IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Modifica all’art. 41 della L.R. 10
gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2012)”)
1. Al comma 1 dell’art. 41 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)” dopo la parola “Sulmona”, sono inserite le parole “con la collaborazione del personale in servizio al 31 dicembre 2011 presso la medesima struttura”.
Art. 2
(Modifiche all’art. 63 della L.R. 1/2012
e differimento termini)
1 I commi 1 e 2 dell’art. 63 della L.R. 1/2012 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri regionali.
2. La Direzione regionale competente organizza, entro il 31 luglio 2012, una informativa digitale alla quale possono iscriversi tutti gli interessati e, in particolare, enti, singoli cittadini, comitati, associazioni, organi di informazione. La informativa digitale rende noto tempestivamente gli avvisi di presentazione delle istanze di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le convocazioni del Comitato e relativo ordine del giorno, le decisioni con la descrizione delle relative prescrizioni; la Direzione regionale fornisce, altresì, copia dei pareri del Comitato. In ogni caso, tutti i verbali dei pareri del Comitato sono pubblicati sul sito web della Regione Abruzzo.”
2 L’applicazione dei commi dal n. 3 al n. 14 dell’art. 63 della l.r. 1/2012 è differita di tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2012.
Art. 3
(Contributo in favore dell’Area marina
protetta “Torre del Cerrano”)
1. Al fine della gestione e dell’amministrazione del territorio è concesso per l’anno 2012 un contributo di euro 15.000,00 in favore dell’Area marina protetta “Torre del Cerrano”.
2. La denominazione del capitolo di spesa n. 271604 – U.P.B. 05.01.001, del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, è così sostituita “Area marina protetta Torre del Cerrano”.
3. L’onere derivante dalla presente disposizione trova copertura nello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa n. 271604 – U.P.B. 05.01.001 denominato “Area marina protetta Torre del Cerrano”, del bilancio regionale, per il corrente esercizio finanziario.
Art. 4
(Modifica all’art. 5 della L.R. 2
dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture
sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di
L'Aquila e degli altri Comuni del cratere”)
1. Al comma 2, dell’art. 5, della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 “Disposizioni per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e degli altri Comuni del cratere”, le parole “entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le parole “entro il 30 giugno 2012” e le parole “competente Direzione Affari della Presidenza” sono sostituite con le parole “Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive”.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 11 maggio 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
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TESTI
DEGLI ARTICOLI 41 E 63 DELLA LEGGE REGIONALE
"Disposizioni finanziarie per la redazione del
bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge
Finanziaria Regionale 2012)"
E
DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE
"Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere"
COORDINATI CON
"Modifiche
alla L.R.
(pubblicata in questo stesso Bollettino)
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Avvertenza
I
testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture
del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3,
della legge regionale
Le
modifiche sono evidenziate in grassetto.
Le
abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con
caratteri di colore grigio.
I
testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati
"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web
"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di
ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della
Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle
leggi regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il
sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un
accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE
considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può
essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".
I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente
i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
****************
L.R.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).
Art. 41
(Disposizioni per il funzionamento del "Centro Regionale Beni
Culturali" di Sulmona)
1. Al fine di garantire il
funzionamento del "Centro Regionale Beni Culturali" di Sulmona con la collaborazione del personale in
servizio al
a. Lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 11213 è ridotto di € 300.000,00;
b. Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21401 è aumentato di € 233.641,11;
c. Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21498 è aumentato di € 62.358,89.
2.
Art. 63*
(Disciplina delle misure di pubblicità dell'Autorità competente in materia di
valutazione ambientale)
1. Le convocazioni del Comitato di Coordinamento Regionale
competente in materia di Valutazione Impatto Ambientale (CCR-VIA) e i relativi
ordini del giorno sono pubblicati tempestivamente e comunque almeno 7 giorni
prima della data di svolgimento della riunione, sul sito web della Regione
Abruzzo. Le convocazioni sono inviate anche per via telematica ai Consiglieri
regionali.
2.
3. Al fine di facilitare la partecipazione del pubblico e delle istituzioni territoriali ai procedimenti anche ai fini della presentazione delle osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della sintesi non tecnica, su richiesta dei soggetti interessati sono resi disponibili, in formato digitale per la consultazione via web, tutti i documenti progettuali dei progetti sottoposti a Compatibilità Ambientale, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza Ambientale.
4.
5. Ai fini del coordinamento
delle politiche di conservazione dei siti della rete Natura2000, i comuni
competenti per le procedure di VINCA di cui alla DGR
6.
7.
8. L'attività di monitoraggio per i progetti prescelti avviene sia nelle fasi di cantiere, al fine di verificare le modalità di conduzione dello stesso, sia alla fine dell'opera al momento del collaudo al fine di verificare la corrispondenza dell'opera o del piano rispetto a quanto approvato.
9. Qualora il Comitato CCR-VIA
abbia disposto nell'ambito del parere che il proponente realizzi studi di
monitoraggio, questi sono effettuati da organismi terzi.
10. Entro il 28 febbraio di ogni
anno
11. Il Comitato CCR-VIA o una sua delegazione, su richiesta di un ente istituzionale, di almeno due associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale o di almeno 100 cittadini, è tenuto a svolgere un sopralluogo sui luoghi interessati dal piano o progetto; in tal caso comunica la data del sopralluogo agli interessati, compreso il proponente, che possono partecipare, pubblicandone altresì il relativo avviso sul sito web della Regione Abruzzo.
12. I soggetti interessati possono fare richiesta di audizione presso il Comitato CCR-VIA. L'audizione è normalmente assentita. Eventuali dinieghi devono essere trasmessi per tempo e adeguatamente motivati dalla Direzione regionale competente e ne devono essere resi edotti i membri del Comitato CCR-VIA prima dell'avvio della discussione sulla relativa istanza.
13. E' fatto obbligo per
14. Le istruttorie dei piani e
dei progetti presentati al CCR-VIA per il parere sono svolte da personale con
titoli e specializzazioni adeguate alla tipologia di piano o progetto da
esaminare, quali pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale o
internazionale. Il personale è scelto preferibilmente tra i dipendenti della
Regione Abruzzo e degli Enti strumentali della Regione. Qualora non vi siano
specialisti in un determinato settore o nello stesso Comitato CCR-VIA aventi i
titoli sopra ricordati,
*Nota all'art. 63 della L.R.
1/2012:
L'art. 1 della L.R. 20 marzo
2012, n. 13 ha disposto: con il comma 1, la sospensione dal 1° gennaio 2012 al
30 aprile 2012 degli effetti dei commi da 1 a 13; con il comma 2, la
sospensione dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 degli effetti del comma 14;
con il comma 3 l'applicazione, nei predetti periodi di sospensione, della
disciplina già vigente in materia.
L’art. 2, comma 2 della legge
(inserire qui la data e il numero della legge), pubblicata in questo stesso
Bollettino, ha differito l’applicazione dei commi da 3 a 14 di tre mesi, a
decorrere dal 1° maggio 2012.
L.R.
Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere.
Art. 5
Interventi a favore degli altri Comuni del cratere
1. Per l'attuazione di quanto
previsto all'articolo 1,
2.
3. Alla valutazione dei progetti provvede una Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale composta da tre dirigenti, la quale provvede a stilare una graduatoria approvata dalla Direzione regionale di cui al comma 2, che provvede altresì alla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta regionale e del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La graduatoria indica, fra l'altro, l'importo del finanziamento concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Eventuali residui non sufficienti alla integrale copertura del finanziamento per l'ultimo intervento in graduatoria sono assegnati all'Amministrazione istante che ha proposto tale intervento e, se da questa rifiutate, utilizzato per gli altri interventi che seguono in graduatoria. Analogo scorrimento è effettuato nel caso di rinuncia da parte delle Amministrazioni utilmente collocate in graduatoria.
4. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 3 non dà diritto ad alcun compenso.
5. I Comuni, nell'ambito della documentazione da presentare in sede di presentazione del progetto, devono segnalare l'esistenza di altri finanziamenti ricevuti e destinati alla medesima progettualità indicandone altresì i dettagli.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo è stanziato un importo pari ad Euro 1.400.000,00.
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Riferimenti normativi
Il testo degli articoli 20 e 23 del decreto legislativo
Art. 20
Verifica di assoggettabilità
1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti (105):
a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei
successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato
V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se
il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.
L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma
5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili
impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da
7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:
a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.
Art. 23
Presentazione dell'istanza
1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.