IL CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione;
Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 1 del 22 febbraio 2012;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'articolo 6, nonché le modalità di controllo a norma dell’articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).
Art. 2
(Definizione di Fattoria Sociale)
1. Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private. Per il raggiungimento dei propri obiettivi le fattorie sociali svolgono attività di coltivazione, orticoltura e ogni altra attività generale connessa all’agricoltura e/o al recupero di attività relative al mondo della tradizione contadina regionale, nonché eventuali attività didattiche e attività o terapie assistite con animali.
Art. 3
(Requisiti delle fattorie sociali)
1. Un’azienda agricola può essere qualificata Fattoria Sociale in presenza dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro Regionale delle Fattorie Sociali in Abruzzo di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r. 18/2011 e dell’articolo 4 del presente regolamento;
b) presenza obbligatoria di un imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto e una o più figure professionali tra medico psichiatra, laureato in psicologia, operatore specializzato in terapie con animali, educatore professionale, operatore esperto nella riabilitazione psichiatrica e/o nell’inclusione sociale;
c) ambienti coperti, attrezzati per l’accoglienza e l’intrattenimento dei gruppi, nei quali siano individuati anche luoghi di sosta e riposo;
d) strutture ed attrezzature finalizzate ad attività ludiche o terapeutiche attraverso l’impiego di animali o di produzioni agricole aziendali;
e) strutture ed attrezzature atte ad offrire servizi nei quali gli ospiti si sentano attivi e partecipi al fine di trarre benefici sul piano fisico, mentale, sociale e psicologico, attraverso l’accrescimento dell’autostima e il miglioramento della persona;
f) dotazione di un insieme di attrezzature aziendali in grado di rispondere alle attività di carattere sociale che di volta in volta saranno proposti ed approvati dagli organismi competenti;
g) presenza di materiale di pronto soccorso;
h) presenza di servizi igienici adeguati ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;
i) essere di proprietà di una Ipab o Asp, così come definita dalla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 “Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”, senza la necessaria presenza di un imprenditore agricolo nella equipe multidisciplinare.
Art. 4
(Albo e controllo)
1. L’Albo della Fattorie Sociali di cui all’articolo 6, comma 1, della l.r.18/2011 è tenuto e gestito dal settore Politiche Sociali della Giunta regionale Abruzzo.
2. Per ottenere l’iscrizione nell’Albo delle fattorie sociali, le aziende devono produrre:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente regolamento;
b) titolo di proprietà o contratto d’affitto o di comodato d’uso della struttura utilizzata, della durata minima di 5 anni;
c) curriculum aziendale;
d) curriculum del personale interno operante nell’azienda;
e) dichiarazione alla disponibilità di svolgimento di attività terapeutiche anche in convenzione;
f) stipula di una assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi alla presenza di ospiti e visitatori.
3. I controlli sui requisiti delle aziende che intendano iscriversi al Registro delle Fattorie Sociali, le visite periodiche per il monitoraggio e l’accertamento delle attività svolte dalle fattorie iscritte al registro, i controlli periodici per la verifica della sussistenza dei requisiti idonei alla definizione di Fattoria Sociale sono svolti da personale interno alla Regione Abruzzo afferente al settore Politiche Sociali.
4. Gli accertamenti relativi al comma 3 sono svolti almeno una volta l’anno.
5. Qualora siano riscontrate difformità dai requisiti di cui al presente regolamento, l’Osservatorio delle Fattorie Sociali informa per iscritto il legale rappresentante della fattoria stessa, con contestuale invito ad eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall’Albo di cui al presente articolo.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L’Aquila, addì 2 maggio 2012
IL PRESIDENTE
Giovanni Chiodi