giunta regionale

Omissis

la giunta regionale

Vista la L.R. 12 novembre 1997 n. 132, concernente “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”, che stabilisce che:

1)   gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18 febbraio 1982 e successive modifiche possono essere effettuati esclusivamente all’interno delle seguenti strutture autorizzate:

-    Servizi di Medicina dello sport;

-    Centri riconosciuti dalla Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello sport;

2)   Le strutture abilitate al rilascio della certificazione medico sportiva agonistica e non agonistica sono classificate in centri di primo, secondo e terzo livello e il fabbisogno è stimato in relazione al numero degli abitanti;

Richiamata la D.G.R. n. 2604 del 10.12.1999, con cui il Centro Adriatico di Medicina dello Sport di Francavilla al Mare è stato autorizzato ad eseguire gli accertamenti medico sportivi ai fini del rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva di cui al D.M. 10.02.1982;

Considerato che in data 3 gennaio 2011 il predetto Centro ha prodotto richiesta di autorizzazione al trasferimento dalla sede di Francavilla al Mare (CH) – Via Valle Anzuca – in quella di Casoli (CH) – Via Selva Piana, 98, presso i locali della Soc. CSA Group S.r.l.;

Rilevato che il Centro Adriatico di Medicina dello Sport è stato riconosciuto dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.), giusta convenzione stipulata – da ultimo - in data 20.01.2012 e valevole per il quadriennio olimpico 2009/2012, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della seduta del Comitato di Vigilanza per la Medicina dello Sport, riunitosi in data 12.05.2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che il predetto Organismo ha espresso, all’unanimità, parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione richiesta dal Centro medico in oggetto;

Vista la nota prot. n. 3181/4 del 19.02.2010 con cui il Dirigente del Servizio Assistenza distrettuale, riabilitazione, medicina sociale e attività sanitaria territoriale della Direzione Politiche della Salute ha richiesto un parere all’Avvocatura Regionale in merito all’autorizzazione ex L.R. 132/1997, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L.R. 32/2007 in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private;

Visto il parere dell’Avvocatura Regionale, reso con nota prot. n° 5495 del 07.06.2010, secondo cui nella fattispecie in esame è da ritenersi applicabile la disciplina di cui alla L.R. n. 132/1997, considerata la natura di lex specialis della medesima;

Richiamate, con riferimento ai requisiti della struttura sanitaria, le disposizioni di cui alla L.R. 31/07/2007 n. 32 e le prescrizioni di cui alla Deliberazione di G.R. 01/07/2008 n. 591/P, paragrafo 5.6 dell’allegato “Manuale di autorizzazione”, che definisce l’ambulatorio di medicina dello sport come la struttura o luogo fisico preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie, agli accertamenti e al rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al D.M. 18.02.1982 e alla L.R. 12.11.1997, n. 132, prevedendone i requisiti minimi strutturali, impiantistici ed organizzativi;

Ribadito che l’esercizio dell’attività del Centro di che trattasi risulta condizionato al rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 31.07.2007 n. 32 ed al possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici ed organizzativi previsti dal paragrafo 5.6 della delibera di G.R. n. 591/P dell’1.07.2008;

Ritenuto, in applicazione del disposto della L.R. 132/1997 e fatta salva l’osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto, di dover autorizzare il Centro Adriatico di Medicina dello Sport, già operante in Francavilla al Mare (CH), Via Valle Anzuca, all’esecuzione degli accertamenti e delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva nella nuova sede di Casoli (CH), Via Selva Piana, 98;

Rilevato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 132/1997, cit., nel provvedimento di autorizzazione del Comune di Casoli, n° 27/V/M.D.T. del 12.07.2011 l’ambulatorio sede di esercizio è qualificato come ambulatorio di medicina dello sport di I° livello;

Dato atto che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unamimi espressi nella forma di legge;

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed approvate

DELIBERA

1)   di autorizzare il Centro Adriatico di Medicina dello Sport, già operante in Francavilla al Mare (CH), Via Valle Anzuca, all’esecuzione degli accertamenti e delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva nella sede di Casoli (CH), Via Selva Piana, 98, quale Centro di Medicina dello sport di I° livello;

2)   di subordinare l’esercizio dell’attività del Centro di che trattasi al rispetto delle prescrizioni relative all’autorizzazione delle strutture sanitarie di cui alla L.R. 31.07.2007 n. 32 ed al possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici ed organizzativi previsti dal paragrafo 5.6 della delibera di G.R. n. 591/P dell’1.07.2008;

3)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono Allegati

Allegato