LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all’articolo 8 recante “Competenze delle regioni, delle province e dei comuni”;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione” di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello Stato, delle regioni e degli enti locali che, all’art.3, individua, tra le materie di legislazione concorrente, la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il DM. 10 settembre 1998, n. 381 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”,

Visto il DPCM 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Visto il DPCM 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.

Vista la Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 45, che all’art. 4, comma 1, attribuisce alla Regione, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, le competenze per stabilire:

“b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

c)   l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 1;

      …omissis…

e)   la definizione delle competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Ritenuto opportuno, anche ai fini della semplificazione amministrativa e procedurale, definire le modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione, relative agli elettrodotti, agli impianti di telefonia mobile e agli impianti fissi per radiodifussione, così come definiti all’articolo 3 della L. n. 36/2001, e agli apparati radio elettrici, cosi come definiti all’articolo 1 del D.Lgs 259/2003;

Ritenuto pertanto di poter definire modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione, quelle modifiche agli impianti che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che rispondono alle seguenti condizioni:

-    riducono il livello di esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e la densità di potenza emessa;

-    non modificano il tracciato e la quota dell’elettrodotto;

-    non modificano la collocazione geografica degli impianti;

Ritentuto opportuno fissare le modalità per l’adeguamento delle autorizzazioni in essere prevedendo che i soggetti proprietari dell’elettrodotto o dell’impianto emissivo oggetto delle predette modifiche effettuino preventivamente una comunicazione al Comune territorialmente competente e all’ARTA con allegata una relazione tecnica illustrativa sulle specifiche tecnologiche delle nuove installazioni, con particolare riguardo alla grado di riduzione delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche rispetto alle installazioni preesistenti ed ai limiti di esposizione fissati dal DPCM 8 luglio 2003, nonché l’indicazione delle coordinate geografiche GPS del sito interessato;

Dato atto che il Direttore della Direzione della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

Vista la legge n. 77/99 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Visto il parere favorevole espresso dall’ARTA con nota del 29/03/2012;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, al fine di agevolare la riduzione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e il raggiungimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle norme statali vigenti, anche ai fini della semplificazione amministrativa e procedurale:

1.   di Definire modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione, quelle modifiche agli impianti che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che rispondono alle seguenti condizioni:

-    riducono il livello di esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e la densità di potenza emessa;

-    non modificano il tracciato e la quota dell’elettrodotto;

-    non modificano la collocazione geografica degli impianti;

2.   di Stabilire che al fine di eseguire le modifiche non sostanziali come definite al punto precedente, i soggetti proprietari dell’elettrodotto o dell’impianto emissivo oggetto delle predette modifiche effettuino preventivamente una comunicazione al Comune territorialmente competente e all’ARTA con allegata una relazione tecnica illustrativa sulle specifiche tecnologiche delle nuove installazioni, con particolare riguardo alla grado di riduzione delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche rispetto alle installazioni preesistenti ed ai limiti di esposizione fissati dal DPCM 8 luglio 2003, nonché l’indicazione delle coordinate geografiche GPS del sito interessato;

3.   di Dare mandato al competente Servizio regionale “Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA” la realizzazione di tutte le azioni conseguenti l’adozione del presente atto;

4.   di Notificare la presente deliberazione all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) – Direzione Centrale

5.   di Disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.