IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2009, siccome integrata dalla deliberazione del 20 gennaio 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, come integrata dalla Deliberazione del 4 agosto 2010, con la quale la dr.ssa Giovanna Baraldi è stata nominata Sub-Commissario per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Abruzzo con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 55 del 21/11/2011 recante "Approvazione dei tetti di spesa per singola struttura e dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle Strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di Radiologia), per il biennio 2011 e 2012”;

Visto il decreto del Commissario ad Acta n. 66 del 20/12/2011, recante "Approvazione dei contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - annualità 2011/2012 - da sottoporre alla sottoscrizione delle strutture private (Stabilimenti di FKT e Studi di radiologia), ammesse alla negoziazione ai sensi del decreto del commissario ad Acta n. 55/2011 del 21/11/2011. Ulteriori disposizioni” con cui, vagliate le osservazioni formulate dagli erogatori ammessi alla negoziazione, l’Organo commissariale ha approvato il contratto da sottoporre alla loro sottoscrizione e la ripartizione dei tetti di spesa per singola struttura, confermando la data del 22/12/2011 già prevista dal decreto n. 55/2011 quale termine ultimo per la sottoscrizione del contratto;

Vista la nota prot. n. RA/265028/DG18 del 20/12/2011, con la quale le strutture ammesse alla negoziazione sono state convocate per la sottoscrizione dei relativi contratti nel termine previsto dai riferiti provvedimenti commissariali;

Visto l’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, a tenore del quale “in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso”;

Rilevato che gli erogatori  Bleu Srl (Stabilimento FKT e Studio di radiologia), Cen.Fis Srl (Stabilimento FKT), CO.PAN Sas (Stabilimento FKT), Dr. Colarossi Roberto &C. Sas (Stabilimento FKT), Dr.ssa Masci Giovanna & C. Sas (Stabilimento FKT), Fisioter Sas (Stabilimento FKT), Radiologia Medica Regina Margherita Sas (Studio Radiologia) in sede di sottoscrizione del contratto hanno chiesto di allegarvi, quale parte integrante e sostanziale, una dichiarazione di riserva sui relativi contenuti- conservata agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute- non consentendo di perfezionare la stipulazione dell’accordo negoziale;

Considerato che con note del 27/01/2012, agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, è stato comunicato ai predetti erogatori, in quanto non firmatari del contratto, l’avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento ai sensi del citato articolo 8 quinquies comma 2 quinquies D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che le Strutture private di seguito specificate, a seguito di tali comunicazioni, con le note indicate a fianco di ciascuna di esse e conservate agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, hanno manifestato la propria “volontà di sottoscrivere il contratto con esclusione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 19” :

-    Bleu Srl (Stabilimento FKT e Studio di radiologia), con nota del 07/02/2012;

-    Cen.Fis (Stabilimento FKT),con nota del 09/02/2012;

-    CO.PAN Sas (Stabilimento FKT), con nota del 09/02/2012;

-    Dr. Colarossi Roberto &C. Sas (Stabilimento FKT), con nota del 07/02/2012;

-    Dr.ssa Masci Giovanna & C. Sas (Stabilimento FKT), con nota del 07/02/2012;

-    Fisioter Sas (Stabilimento FKT), con nota del 09/02/2012;

-    Radiologia Medica Regina Margherita Sas (Studio Radiologia) , con nota del 07/02/2012;

Considerato che con  note del 23/02/2012, agli atti dei competenti Servizi della Direzione Politiche della Salute, è stato comunicato alle predette Strutture che le controdeduzioni formulate  non risultavano accoglibili e pertanto, rebus sic stantibus, si sarebbe dato seguito al procedimento di sospensione dell’accreditamento avviato; nell’ambito delle stesse note è stato, altresì, concesso alle stesse Strutture un ulteriore termine per manifestare la propria eventuale volontà di procedere senza riserve alla sottoscrizione del contratto;

Vista la nota prot. RA/52286/DG19 del 07/03/2012, agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute, con cui, in accoglimento della richiesta del 29/02/2012 formulata dall’Associazione Federanisap Abruzzo e da alcune strutture dalla stessa rappresentate “al fine di procedere all’eventuale sottoscrizione”, viene concessa ai suddetti Erogatori la possibilità di prendere visione del testo del contratto negoziale con le modifiche nel frattempo apportate, concedendo un ulteriore e non più procrastinabile termine per manifestare l’eventuale volontà di procedere senza riserve alla sottoscrizione del contratto;

Dato atto che in riscontro alla predetta nota - con comunicazioni agli atti del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute- hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il contratto per l’anno 2012 le Strutture CO.PAN Sas, con nota del 13/03/2012,  Dr.ssa Masci Giovanna & C. Sas , con nota del 12/03/2012, Radiologia Medica Regina Margherita Sas , con nota del 08/03/2012, Dr. Colarossi Roberto &C. Sas, con nota del 12/03/2012, Cen.Fis, con nota del 13/03/2012, successivamente rettificata con nota del 15/03/2012 ed hanno, altresì, dichiarato di voler procedere alla sottoscrizione senza riserve dell’accordo negoziale le Strutture Fisioter S.a.s., con note del 13/03/2012 e Bleu S.r.l., con nota del 13/03/2012, successivamente rettificata con nota del 15/03/2012;

Considerato che, antecedentemente alla suddetta manifestazione di volontà, le suddette strutture hanno impugnato innanzi al TAR Abruzzo L’Aquila i provvedimenti commissariali di approvazione dei tetti di spesa e del contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2011/2012 ed ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale o comunque ad essi connesso;

Atteso che la dichiarazione di volontà a sottoscrivere il contratto postula l’accettazione incondizionata della clausola  di cui all’ articolo 19 del contratto;

Richiamate le note di avvio del procedimento di sospensione dell’accreditamento del 27/01/2012 a tenore delle quali “…nel caso in cui, all’esito dell’istruttoria, fosse accertata la volontà di codesta Struttura di accettare senza riserve i contenuti del contratto, sarà valutata la possibilità di procedere alla sottoscrizione del medesimo”;

Rilevata la  necessità di garantire, nella misura più ampia possibile sul territorio regionale, i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Ritenuto, a tal fine, opportuno procedere alla sottoscrizione dei contratti per l’acquisto delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con le strutture sopra indicate;

Stabilito pertanto di riaprire, in favore delle strutture di seguito elencate, il termine di cui al decreto n. 55/2011 per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale:

-    Bleu Srl (Stabilimento FKT e Studio di radiologia);

-    Cen.Fis (Stabilimento FKT);

-    CO.PAN Sas (Stabilimento FKT);

-    Dr. Colarossi Roberto &C. Sas (Stabilimento FKT);

-    Dr.ssa Masci Giovanna & C. Sas (Stabilimento FKT);

-    Fisioter Sas (Stabilimento FKT);

-    Radiologia Medica Regina Margherita Sas (Studio Radiologia);

Visto il “Contratto per l’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale annualità 2011-2012” approvato con il richiamato decreto commissariale n. 66/2011;

Visto, in particolare, il relativo art. 16 “Durata”, a tenore del quale:

      “1. Il presente contratto regola le prestazioni rese nelle annualità 2011 e 2012 rispettivamente:

-    dal giorno della sottoscrizione del presente accordo con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2011;

-    dal giorno 01.01.2012 con scadenza naturale il giorno 31 dicembre 2012”.

2.   Le parti concordano che le prestazioni erogate dalla Struttura dal 01.01.2011 sino alla data della formale sottoscrizione del presente accordo sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite nel contratto relativo all’annualità 2010.

3.   Le parti stabiliscono che i contenuti del presente accordo sono da intendersi confermati sino alla stipula dell’eventuale successivo contratto.”;

Ritenuto necessario procedere alla rimodulazione della durata del contratto in ragione della tardiva sottoscrizione imputabile esclusivamente agli erogatori;

Stabilito pertanto, a modifica del richiamato art. 16, che il contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori indicati in premessa, ha durata annuale (anno 2012);

Ritenuto, per l’effetto, doversi procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli articoli  2.1 e 3.1 del contratto di cui al decreto n. 66/2011;

Dato atto che pende appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze TAR Abruzzo n.603/2011, n.604/2011 e n.605/2011, pronunciate sui ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Federanisap Abruzzo, dalla Società Fisioter Sas  e  dalla Società Bleu Srl;

Stabilito, pertanto, ad ulteriore modifica del citato art.16, che le prestazioni erogate da ciascuna Struttura dal 01/01/2011 sino alla data della formale sottoscrizione del contratto, sono disciplinate nei termini e secondo le modalità definite dal contratto relativo all’annualità 2010, salva ogni successiva eventuale modifica, rettifica e/o integrazione all’esito della definizione dei rispettivi contenziosi con sentenza passata in giudicato;

Confermato il tetto di spesa già assegnato per l’anno 2012 a ciascun erogatore con i decreti commissariali nn. 55/2011 e 66/2011, da ripartirsi in dodicesimi;

Visto l’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” con cui è stata modificata la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Dato atto che le relative disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2012, prevedono che, nei rapporti con gli Organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà;

 Atteso che le predette disposizioni normative si inseriscono de jure nel contratto da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori;

Stabilito, a tal fine, di modificare il contratto approvato con decreto n. 66/2011 nelle premesse e nell’art. 1, sostituendo le certificazioni ivi richieste con altrettante autocertificazioni secondo le modalità indicate nel D.P.R. n.445/2000, fatti salvi le verifiche e i controlli previsti dalla legge per l’accertamento della veridicità di quanto in esse dichiarato;

Precisato al riguardo che, per esigenze di interesse pubblico ritenute prioritarie rispetto allo snellimento dell’attività amministrativa perseguito dalle intervenute disposizioni, si ritiene opportuno mantenere invariata la previsione contrattuale in ordine alla presentazione delle seguenti certificazioni in corso di validità:

-    Documento Unico di Regolarità Contributiva;

-    Certificato attestante l’ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili  (ex art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68);

-    Copia della richiesta di informazioni al prefetto di cui all’articolo 10 comma 6 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la Tabella A che si allega al presente decreto quale parte costitutiva ed integrante (All.1) indicante le modifiche, rappresentate in premessa, da apportare al contratto di cui al decreto commissariale n. 66/2011;

Precisato che le suddette modifiche contrattuali non necessitano di interlocuzione con gli erogatori privati interessati in quanto derivanti:

-    dalla tardiva sottoscrizione del contratto ad essi imputabile;

-    dalle intervenute disposizioni normative recate dall’art. 15  Legge 183/2011;

-    dalla necessità di dare esecuzione alle sentenze TAR Abruzzo nel frattempo intervenute;

Confermate le ulteriori disposizioni del contratto di cui al decreto commissariale n. 66/2011 non espressamente modificate dal presente provvedimento;

Visto il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni analiticamente descritte nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 1);

Stabilito di sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori indicati in premessa il Contratto di cui all’Allegato n. 2;

Ritenuto di fissare la data del 11/04/2012 quale termine ultimo per la relativa sottoscrizione;

Precisato che gli erogatori dovranno sottoscrivere il contratto senza alcuna riserva, accettandone incondizionatamente i contenuti;

Stabilito, a tal fine, di acquisire, al più tardi entro la data fissata per la sottoscrizione dei contratti, la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese avverso i provvedimenti commissariali di approvazione dei tetti di spesa e del contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2011/2012 ed ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale o comunque ad essi connesso (copia dell’atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma del legale rappresentante della Struttura e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell’atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);

Precisato che si procederà all’immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell’accreditamento nei confronti delle strutture che, disattendendo la volontà manifestata nell’ambito del procedimento di sospensione dell’accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto non presenteranno la documentazione attestante la rinuncia ai ricorsi giurisdizionali eventualmente proposti o che manifesteranno nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con “riserva”;

Atteso il carattere di urgenza che riveste il presente decreto, in ragione del quale ne sarà curato l'inoltro ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze successivamente alla sua approvazione per la relativa validazione;

Stabilito di notificare il presente provvedimento agli erogatori indicati in premessa, a mezzo raccomandata a.r. previa anticipazione dell’invio a mezzo fax;

Stabilito di trasmettere il presente decreto alle AA.SS.LL. e all’Agenzia Sanitaria Regionale e di procederne alla pubblicazione per finalità notiziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

TUTTO CIÒ PREMESSO DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1.   di riaprire il termine per la sottoscrizione del contratto per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al decreto n. 55/2011 in favore delle strutture di seguito indicate:

-    Bleu Srl (Stabilimento FKT e Studio di radiologia);

-    Cen.Fis (Stabilimento FKT);

-    CO.PAN Sas (Stabilimento FKT);

-    Dr. Colarossi Roberto &C. Sas (Stabilimento FKT);

-    Dr.ssa Masci Giovanna & C. Sas (Stabilimento FKT);

-    Fisioter Sas (Stabilimento FKT);

-    Radiologia Medica Regina Margherita Sas (Studio Radiologia);

2.   di approvare il Contratto per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - anno 2012 - di cui all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante le modificazioni al contratto di cui al decreto n. 66/2011 indicate nella Tabella A allegata al presente decreto (All. 1);

3.   di sottoporre il contratto di cui all’Allegato 2 alla sottoscrizione delle strutture di cui al punto 1;

4.   di stabilire che gli erogatori ammessi alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 1, devono procederne alla firma senza alcuna riserva accettandone incondizionatamente i contenuti; a tal fine, per la sottoscrizione del contratto, deve essere prodotta –al più tardi entro la data fissata per la sottoscrizione- la documentazione comprovante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese avverso i provvedimenti commissariali di approvazione dei tetti di spesa e del contratto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 2011/2012 ed ogni ulteriore atto prodromico, consequenziale o comunque ad essi connesso (copia dell’atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle Amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio, oppure dichiarazione a firma del legale rappresentante della Struttura e/o del legale a cui è affidata la causa, riportante il numero del ricorso, con prova della data certa del deposito in cancelleria dell’atto di rinuncia al ricorso regolarmente notificato alle amministrazioni ed alle altre parti costituite in giudizio);

5.   di stabilire che si procederà all’immediata adozione di un provvedimento di sospensione dell’accreditamento nei confronti delle strutture di cui al punto 1 che, disattendendo la volontà manifestata nel procedimento di sospensione dell’accreditamento, in sede di sottoscrizione del contratto, non presenteranno la documentazione attestante la rinuncia alle azioni giudiziarie eventualmente intraprese o manifesteranno nuovamente la volontà di sottoscrivere il contratto con “riserva”;

6.   di fissare la data del 11/04/2012 quale termine ultimo per la sottoscrizione dei singoli contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da erogare nell’anno 2012;

7.   di inoltrare il presente decreto ai Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze, per la relativa validazione;

8.   di notificare il presente provvedimento agli erogatori a mezzo raccomandata a.r.- previa anticipazione dell’invio a mezzo fax-, di trasmetterlo alle AA.SS.LL. e all’Agenzia Sanitaria Regionale e di pubblicarlo, per finalità notiziali, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Visto
Il Subcommissario

Dott.ssa Giovanna Baraldi

Il Commissario ad acta

Dott. Giovanni Chiodi

Seguono allegati

Allegati 1-2