Luigi De Fanis e della Dirigente del Servizio Prevenzione Collettiva D.ssa Tamara Agostini, nota prot. n. RA/46351DG/20 dell’ 01.03.2012, si è avuto un incontro con il Provveditore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per l’Abruzzo e il Molise per giungere all’individuazione definitiva degli Istituti Penitenziari dove effettuare l’osservazione psichiatrica e quant’altro previsto dall’accordo approvato dalla Conferenza Unificata del 13 ottobre 2011 e recepita con Deliberazione Giunta Regionale n. 912/11;

Considerato che in seguito a detto incontro si è addivenuti a un accordo, fra Regione Abruzzo e Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria per L’Abruzzo e il Molise, relativamente alla seguente articolazione organizzativa:

1.   L’Osservazione Psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art. 112 del DPR 230/2000 viene effettuata dai DSM delle ASL in tutti gli Istituti Penitenziari della Regione. Il Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria per L’Abruzzo e il Molise assicura una camera detentiva idonea in ogni Istituto per effettuare l’Osservazione Psichiatrica.

2.   Le altre funzioni previste dall’Accordo di cui sopra e precisamente:

-    Prevenzione INVIO in OPG o in CCC nei casi di persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111, comma 5 e7 del DPR 230/2000);

-    con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti in uno degli Istituti – OPG, anche se diverso da quello del bacino macroregionale di riferimento, rispondere ai loro bisogni di salute mentale accogliendole e prendendole in carico si da determinarne sia la dimissione dall’OPG che il ritorno in un Istituto ordinario della Regione,

verranno svolte nelle articolazioni del servizio sanitario regionale individuate come sotto specificato:

-    nell’Istituto penitenziario presente a Vasto sarà istituito apposito reparto di 3 camere detentive destinate ai detenuti comuni della Regione Abruzzo;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Pescara – all’interno di una sezione saranno destinate 5 camere detentive per detenuti comuni e Collaboratori di Giustizia della Regione Abruzzo;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Teramo – si adibiranno 2 camere detentive per maschi “Reparto Protetti” e 2 camere per donne della Regione Abruzzo;

-    nell’Istituto penitenziario presente a L’Aquila – verranno destinate 2 camere detentive per detenuti di cui all’art. 41 bis 2° comma L. 354/75;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Sulmona – verranno destinate 3 camere detentive per detenuti “Alta Sicurezza” e 2 camere per gli “Internati” di cui al Cod. Pen. e L. 354/75;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Lanciano - verranno destinate 2 camere detentive di cui: 1 per “Alta Sicurezza” e 1 per sezione Z (familiari detenuti dei Collaboratori di Giustizia);

Vista LA L. R. 77/99 e ss. mm. ed integrazioni;

Dato atto che la presente delibera non comporta oneri economici sul Bilancio regionale

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.   di approvare in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli allegati A e C del DPCM 1° aprile 2008 e dall’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (“Integrazioni agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli OPG di cui all’Allegato C al DPCM 01.04.2008”) (Rep. Atti n. 95/C.U.), la seguente PROGRAMMAZIONE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE DI ARTICOLAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA TUTELA INTRAMURARIA DELLA SALUTE MENTALE DELLE PERSONE RISTRETTE

-    nell’Istituto penitenziario presente a Vasto sarà istituito apposito reparto di 3 camere detentive destinate ai detenuti comuni della Regione Abruzzo;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Pescara – all’interno di una sezione saranno destinate 5 camere detentive per detenuti comuni e Collaboratori di Giustizia della Regione Abruzzo;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Teramo – si adibiranno 2 camere detentive per maschi “Reparto Protetti” e 2 camere per donne della Regione Abruzzo;

-    nell’Istituto penitenziario presente a L’Aquila – verranno destinate 2 camere detentive per detenuti di cui all’art. 41 bis 2° comma L. 354/75;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Sulmona – verranno destinate 3 camere detentive per detenuti “Alta Sicurezza e 2 camere per gli Internati” di cui al Cod. Pen. e L. 354/75;

-    nell’Istituto penitenziario presente a Lanciano - verranno destinate 2 camere detentive di cui: 1 per “Alta Sicurezza” e 1 per sezione Z (familiari detenuti dei Collaboratori di Giustizia);

2.   di dare atto che in dette articolazioni del Servizio Sanitario regionale verranno svolte le seguenti funzioni:

-    Prevenzione INVIO in OPG o in CCC nei casi di persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente (art. 111, comma 5 e7 del DPR 230/2000);

-    con esclusivo riferimento alle persone di competenza presenti in uno degli Istituti – OPG, anche se diverso da quello del bacino macroregionale di riferimento, rispondere ai loro bisogni di salute mentale accogliendole e prendendole in carico si da determinarne sia la dimissione dall’OPG che il ritorno in un Istituto ordinario della Regione o Provincia autonoma.

3.   di dare atto che l’Osservazione Psichiatrica per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art. 112 del DPR 230/2000 viene effettuata dai DSM delle ASL in tutti gli Istituti Penitenziari della Regione in una camera detentiva idonea messa a disposizione dal Provveditorato per l’Amministrazione Penitenziaria per L’Abruzzo e il Molise.

4.   di dare mandato alle ASL attraverso le strutture competenti di dare seguito a quanto programmato con la presente delibera;

5.   di inviare il presente provvedimento, per gli specifici adempimenti di competenza, alle AAUUSSLL del territorio regionale;

6.   di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.