LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

-    che con decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 1169, “Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1998, n. 278, è stato approvato il bando allegato ed avviato il procedimento di elaborazione dei programmi;

-    che con decreto ministeriale 28 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1999, n. 170, è stato modificato ed integrato il sopra citato decreto in specie per la disciplina dei termini;

-    che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1870 del 13.08.1999 sono stati approvati i P.R.U.S.S.T. denominati “La città lineare della costa” e “La città diffusa dei parchi” in qualità di soggetto promotore, e trasmessi al Ministero dei LL.PP. con nota del 26 agosto 1999, prot. 8507;

-    che con decreto ministeriale 25 ottobre 1999, prot. n. 1469 è stato istituito il Comitato di valutazione e selezione dei programmi ai sensi dell’art. 13 del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

-    che a seguito delle attività svolte dal Comitato di valutazione e selezione dei programmi di cui sopra, il Ministro dei lavori pubblici, con decreto del 19 aprile 2000 n. 591, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000, ha approvato la graduatoria;

-    che con decreti ministeriali n. 2012 del 14 dicembre 2000, n. 111/Segr del 28 marzo 2001. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2001, Serie generale, n. 164) e decreto ministeriale n. 177/Segr 17 maggio 2001, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2001 n. 2008) sono stati ammessi al finanziamento i programmi denominati “La città lineare della costa” e “La città diffusa dei parchi” per i quali la regione Abruzzo è soggetto Promotore, ed i programmi denominati “Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi” e “Medio Bacino del Liri”, per i quali la regione Abruzzo è rappresentante degli Enti locali partecipanti;

-    che sono stati sottoscritti i protocolli d’intesa tra la Regione Abruzzo ed il Ministero dei LL.PP. in data 23 ottobre 2000 ed il 22 marzo 2002 rispettivamente per i programmi “La città lineare della costa” e “La città diffusa dei parchi” ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 8 commi 4 e ss. del bando allegato al D.M. 8 ottobre 1998;

-    che l’Accordo Quadro sottoscritto in data 31 maggio 2002 relativo al P.R.U.S.S.T. denominato “La città lineare della costa“ – di cui la Regione – come anzidetto – è soggetto promotore – e fissa la scadenza del programma a sei anni dalla pubblicazione dell’accordo sul B.U.R.A.;

-    che l’Accordo Quadro sottoscritto in data 24 luglio 2003 relativo al P.R.U.S.S.T denominato “La città diffusa dei parchi” – in cui la regione – come anzidetto – è soggetto promotore – e fissa la scadenza del programma a dieci anni dalla sottoscrizione dell’accordo medesimo;

-    che gli Accordi Quadro stipulati in data 31 maggio 2002 e 18 luglio 2002 dei P.R.U.S.S.T. “Medio Bacino del Liri” e “Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo – Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei Parchi” entrambi sottoscritti anche dal Presidente della Regione Abruzzo in considerazione della partecipazione di Comuni ed Enti il cui territorio ricade nella Regione fissano la scadenza a sei anni dalla pubblicazione degli accordi sul B.U.R.A.;

-    che con D.G.R. n. 787 del 3 agosto 2007 pubblicata sul B.U.R.A. n. 53 del 21 settembre 2007, in carenza della pubblicazione sul B.U.R.A. degli accordi quadro, la Giunta regionale ha fissato la scadenza di tutti i P.R.U.S.S.T, ad eccezione di quello denominato “La città diffusa dei parchi”, a sei anni dalla sottoscrizione degli accordi stessi;

-    che, quindi, il Programma “La città lineare della costa” ha cessato la sua efficacia il 31 maggio 2008;

-    che, successivamente, con nota 6393 del 24 maggio 2010 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha manifestato la propria disponibilità alla predisposizione e sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro Integrativo teso alla ridefinizione delle attività ricomprese nel PRUSST denominato “La città lineare della costa”, nonché alla stesura di un rinnovato cronoprogramma degli interventi, subordinando alla stipula del nuovo atto di programmazione negoziata l’utilizzo delle risorse ministeriali;

-    che lo stesso Collegio di Vigilanza nella riunione del 14 settembre 2010 ha stabilito di richiedere al Ministero, in sede di sottoscrizione del nuovo Accordo

-    Quadro integrativo, l’estensione dell’efficacia di tutti i PRUSST regionali al 31 dicembre 2013;

-    che di tali circostanze e condizioni la Giunta Regionale ha preso atto con la deliberazione n. 1030 del 29 dicembre 2010 deliberando, in particolare:

a)   di condividere il contenuto della nota ministeriale n. 6393 del 24 maggio 2010;

b)   di demandare al “Servizio Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” la predisposizione di tutti gli atti e documenti necessari per addivenire alla stipula di uno o più Accordi Quadro Integrativi;

Che a seguito e sul presupposto dell’ adozione della richiamata deliberazione n. 1030/2010 la stessa Giunta Regionale, con atto n. 211 del 28 marzo 2011, in merito al PRUSST denominato “La città lineare della costa” e limitatamente all’intervento contraddistinto al numero 8-94 – zona “C” – Chieti Scalo, riconducibile alla Ditta Pinti Carmen, ha ritenuto:

a)   di prendere atto della conclusione della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli espressi dagli Enti preposti;

b)  di approvare lo schema di Accordo di Programma;

c)   di delegare il Presidente alla firma dell’Accordo;

Che l’Accordo di Programma in parola è stato sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Sindaco del Comune di Chieti il 25 luglio 2011 e ratificato dal Consiglio Comunale di Chieti con atto deliberativo n. 241 dell’8 agosto 2011 e che ad oggi non risulta ancora promulgato il Decreto Presidenziale di cui all’art. 8/ter della L.R. 12 aprile 1983 n. 18;

Che, muovendo dalla constatazione che nella predetta deliberazione di G.R. n. 211/2011 era stata sottovalutata l’indicazione fornita dal Ministero circa la necessità di sottoscrivere un preliminare, nuovo Accordo Quadro Integrativo al fine di ridefinire, soprattutto le scadenze dei P.R.U.S.S.T. regionali, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 700 del 18 ottobre 2011, ha ritenuto opportuno, oltre che necessario, a) rivalutare il processo generale posto in essere per l’attuazione delle previsioni dei P.R.U.S.S.T. ed in particolare di quello denominato “La città Lineare della costa” e quello, più specificatamente, relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94, attraverso sia l’avvio di un procedimento amministrativo che consentisse il coinvolgimento di tutte le amministrazioni partecipanti a qualsiasi titolo alla procedura attivata e all’Accordo di Programma sottoscritto il 25/07/2011, sia la valutazione della correttezza amministrativa della procedura attivata, al fine di adottare eventuali, successivi provvedimenti di autotutela; b) dare mandato al Direttore del Dipartimento regionale “Affari della Presidenza” di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90, per l’avvio di un procedimento per la rivalutazione dei profili procedurali inerenti le attività finalizzate alla ridefinizione dei P.R.U.S.S.T. regionali, ed in particolare di quello denominato “La città lineare della costa”, nonché dei contenuti dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 25/07/2011 relativo al progetto contraddistinto al n. 8-94, anche avvalendosi di un autorevole parere giuridico-amministrativo, definendo, all’esito, la procedura più idonea per il progetto delle attività programmatorie della Regione, anche al fine di non disattendere le aspettative dei soggetti pubblici e privati partecipanti ai Programmi di recupero Urbano e di Sviluppo Sostenibile del Territorio ovvero ritardare quelli in corso; c) disporre, nelle more delle verifiche e degli approfondimenti richiesti e per un termine di 180 giorni, la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di G.R. n. 1030 del 29.12.2010 e n. 211 del 28.03.2011;

Constatato che nella nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 6393 del 24.05.2010, dopo aver preso “positivamente atto delle garanzia di continuità di ottemperanza alle obbligazioni assunte con l’accordo quadro a suo tempo stipulato da parte delle Amministrazioni comunali aderenti al PRUSST, pur in pendenza della formulazione dell’atto integrativo all’accordo scaduto”,si dà invero atto solo di una (mera) disponibilità alla predisposizione e sottoscrizione di un nuovo Accordo Quadro Integrativo che prorogasse l’Accordo quadro scaduto, stante la “necessità di monitorare lo stato di avanzamento complessivo raggiunto dai due P.R.U.S.S.T. e di definire per ciascuno di essi il nuovo aggiornato programma degli interventi realizzati, da completare e che si intende avviare, con relative risorse, piano finanziario, cronoprogramma e verifica degli indicatori di programma, al fine di acquisire anche il nuovo punteggio e di conoscere l’eventuale scostamento rispetto a quello attribuito nella graduatoria di cui al D.M. 591 del 19/04/2001”;

Ritenuto che tale necessità, seppure preventivamente indirizzata all’attuazione degli interventi supportati da finanziamenti ministeriali, è stata richiamata e fatta propria dalla Giunta Regionale per tutti i Programmi regionali con D.G.R. n. 1030 del 29.12.2010, aderendo al conforme indirizzo espresso nella riunione del 29.12.2010 dal Collegio di Vigilanza, di riallineare la scadenza dei progetti P.R.U.S.S.T. aventi scadenza di sei anni dalla sottoscrizione dei relativi accordi quadro, a quella decennale del P.R.U.S.S.T. “La Città Diffusa dei Parchi”, e di richiedere conseguenzialmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di estendere, in sede di predisposizione dei nuovi Accordi Quadro Integrativi l’efficacia di tutti i P.R.U.S.S.T. regionali al 31.12.2013, data di conclusione degli effetti derivanti dalle attività conseguenti al Documento Unico di Programmatore Regionale 2007-2013;

Rilevata la contraddittorietà del riconoscimento della validità e dell’efficacia dei contenuti e delle previsioni dei P.R.U.S.S.T. “La città Lineare della Costa”, “ Sviluppo Integrato fascia costiera, Abruzzo – Marche” e “Medio Bacini del Liri” deliberato con la DGR n. 1030 del 29.12.2010 con le premesse e gli indirizzi operativi di cui alla medesima D.G.R. nonché con i contenuti della medesima nota ministeriale prot. 6393 del 24/05/2010 e del verbale del Collegio di vigilanza del 14.09.2010 che invece condizionavano la proroga del termine di durata dell’Accordo Quadro per il P.R.U.S.S.T. “La città lineare della costa” alla stipula di un nuovo accordo integrativo con modifiche, ritenuto necessario, come sopra visto, per rimodulare, soprattutto, le scadenze dei P.R.U.S.S.T regionali;

Constatato che benchè fosse stato demandato al “Servizio Pianificazione Territoriale ed Aree Urbane” della Direzione regionale “Affari della Presidenza” la predisposizione di tutti gli atti e documenti necessari per addivenire alla stipula di uno o più accordi quadro integrativi con modifica e rimodulazione fondi – previo puntuale monitoraggio – da concertare con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ridefinire quindi la scadenza dei P.R.U.S.S.T “La città lineare della Costa”, “La Citta diffusa dei Parchi”, “Sviluppo Integrato fascia costiera Abruzzo e Marche” e “Medio Bacino del Liri” al 31.12.2013, la approvazione dello schema dell’Accordo di Programma relativo all’intervento contraddistinto al n. 8-94 P.R.U.S.S.T “La città lineare della costa” è stata invece effettuata anticipando la redazione e sottoscrizione del prescritto Accordo Quadro Integrativo e senza condizionarne l’esito all’approvazione di detto atto concertativo prodromico;

Considerato, che, per le motivazioni innanzi illustrate, la stipula dell’Accordo Quadro Integrativo si pone, invece, come “condicio sine qua non” per restituire efficacia a contenuti e previsioni di un Programma, quale quello in esame, scaduto oramai da quattro anni (31.05.2008), stante l’impossibilità, da parte di una sola delle Amministrazioni partecipanti, di modificare o revocare unilateralmente gli accordi, in quanto strumenti di programmazione consensuale fondati sulla inscindibilità degli interessi pubblici perseguiti (cfr. TAR Lombardia, Sez. II, Sent. 90/09 del 18.12.2008);

Constatata dunque l’inefficacia allo stato attuale dell’Accordo di Programma in quanto carente del Decreto presidenziale di cui all’art. 8/ter L.R.18/83 ed approvato, con D.G.R.n. 211 del 28 marzo 2011, anticipando indebitamente il necessario e preliminare atto concertativo di riapertura dei termini di efficacia del programma “La città lineare della costa”;

Visto il parere giuridico amministrativo fornito in data 2-13 febbraio 2012 dal Prof. Avv. Claudio Varrone, incaricato dal Direttore Affari della Presidenza con determinazione DA/152 del 22.11.2011 su mandato conferito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 700 del 18.10.2011 e relativo alle problematiche relative alla sottoscrizione del suddetto Accordo e della sua portata attuativa;

Condiviso, in particolare, il rilievo per il quale l’approvazione di detto Accordo di Programma comporta unicamente variazione degli strumenti urbanistici e cioè l’automatica modifica delle destinazioni d’uso contenute negli strumenti di pianificazione territoriale comunale, ma non comporta modificazioni, per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, alla disciplina di piano paesistico che ha portata vincolante e sovraordinata rispetto a quella urbanistica;

Condivisa altresì la considerazione ulteriore del Prof. Avv. Varrone per la quale il rinvio al parere del Comitato Regionale per i Beni Ambientali-citato nella nota Direzione Affari della Presidenza prot. 6635 del 18/11/2010 richiamata nella premessa dell’Accordo di programma - va inteso “come un espresso suo recepimento nell’Accordo di Programma”, con la conseguenza che debbono ritenersi stralciati” previsioni ed interventi in contrasto con gli “usi” del piano paesistico regionale” espressione quest’ultima da intendere in senso lato, vale a dire nel senso che lo stralcio riguarda tutti gli interventi che non risultano conformi alla disciplina contenuta nel piano paesaggistico”;

Ritenuto pertanto, in conformità, con il parere giuridico-amministrativo citato che l’art. 5 dell’Accordo di Programma, intitolato “Interventi privati-variante urbanistica, (il quale espressamente subordina l’efficacia dell’Accordo, per quanto riguarda gli interventi privati e, più in particolare, le previsioni insediative di cui al lato 1 fabbr. “A”, alla definitiva approvazione della variante di P.R.P., in uno con la variante parziale al P.R.G., a termini della L.R. 13.02.2003 n. 2 e ss.mm.ii.) “va letto ed interpretato nel senso che esso ha ad oggetto le sole aree e le sole modalità di attuazione che risultino compatibili con il piano paesistico. Tutte le altre aree o i relativi interventi debbono, di conseguenza, ritenersi stralciati dall’accordo di programma, attesa, la loro difformità dalla disciplina di piano”;

Dato atto, pertanto, che nel caso dell’intervento contraddistinto al n. 8-94 – zona “C”, la stipula dell’Accordo di Programma relativo al P.R.U.S.S.T. “La città lineare della Costa” non avrebbe comunque condotto, ex se , al soddisfacimento degli interessi del Comune di Chieti e dei privati proponenti, in ragione della riconosciuta inidoneità del P.R.U.S.S.T a derogare alla normativa paesaggistica, (deroga possibile solo previo svolgimento del procedimento di variante prefigurato dalla L.R. n. 2/03 e necessario, nel caso di specie, al fine di consentire la realizzazione delle previsioni insediative di cui al lotto 1 fabbr. “A”) e della necessaria conformità dell’intervento realizzando alla convenzione urbanistica stipulata in attuazione dell’Accordo Quadro a suo tempo stipulato dal Comune di Chieti aderente al PRUSST e ad oggi scaduto;

Constatato, tuttavia, che l’area può sempre formare oggetto dell’esercizio del potere di pianificazione da parte del Comune di Chieti il quale può procedere alla variante urbanistica delle aree interessate dall’intervento attraverso gli strumenti di cui all’art. 8 bis e 8 ter L.R. n. 18/83 (accordo di programma approvato con decreto del Sindaco, se l’oggetto del provvedere riguarda il solo territorio del Comune di Chieti) o di cui all’art. 8 D.P.R. n. 160/10 o con il procedimento ordinario di variante al PRP ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 2/03, come dato anche atto nel corso dell’incontro svoltosi tra la Regione e l’Amministrazione comunale in data 13 marzo u.s., fermo restando l’applicazione dell’art. 5, comma 13, lett.b) D.L. 70/10 convertito in L. 106/11 (c.d. Decreto Sviluppo);

Ritenuto dunque che le legittime aspettative dei soggetti pubblici e privati proponenti lo specifico intervento possano essere altrettanto efficacemente soddisfatte – e nello stesso arco temporale – senza fare ricorso all’estensione di efficacia di strumenti, quali i P.R.U.S.S.T, da collocare, come ricordato anche nella relazione istruttoria allegata alla D.G.R. n. 211 del 28.03.2011 “in un quadro urbanistico di eccezionalità derivata dall’aspetto preponderante di strumenti innovativi e sperimentali finalizzati ad una riqualificazione urbana condivisa, partecipata da soggetti pubblici e privati, nel perseguimento di obiettivi economici e sociali di valenza parametrizzata” e dunque senza stipulare i preventivi e necessari atti concertativi con il Ministero per la riapertura dei termini del P.R.U.S.S.T. “La Città lineare della costa” scaduto da un notevole lasso di tempo;

Valutato di dover estendere le motivazioni appena illustrate anche ai P.R.U.S.S.T. “Sviluppo Integrato fascia Costiera Abruzzo – Marche” e Medio Bacino del Liri” e di dover quindi, più in generale, revocare, in via di autotutela, i provvedimenti e gli indirizzi operativi espressi in tema di P.R.U.S.S.T. con D.G.R. n. 1030 del 29.12.2010 in ragione del diverso apprezzamento dell’interesse pubblico, tale da indurre a non perseguire più la strada della stipula di uno o più accordi quadro integrativi da concertare con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per rimodulare e ridefinire un nuovo cronoprogramma degli interventi già inseriti in P.R.U.S.S.T scaduti da anni (con il risultato di penalizzare altri interventi innovativi rispetto a quelli già ricompresi nei P.R.U.S.S.T., ritenuti non ammissibili dal collegio di vigilanza, “a meno di quelli già convenzionati” sotto il profilo urbanistico) e preferire la strada dell’utilizzo degli strumenti ordinari di pianificazione territoriale che il Comune, anche su proposta del privato, può utilizzare con maggiore efficacia ed economicità al fine di conseguire una significativa riqualificazione ambientale ed urbanistica dei settori urbani di particolare interesse;

Dato atto che il Direttore dell’Area “Affari della Presidenza” ha attestato la legittimità del presente atto e la sua regolarità sotto il profilo tecnico ed amministrativo apponendo in calce la propria firma;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

-    di dare atto dell’inefficacia allo stato attuale dell’Accordo di Programma in quanto carente del Decreto presidenziale di cui all’art. 8/ter L.R.18/83 ed approvato, con D.G.R. n. 211 del 14.03.2011, antecedentemente alla stipula dell’Accordo Quadro Integrativo prescritto, tra gli indirizzi operativi, dalla D.G.R. n. 1030/10 quale atto presupposto e condizionante l’efficacia stessa della D.G.R. n. 211/11;

-    di revocare, in via di autotutela, la D.G.R. n. 1030 del 29.12.2010 e gli atti ad essa conseguenti;

-    di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.;

-    di notificare la presente deliberazione al:

-    Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

      Dipartimento per le Infrastrutture, gli AA.GG. ed il Personale

      Direzione generale per le Politiche Abitative

      Divisione IV

      Via Nomentana, 2 – 00161 ROMA

-    Comune di CHIETI

      Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 66100 CHIETI

Segue Allegato

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