LA GIUNTA REGIONALE
Premesso
- che l’art. 3 comma 1 della Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 54 stabilisce: La gestione degli interventi di cui all’art. 243 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005 – 2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005)» così come sostituito dall'art. 1, comma 102 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, è attribuita alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, alla cui competenza è trasferito il capitolo di spesa 182303 – UPB 06.02.006 denominato «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno»;
- che il comma 2 della medesima disposizione stabilisce: «il Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Trasporti della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica verifica lo stato degli interventi, attesta la congruità anche di eventuali varianti, purché finalizzate ad opere di investimento sugli impianti sciistici del medesimo comprensorio, e propone alla Giunta la rimodulazione del programma»;
Considerato che :
- l’art. 243 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. , al quale rinvia l’art. 3 comma 1 della citata legge regionale n. 54/10, dispone la partecipazione diretta della Giunta Regionale agli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno, per i quali veniva previsto lo stanziamento di € 1.000.000,00 come iscritto al capitolo 182303 ora trasferito alla competenza della Direzione Trasporti e Mobilità;
- in particolare, gli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno sono stati declinati nella deliberazione di Giunta n. 837 del 24 luglio 2006 e successivamente, con intervento di modifica, nella deliberazione di Giunta n. 494 del 25 maggio 2007, che in questa sede si richiamano integralmente;
- nello specifico, la deliberazione n. 494 del 25 maggio 2007, destinava al Comune di Scanno un contributo regionale pari a €. 825.947, 50 rispetto ad un piano interventi che comprendeva opere e forniture per un ammontare di €. 938.947,50;
Dato atto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha colpito il terzo comma dell’art. 3 della L.R. 54/2010 (Corte cost. sent. 272/2011) non impedisce l’applicabilità delle altre disposizioni (commi 1 e 2) che, pertanto, rimangono operative;
Dato atto, altresì, che sulla base delle predette disposizioni la competenza della gestione degli interventi di cui all’art. 243 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. e il relativo capitolo di spesa 182303 – UPB 06.02.006 è stata trasferita alla Direzione Trasporti e Mobilità e in particolare al Servizio reti ferroviari e impianti fissi chiamato a porre in essere una serie di azioni volte a verificare lo stato degli interventi, la congruità anche di eventuali varianti, purché finalizzate ad opere di investimento sugli impianti sciistici del medesimo comprensorio, e a proporre alla Giunta la rimodulazione del programma;
Dato atto, infine, che l’intervento trasferito alla competenza della Direzione Trasporti e Mobilità non comporta nuove o maggiori spese rispetto a quelle indicate dall’art. 243 della L.R. 6/2005, in quanto la previsione normativa di cui all’art. 3 della L.R. 54/2010 stabilisce soltanto il passaggio della competenza dell’intervento e del capitolo ad esso collegato che, per tale effetto, rimane immutato, nonché l’ambito della successiva azione amministrativa da parte del Servizio;
Vista la nota n°5193 del 24.11.2011 (allegato A) con la quale il comune di Scanno ha richiesto, al Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, l’erogazione del contributo di € 825.947,50 per l’avvenuta realizzazione degli interventi negli impianti sciistici del comprensorio di Scanno;
Vista la relazione del Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (allegato B) nella quale si riassume l’iter procedurale, si effettua la verifica dello stato degli interventi sulla base della dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori e approvata dal Comune di Scanno con deliberazione della Giunta Comunale n° 112 del 02.12.2011 e si afferma la congruità dei nuovi interventi con le finalità previste dall’art. 3, comma 2 della L.R. n. 54/2010;
Considerato infatti che essi rispondono alle finalità di sviluppo e miglioramento dell’offerta turistica e sportiva del comprensorio sciistico di Scanno;
Ritenuto di conseguenza autorizzare il Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Trasporti a porre in essere i successivi provvedimenti per la liquidazione delle somme fino a concorrenza della somma concessa a contributo e pari, in ogni caso, a €. 825.947,50 resa disponibile al capitolo 182303, di competenza della Direzione Trasporti per effetto dell’art. 3 comma 1 della L.R. 54/2010;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e sotto il profilo della legittimità del presente provvedimento reso dal Dirigente del Servizio reti ferroviarie e impianti fissi;
Vista la normativa di riferimento;
All’unanimità dei voti resi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare la relazione prodotta dal Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi e la rimodulazione degli interventi in essa contenuta (allegato B);
2. Di prendere atto che gli interventi ivi inseriti rispondono alle finalità previste dall’art. 243 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. e confermate dall’art. 3 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 54;
3. Di dare atto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha colpito il terzo comma dell’art. 3 della L.R. 54/2010 (Corte cost. sent. 272/2011) non impedisce l’applicabilità delle altre disposizioni (commi 1 e 2) che, pertanto, rimangono operative;
4. Di dare atto che l’intervento trasferito alla competenza della Direzione Trasporti e Mobilità non comporta nuove o maggiori spese rispetto a quelle indicate dall’art. 243 della L.R. 6/2005, in quanto la previsione normativa di cui all’art. 3 della L.R. 54/2010 stabilisce soltanto il passaggio della competenza dell’intervento e del capitolo ad esso collegato che, per tale effetto, rimane immutato, nonché l’ambito della successiva azione amministrativa da parte del Servizio;
5. Di confermare, pertanto, la partecipazione diretta agli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno per il contributo concesso pari a € 825.947,50 e reso disponibile al capitolo 182303 del bilancio 2011 – parte residui anno 2008 -;
6. Di autorizzare il Servizio Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della Direzione Trasporti a porre in essere i successivi provvedimenti necessari per la liquidazione delle somme fino a concorrenza della somma concessa a contributo e pari, in ogni caso, a €. 825.947,50;
7. Di trasmettere il presente atto al Comune di Scanno;
8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURA.