IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Modifica all’art. 41 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”)

1.   Al comma 1 dell’art. 41 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” dopo la parola “Sulmona”, sono inserite le parole “con la collaborazione del personale in servizio al 31 dicembre 2011 presso la medesima struttura”.

Art. 2
(Modifiche all’art. 63 della L.R. 1/2012 e differimento termini)

1    I commi 1 e 2 dell’art. 63 della L.R. 1/2012 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2.   La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 luglio 2012, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.”

2    L’applicazione dei commi dal n. 3 al n. 14 dell’art. 63 della l.r. 1/2012 è differita di tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2012.

Art. 3
(Contributo in favore dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”)

1.   Al fine della gestione e dell’amministrazione del territorio è concesso per l’anno 2012 un contributo di euro 15.000,00 in favore dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”.

2.   La denominazione del capitolo di spesa n. 271604 – U.P.B. 05.01.001, del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, è così sostituita “Area marina protetta Torre del Cerrano”.

3.   L’onere derivante dalla presente disposizione trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa n. 271604 – U.P.B. 05.01.001 denominato “Area marina protetta Torre del Cerrano”, del bilancio regionale, per il corrente esercizio finanziario.

Art. 4
(Modifica all’art. 5 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere”)

1.   Al comma 2, dell’art. 5, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l’adeguamento  delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere”, le parole “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole “entro il 30 giugno 2012” e le parole “competente Direzione Affari della Presidenza” sono sostituite con le parole “Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 11 maggio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

 

 

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TESTI

DEGLI ARTICOLI 41 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"

E DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 41

"Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere"

COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 11 MAGGIO 2012, N. 21

"Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, contributi all’area marina “Torre del Cerrano” e modifica all’art. 5 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere)"

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

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L.R. 10 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

Art. 41
(Disposizioni per il funzionamento del "Centro Regionale Beni Culturali" di Sulmona)

1.     Al fine di garantire il funzionamento del "Centro Regionale Beni Culturali" di Sulmona con la collaborazione del personale in servizio al 31 dicembre 2011 presso la medesima struttura, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a.     Lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 11213 è ridotto di € 300.000,00;

b.     Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21401 è aumentato di € 233.641,11;

c.     Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21498 è aumentato di € 62.358,89.

2.     La Direzione competente in materia provvede a tutti gli atti consequenziali.

Art. 63*
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di valutazione ambientale)

1.     Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.

2.     La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 luglio 2012, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.

3.     Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.

4.     La Direzione competente pubblica sul sito web della Regione Abruzzo l'avvenuto deposito di istanze per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e il relativo studio di incidenza ambientale e di cui al D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i. necessari per la valutazione delle opere che possono avere incidenza sulle aree Natura2000. Lo studio di incidenza ambientale viene reso disponibile in formato digitale per la consultazione via web, su richiesta dei soggetti interessati. Per motivi legati alla tutela di specie ed habitat, la Direzione competente può richiedere a chi consulta tale documentazione un'adeguata riservatezza circa l'utilizzo delle informazioni contenute nello studio.

5.     Ai fini del coordinamento delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR 22 marzo 2002, n.119 e s.m.i., comunicano entro 5 giorni alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura e, successivamente, gli esiti comprese le prescrizioni. Tali comunicazioni possono avvenire anche per via digitale attraverso appositi modelli e procedure predisposte dalla Direzione regionale competente. L'avvio della procedura e l'esito sono segnalate dalla Direzione regionale competente sul sito web della Regione Abruzzo.

6.     La Direzione competente cura un database delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale e, entro il 28 febbraio di ogni anno, pubblica sul proprio sito web un rapporto riassuntivo sulle procedure di VINCA relative all'anno precedente in cui siano elaborati indicatori relativi agli habitat ed alle specie interessate, le misure di mitigazione e compensazione intraprese, anche ai fini della valutazione dell'incidenza complessiva, compresi gli effetti sinergici, dei piani e dei progetti sugli habitat e sulle specie tutelati.

7.     La Direzione competente, anche attraverso accordi e convenzioni con enti di controllo quali l'ARTA, assicura il monitoraggio circa le modalità di esecuzione dei progetti approvati dal Comitato CCRVIA attraverso le procedure di Compatibilità Ambientale, Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale. I controlli sulla conformità rispetto ai progetti approvati e alle eventuali prescrizioni sono effettuati su almeno il 20% dei progetti annualmente approvati per ognuna delle tipologie, scelti casualmente.

8.     L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.

9.     Qualora il Comitato CCR-VIA abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi. La Direzione regionale competente disciplina la realizzazione di tali studi e predispone un elenco di enti ed istituti di ricerca particolarmente qualificati nel settore relativo alla tipologia di opera, piano o programma approvato, che fungono da riferimento per il proponente. Gli oneri degli studi sono a carico del proponente.

10.   Entro il 28 febbraio di ogni anno la Direzione regionale competente pubblica sul proprio sito web un riassunto delle attività di verifica svolte. Il rapporto elenca i progetti verificati per ognuna delle procedure nonché il numero e la tipologia delle non conformità riscontrate sia rispetto ai progetti approvati sia rispetto alle prescrizioni.

11.   Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.

12.   I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.

13.   E' fatto obbligo per la Direzione regionale competente di trasmettere o rendere disponibile per tempo, anche per via telematica, ai componenti del Comitato CCR-VIA tutta la documentazione progettuale, il parere istruttorio degli uffici regionali e copia delle osservazioni pervenute, relativa ai piani o progetti per i quali il CCR-VIA è chiamato ad esprimersi.

14.   Le istruttorie dei piani e dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i titoli sopra ricordati, la Direzione regionale competente dispone convenzioni e/o accordi con enti ed organismi pubblici particolarmente qualificati, aventi all'attivo pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale sulla tipologia di piano o progetto in esame.

 

*Nota all'art. 63 della L.R. 1/2012:

L'art. 1 della L.R. 20 marzo 2012, n. 13 ha disposto: con il comma 1, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 aprile 2012 degli effetti dei commi da 1 a 13; con il comma 2, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 degli effetti del comma 14; con il comma 3 l'applicazione, nei predetti periodi di sospensione, della disciplina già vigente in materia.

L’art. 2, comma 2 della legge (inserire qui la data e il numero della legge), pubblicata in questo stesso Bollettino, ha differito l’applicazione dei commi da 3 a 14 di tre mesi, a decorrere dal 1° maggio 2012.

 

 

L.R. 2 dicembre 2011, n. 41

Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.

Art. 5
Interventi a favore degli altri Comuni del cratere

1.     Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Regione sostiene le iniziative dei Comuni individuati nel decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009, e s.m.i., con esclusione del Comune di L'Aquila, per l'adeguamento o la realizzazione di impianti per lo svolgimento di attività sportive o ricreative e per lo sviluppo di progetti necessari a favorire l'aggregazione sociale con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani, anche tramite la pratica di attività sportive e ludiche.

2. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2012, su proposta della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive, approva bandi per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 che contengono i criteri, le procedure, le modalità di concessione, nonché l'entità massima dei contributi concedibili per ciascun intervento.

3.     Alla valutazione dei progetti provvede una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale composta da tre dirigenti, la quale provvede a stilare una graduatoria approvata dalla Direzione regionale di cui al comma 2, che provvede altresì alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La graduatoria indica, fra l'altro, l'importo del finanziamento concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali residui non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l'ultimo intervento in graduatoria sono assegnati all'Amministrazione istante che ha proposto tale intervento e, se da questa rifiutate, utilizzato per gli altri interventi che seguono in graduatoria. Analogo scorrimento è effettuato nel caso di rinuncia da parte delle Amministrazioni utilmente collocate in graduatoria.

4.     La partecipazione alla Commissione di cui al comma 3 non dà diritto ad alcun compenso.

5.     I Comuni, nell'ambito della documentazione da presentare in sede di presentazione del progetto, devono segnalare l'esistenza di altri finanziamenti ricevuti e destinati alla medesima progettualità indicandone altresì i dettagli.

6.     Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad Euro 1.400.000,00.

 

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Riferimenti normativi

Il testo degli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 20
Verifica di assoggettabilità

1.     Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti (105):

a)     elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

c)     elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2.     Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

3.     Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4.     L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5.     Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6.     Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7.     Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:

a)     un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b)    con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

Art. 23
Presentazione dell'istanza

1.     L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2.     Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3.     La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4.     Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.