Il Commissario Delegato per
Presidente
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009,
recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 recante la proroga dello stato di emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l’art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e
l’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre
2009, n. 3833, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo, già
Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
Visto il co. 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: “Allo scopo di consentire l’avvio delle operazioni di riparazione o ricostruzione in favore delle popolazioni le cui unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi alla riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati o per la ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissario delegato, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico (...)”;
Visti gli Indirizzi per l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17.07.2009;
Visto il decreto del Commissario Delegato per
Visto il decreto del Commissario Delegato per
Vista la circolare prot. n° 484 del 05/01/2010 del Vice Commissario delegato alle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni sfollate e per l’accelerazione e la chiusura della prima fase dell’emergenza, avente ad oggetto: “Circolare relativa alle indagini ed alle prove strutturali, geologiche e geotecniche a supporto della progettazione di interventi su edifici ed aggregati classificati inagibili (Esito E) o distrutti”;
Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, avente ad oggetto: “Attuazione dell’art.
11 del D.L. 28/04/2009, n. 3, convertito, con modificazioni dalla Legge
24/06/2009, n.
Considerato che in esecuzione della predetta OPCM
3907/2011 ed alla legge regionale 11 agosto 2001, n. 28,
Viste le «Nuove norme tecniche per le Costruzioni»
di cui al decreto ministeriale 14 gennaio
Vista
Visto in particolare il punto C8A.1.A.3 Costruzioni in muratura: “… qualora esista una chiara, comprovata corrispondenza tipologica per materiali, pezzatura dei conci, dettagli costruttivi, in sostituzione delle prove sulla costruzione oggetto di studio possono essere utilizzate prove eseguite su altre costruzioni presenti nella stessa zona. Le Regioni potranno, tenendo conto delle specificità costruttive del proprio territorio, definire zone omogenee a cui riferirsi a tal fine…”;
Viste le linee guida concernenti le modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione/miglioramento/ricostruzione di edifici inagibili, elaborate in data 4 marzo 2010;
Viste le linee guida per il rilievo, l’analisi ed il progetto di interventi di riparazione e rafforzamento/miglioramento di edifici in aggregato, elaborate in data 14 giugno 2010;
Ritenuto di dover acquisire il bagaglio conoscitivo già finanziato con i fondi per la riparazione o la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 06 Aprile 2009;
Ritenuto di dover favorire la riduzione del rischio sismico nella Regione Abruzzo, in particolare nei Comuni colpiti dal sisma del 06 Aprile 2009, tramite la redazione di studi di microzonazione sismica di livello 3 e la realizzazione di un database delle murature della Regione contenente le caratteristiche tipologiche e delle proprietà meccaniche delle stesse, con l’indicazione della zona di provenienza;
DECRETA
Articolo 1
(Obbligo di conferimento delle indagini
effettuate all’Amministrazione Comunale e alla Regione Abruzzo)
1. Al fine di procedere, nei comuni interessati dall’evento sismico del 06 Aprile 2009, alla realizzazione studi di microzonazione sismica che consentano una migliore stima della severità delle azioni sismiche, a partire dalla pericolosità di base, è fatto obbligo ai Professionisti titolari di incarichi nell’ambito degli interventi pubblici e privati di riparazione del danno con miglioramento sismico, finanziati con i fondi pubblici, di conferire copia digitale, in formato pdf, con scansione dei documenti originali timbrati e firmati, della Relazione Geologica - Geotecnica nonché del relativo rapporto contenente le risultanze delle indagini e delle prove effettuate, all’Amministrazione Comunale ed alla Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile, Ambiente.
2. Al fine di favorire una riduzione del rischio sismico delle aree colpite dal sisma, tramite il miglioramento della conoscenza del comportamento delle varie tipologie strutturali della Regione Abruzzo, è fatto obbligo ai Professionisti titolari di incarichi di progettazione degli interventi pubblici e privati di riparazione del danno con miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal sisma del 06 Aprile 2009, finanziati con i fondi pubblici, di conferire copia digitale, in formato pdf, con scansione dei documenti originali timbrati e firmati e del rapporto di prova delle indagini eseguite sulle strutture, all’Amministrazione Comunale ed alla Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile, Ambiente.
3. Per gli interventi pubblici e per gli interventi privati di riparazione del danno con miglioramento sismico, per i quali la richiesta di contributo è già stata presentata alla data di pubblicazione del presente decreto, il conferimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conferita all’Amministrazione comunale ed alla Regione Abruzzo, tramite il sito internet regionale www.regione.abruzzo.it nel quale sarà predisposta apposita sezione con le istruzioni.
4. Per gli interventi pubblici e per gli interventi privati per i quali non è stata ancora presentata la richiesta di contributo alla data di pubblicazione del presente decreto, il conferimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2 avviene, a cura del professionista incaricato degli interventi sulle parti comuni, prima della presentazione della richiesta di contributo, tramite il sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it nel quale è predisposta apposita sezione.
5. Nelle more dell’attivazione dell’apposita sezione di cui ai commi 3 e 4, si procede in via semplificata, mediante il conferimento del materiale all’Amministrazione comunale in duplice copia digitale, in formato pdf, con scansione dei documenti originali timbrati e firmati.
6. Al fine di consentire la georeferenziazione delle informazioni acquisite, i documenti consegnati, di cui al comma 1 e al comma 2, devono illustrare chiaramente la localizzazione delle indagini effettuate, anche mediante l’indicazione delle coordinate geografiche del sito oggetto di indagine, espresse nel sistema di riferimento WGS84 UTM 33N. Con riferimento al comma 2 le indagini effettuate devono essere chiaramente localizzate anche sulla base del rilievo dell’edificio.
7. Gli elaborati di cui ai commi 1 e 2 sono resi disponibili alla Protezione Civile della Regione Abruzzo ed ai Comuni interessati, ai fini della redazione degli studi di microzonazione sismica, della creazione di una banca dati del sottosuolo, delle murature, e in generale dei materiali impiegati ad uso strutturale nella Regione.
8. Gli elaborati consegnati non sono utilizzabili direttamente per la progettazione di ulteriori interventi.
9. I Comuni autorizzano la liquidazione delle parcelle relative alle prestazioni geologiche, e delle fatture relative all’esecuzione delle prove sulle strutture relative eseguite sugli edifici danneggiati dal sisma dopo aver verificato che gli elaborati richiesti siano stati conferiti con le modalità di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
e nel sito internet ufficiale del Commissario Delegato per
Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza
dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del Commissario
Delegato per
L’Aquila, lì 29.02.2012
Il Commissario Delegato per
Presidente
Gianni Chiodi