IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Ratifica dell'Intesa tra la Provincia della Huila e la Regione Abruzzo)

1.   Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello Statuto regionale è ratificata l'Intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale, di seguito denominata Intesa, nel testo allegato e così come integrato dalla presente legge.

Art. 2
(Attuazione dell'Intesa)

1.   All'attuazione dell'Intesa provvede la Giunta regionale con propri atti.

2.   Qualora le iniziative per l'attuazione di cui al comma 1 siano definite in atti identificabili come Intese, tali atti sono assoggettati, da parte della Regione Abruzzo, alle procedure previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e dall’art. 3, comma 3 dello Statuto della Regione Abruzzo.

Art. 3
(Modifiche dell'Intesa)

1.   L'Intesa, previo mutuo consenso delle Parti, può essere modificata in osservanza per la parte italiana di quanto disposto all'articolo 6, comma 2 della legge n. 131/2003.

Art. 4
(Efficacia dell'Intesa)

1.   Per la Regione Abruzzo l’Intesa ha durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa. E' consentito il recesso dall'Intesa in qualunque momento con nota scritta, notificata all’altra Parte almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2.   L’Intesa si intende tacitamente rinnovata per altri 5 (cinque) anni, qualora nessuna delle Parti dia formalmente disdetta almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza quinquennale prevista.

3.   La disdetta dell'Intesa non inficia la realizzazione dei programmi e dei progetti intrapresi sulla base della medesima.

Art. 5
(Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari)

1.   Agli oneri derivanti dall'Intesa sostenuti da tutte le amministrazioni coinvolte, fatto salvo quanto previsto al comma 2, si fa fronte, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012 - 2014 assicurando l’invarianza della spesa pubblica regionale, nell’ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente.

2.   Agli oneri di cui all’articolo 4 dell’Intesa, per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse già iscritte nell’unità previsionale di spesa (U.P.B.) 01.01.003 della Giunta regionale e con le risorse assegnate alla U.P.B. 1.1.10 dal Consiglio regionale. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte con le risorse stanziate nelle relative leggi di bilancio.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 08 maggio 2012

IL PRESIDENTE

GIOVANNI CHIODI

 

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TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO E DELL'ARTICOL0 6 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131 "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 08 MAGGIO 2012, N. 20 "Ratifica dell'Intesa di cooperazione regionale tra la Provincia della Huila nella Repubblica d'Angola e la Regione Abruzzo nella Repubblica d'Italia nel campo tecnologico, scientifico, sociale e culturale" (in questo stesso Bollettino)

 

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Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 3
Pace e cooperazione internazionale

1.  La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e promuove la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni.

2.  Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

3.  La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.

 

LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131

Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Art. 6
(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni)

1.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3.  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princìpi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princìpi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4.  Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5.  Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6.  In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7.  Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

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