Il Commissario Delegato per
Presidente
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009“;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n.
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui dispone che “1.
Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di
cui all’articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3923 con la quale si prevede la nomina, a cura del Commissario delegato per la ricostruzione, della figura del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie al fine di predisporre, attuare e coordinare le attività operative definite dall’articolo 1;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011, n. 3923 con cui dispone che il Soggetto Attuatore per adempiere con efficacia ed efficienza ai compiti definiti dall’art. 1 si può avvalere di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unità di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni e posti in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui;
Richiamato il decreto commissariale del 29.6.2011,
n. 66 di nomina dell’Ing. Giuseppe Romano, Direttore Regionale VV.F. per
Vista la determinazione dirigenziale del Comune di Pisa D-02 N. 712 del 23.06.2008 con la quale veniva assunto a tempo indeterminato pieno il dipendente Padroni Luca, categoria D, posizione economica D1, profilo istruttore direttivo tecnico del 01.07.2008 e il Contratto di Lavoro individuale stipulato tra il dipendente Padroni Luca e l’Amministrazione sottoscritto in data 26.06.2008.;
Viste le determine del Comune di Pisa DN-02 N. 1570 del 30.12.2011. e DN-02/31 del 13.01.2012 relative all’assegnazione temporanea parziale dell’Ing. Padroni Luca presso il Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie;
Considerato che l’utilizzo del citato personale avviene non oltre la durata dello stato di emergenza, attualmente fissata per il 31.12.2012;
DECRETA
Articolo 1
1) Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 la “Struttura del Soggetto Attuatore” è integrata con una unità di personale con i compiti definiti dalla medesima ordinanza n. 3923/2011 ed in particolare dallo stesso articolo 2.
Articolo 2
1)
2) Viene nominato responsabile dell’area di cui al comma precedente l’Ing. Luca Padroni.
Articolo 3
1) Al personale proveniente dal Comune di Pisa in assegnazione temporanea parziale a decorrere dal 30 gennaio 2012, fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico dell’Amministrazione di appartenenza, è riconosciuto il trattamento accessorio previsto per il personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2) Al personale di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 e 3, dell’ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 ed ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, può essere riconosciuto un compenso per lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili.
3) Al fine di verificare l’effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale della Struttura del Soggetto Attuatore, il dirigente dell’ufficio rende apposita attestazione idonea a certificare le ore effettivamente rese.
4) Nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al Personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulato in data 10 novembre 2009, al personale non dirigenziale della Struttura del Soggetto Attuatore è attribuita l’indennità di specificità organizzativa.
Articolo 4
1) In base alla normativa vigente relativamente all’attribuzione dei buoni pasto, qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il Soggetto Attuatore ed il personale della Struttura del Soggetto Attuatore hanno diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa pranzo e all’attribuzione del buono pasto così come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 5
1) L’uso del telefono cellulare di servizio è concesso al Soggetto Attuatore ed ai componenti della Struttura del Soggetto Attuatore in ragione delle mansioni attribuite, dell’esigenza di reperibilità e dei servizi fuori sede.
Articolo 6
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle determine dirigenziali del Comune di Pisa, al Contratto individuale di lavoro relativo all’Ing. Padroni Luca ed ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri e del comparto Ministeri;
Articolo 7
1) Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si fa fronte, ai sensi dell’art. 3 dell’OPCM N. 3923 del 18.2.2011, con le risorse disponibili di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 2-sexies 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
Il presente decreto, espletate le procedure di cui
al periodo precedente, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito ufficiale del Commissario Delegato
per
L’Aquila 14 marzo 2012
Il Commissario Delegato per
Presidente
Dott. Giovanni Chiodi