IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1)   di autorizzare la Società  “Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026  Ortona”, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, allo spandimento dei fanghi di depurazione  provenienti esclusivamente dal proprio stabilimento di trasformazione (distillazione) di sostanze agro-alimentari, codice CER 020705, fasi autorizzative   R10/R11 di cui all’allegato C della parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.,  nel pieno rispetto degli elaborati progettuali indicati in premessa ed alle condizioni e prescrizioni stabilite dal competente dipartimento provinciale dell’ARTA, riportate in premessa;

2)   di stabilire che le operazioni di spandimento dei fanghi, autorizzate al precedente punto 1) siano effettuate esclusivamente nei sottoindicati terreni:

 

PROPRIETARIO

DEI TERRENI

UBICAZIONE DEI TERRENI

NUMERO DEL FOGLIO

NUMERO DELLA PARTICELLA

SUPERFICIE

Dell’Arciprete Valentino e Bizzarri Enrichetta Domenica

Comune di S. Eusanio del Sangro (CH)

          3

 

 

 

 

           4

        353

        393

        433

        437

 

          34

          87

         106

      05.18.40

      05.92.50

      03.00.30

      03.63.20

 

      04.44.50

      00.64.70

      01.61.60

TOTALE SUPERFICIE

 

 

 

    

      24.45.20

 

3)   di stabilire in anni cinque dalla data di notifica del presente provvedimento la validità temporale della autorizzazione in argomento, salvo richiesta di proroga motivata da inoltrare nelle forme  e nei termini previsti dalla legge alla Direzione regionale Protezione Civile – Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – Pescara;

4)   di prescrivere  alla Ditta in oggetto di notificare, ai sensi del co. 1, lett. b) dell’art. 9 del D. lgs. n. 99/92, alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessato, l’inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi; la predetta notifica deve contenere tutte le informazioni riportate al co. 3 del citato art. 9 del D. Lgs. n. 99/92; contestualmente la Ditta provveda a trasmettere apposita garanzia finanziaria, con l’indicazione dei riferimenti relativi alla presente autorizzazione, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. 3 agosto 2007, n. 790, a copertura per  tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;

5)   di prescrivere, altresì, che l’esercizio delle attività autorizzate con i presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. n. 99/92 e dal verbale del Consiglio Regionale n. 61/5 del 28.05.1997;

6)   di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

­    deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

­    deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

­    devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

­    le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione;

7)   di prescrivere alla Ditta Distilleria D’Auria S.p.A, soggetto autorizzato, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall’art. 190 del D.Lgs 3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), prescrivendo, altresì, la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’art. 15 del D.Lgs. 99/92 (Registri di utilizzazione - Allegato III B) e  dei formulari di identificazione di cui all’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

8)   di prescrivere alla Ditta in oggetto, l’obbligo di effettuare le comunicazioni periodiche  ai sensi della D.G.R. 778 del 11.10.2010, avente per oggetto: “ Direttive regionali  in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la  gestione dei rifiuti” alla Amministrazione Provinciale di Chieti ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la loro provenienza e destinazione;

9)   di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nullaosta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

10) di richiamare, in particolare, le competenze della Provincia di Chieti, in ordine al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché della loro successiva utilizzazione, ai sensi delle disposizioni indicate all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 99/92;

11) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Amministrazione Comunale di S. Eusanio del Sangro (CH)  e Ortona (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti,  all’A.R.T.A. - Direzione Regionale e Distretto Provinciale di Chieti e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

12) di redigere il presente atto in  n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge,  alla Ditta Distilleria D’Auria S.p.A. - Frazioni Caldari  66026  Ortona (CH);

13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto ed al dispositivo, nel  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al presidente della Repubblica  entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

dott. Franco Gerardini