IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di autorizzare la Società “Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026 Ortona”, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, allo spandimento dei fanghi di depurazione provenienti esclusivamente dal proprio stabilimento di trasformazione (distillazione) di sostanze agro-alimentari, codice CER 020705, fasi autorizzative R10/R11 di cui all’allegato C della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel pieno rispetto degli elaborati progettuali indicati in premessa ed alle condizioni e prescrizioni stabilite dal competente dipartimento provinciale dell’ARTA, riportate in premessa;
2) di stabilire che le operazioni di spandimento dei fanghi, autorizzate al precedente punto 1) siano effettuate esclusivamente nei sottoindicati terreni:
PROPRIETARIO DEI TERRENI |
UBICAZIONE DEI TERRENI |
NUMERO DEL FOGLIO |
NUMERO DELLA PARTICELLA |
SUPERFICIE |
Dell’Arciprete Valentino e Bizzarri Enrichetta Domenica |
Comune di S. Eusanio del Sangro (CH) |
3 4 |
353 393 433 437 34 87 106 |
05.18.40 05.92.50 03.00.30 03.63.20 04.44.50 00.64.70 01.61.60 |
TOTALE SUPERFICIE |
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24.45.20 |
3) di stabilire in anni cinque dalla data di notifica del presente provvedimento la validità temporale della autorizzazione in argomento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare nelle forme e nei termini previsti dalla legge alla Direzione regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;
4) di prescrivere alla Ditta in oggetto di notificare, ai sensi del co. 1, lett. b) dell’art. 9 del D. lgs. n. 99/92, alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessato, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi; la predetta notifica deve contenere tutte le informazioni riportate al co. 3 del citato art. 9 del D. Lgs. n. 99/92; contestualmente la Ditta provveda a trasmettere apposita garanzia finanziaria, con l’indicazione dei riferimenti relativi alla presente autorizzazione, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. 3 agosto 2007, n. 790, a copertura per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
5) di prescrivere, altresì, che l’esercizio delle attività autorizzate con i presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. n. 99/92 e dal verbale del Consiglio Regionale n. 61/5 del 28.05.1997;
6) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;
7) di prescrivere alla Ditta Distilleria D’Auria S.p.A, soggetto autorizzato, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B) e dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
8) di prescrivere alla Ditta in oggetto, l’obbligo di effettuare le comunicazioni periodiche ai sensi della D.G.R. 778 del 11.10.2010, avente per oggetto: “ Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti” alla Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro provenienza e destinazione;
9) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
10) di richiamare, in particolare, le competenze della Provincia di Chieti, in ordine al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché della loro successiva utilizzazione, ai sensi delle disposizioni indicate all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 99/92;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Amministrazione Comunale di S. Eusanio del Sangro (CH) e Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. - Direzione Regionale e Distretto Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
12) di redigere il presente atto in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari 66026 Ortona (CH);
13) di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto
ed al dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
dott. Franco Gerardini