IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Compiti e funzioni)
1. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d’eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le Regioni, per le attività internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.
2. L’Istituto di cui al comma 1 deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d’Intesa stipulato tra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, in data 11 dicembre 2009.
3. L’Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel regolamento approvato con D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270).
4. Il Ministro della salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale.
Art. 2
(Controllo sugli atti)
1. Al controllo sugli atti dell’Istituto si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
Art. 3
(Organi)
1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) Il Consiglio di amministrazione;
b) Il Direttore generale;
c) Il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente è nominato d’intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise e dura in carica cinque anni.
3. Il Direttore generale, che deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza scientifica ed elevata professionalità, è nominato dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise. Dura in carica cinque anni salvo che il Ministro della salute proceda alla sua rimozione per comprovate ragioni, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni. È composto da tre membri, nominati uno dal Ministro dell’economia e delle finanze, che è anche presidente del Collegio, ed uno ciascuno dalle Regioni Abruzzo e Molise, tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
Art. 4
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell’Istituto è assicurato in conformità all’articolo 6 del D.lgs. n. 270 del 1993.
Art. 5
(Modalità gestionali)
1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni d’indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell’Istituto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento per l’ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche su proposta del Direttore generale.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro 30 giorni dall’insediamento, lo statuto dell’Istituto su proposta del Direttore generale, uniformandolo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 270 del 1993.
4. Il Direttore generale è l'organo che ha la rappresentanza legale dell’Istituto, è responsabile della gestione complessiva dell’ente e ne dirige l’attività scientifica.
Art. 6
(Abrogazioni)
1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di carattere regionale incompatibili con essa.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 08 maggio 2012
IL PRESIDENTE
GIOVANNI
CHIODI
****************
TESTI
VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE
__________
Avvertenza
I testi coordinati qui pubblicati
sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale
dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale
Le modifiche sono evidenziate in
grassetto.
Le abrogazioni e le soppressioni
sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.
I testi vigenti delle norme
statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della
legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e
definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo
stampa, che prevale in casi di discordanza.
I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono
disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi
regionali", all'indirizzo web
"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I
testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i
testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo.
Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto
dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione
europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una
ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web
"http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi
ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi
della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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LEGGE
Disposizioni in materia di finanza pubblica
Art. 4
Assistenza sanitaria
1. Il
Governo determina, con effetto dal 1° gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria
da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli
standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro
capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il
provvedimento è adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e, limitatamente alle modalità di erogazione, degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attività sono determinati a fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unità sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di assistenza è finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilità sanitaria interregionale è compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro è istituito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento;
e) in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.
2. [In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre
1985, n. 595 , i cui standard vengono rideterminati prevedendo l'utilizzazione
dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua, la
dotazione complessiva di 6 posti-letto per mille abitanti, di cui lo 0,5 per
mille riservato alla riabilitazione o alla lungodegenza post-acuzie, con un
tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed in ordine alla costituzione di
aree funzionali omogenee nonché alla necessità di riconvertire gli ospedali che
non raggiungono lo standard minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono,
con il medesimo atto programmatorio di cui al comma
3. Le
regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge
4. A
decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa
farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle
cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a
base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose.
Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'articolo 5
della legge 3 aprile 1958, n. 474 , i grandi invalidi per servizio. La quota di
partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione è determinata nella misura del 50 per
cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a
prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della
prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. È soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge
29 dicembre 1990, n. 407 , e il limite massimo di partecipazione alla spesa per
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione è fissato in lire 70.000 per
prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica oltre al pagamento
della quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione alla spesa
per le cure termali è determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe
convenzionate con il limite massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite
massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per
ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote
di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in
prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo
di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i
farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'IVA. [Il Servizio sanitario nazionale, nel
provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una
quota pari al 2,5 per cento dell'importo al lordo dei ticket.] A
decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali collocate
nelle classi di cui all'articolo 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11
marzo 1988, n. 67 , sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialità
medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialità medicinali
con prezzo da lire
5. In caso
di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli
obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità
impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformità all'interno della
regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.
7. Con il
Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale
rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico
o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale
è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o
con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare
conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore
straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione
dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere
dal 1° gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a tempo
definito, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è
garantito il passaggio, a domanda, anche in soprannumero, al rapporto di lavoro
a tempo pieno. In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso rapporto orario,
con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. L'esercizio
dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario
nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori
dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 . Per detto personale all'accertamento delle
incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido
quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384
. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo
8. È abolito
il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità
sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonché degli enti di cui all'articolo 41, secondo comma, L.
9. È
istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti
con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale
struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta
delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i
rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il
procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo
conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto
legislativo
9-bis. La struttura di cui al comma 9, fermo
restando il limite di autorizzazione di spesa ivi indicato, rappresenta la
delegazione di parte pubblica anche per il rinnovo dell'accordo collettivo
nazionale per le farmacie pubbliche e private. Con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sul quale è sentita
9-ter. Nel rinnovo degli accordi nazionali di cui
ai commi 9 e 9-bis, per gli aspetti riguardanti la collaborazione
interprofessionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11
della legge
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui
all'articolo 7 della legge
11. Per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10
per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6,
della legge
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze
di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie
in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere
mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo
stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
14. Per le finalità previste dal decreto
legislativo
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali
classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore
di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di
cui all'articolo 20 della legge
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una
commissione tecnica per la verifica, entro il
17. Per l'anno
18. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. È compito dell'amministratore straordinario della unità sanitaria locale stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute.
DECRETO LEGISLATIVO
Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili
Art. 1
Registro dei revisori contabili
1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile.
DECRETO LEGISLATIVO
Riordinamento degli
istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera
h), della legge
Art. 6
Finanziamento
1. Il finanziamento degli istituti è assicurato:
a) dallo
Stato, a carico del Fondo sanitario nazionale. La ripartizione è fatta
annualmente dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro della sanità, d'intesa con
b) a carico
del Ministero della sanità, per quanto previsto dall'art. 7, comma 4, e
dall'art. 12, comma 2, lettera a), numero 4 del decreto legislativo
c) dalle regioni e dalle unità sanitarie locali, per le prestazioni poste a carico delle stesse;
d) dalle unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario.
2. Il finanziamento degli istituti è inoltre assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione, da parte degli istituti, di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 1 del presente decreto;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico ed al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche ed alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento.
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