LA GIUNTA
REGIONALE
Vista la Legge 22
febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento
all’articolo 8 recante “Competenze delle regioni, delle province e dei
comuni”;
Vista la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al titolo V Parte II della Costituzione”
di revisione delle competenze legislative, regolamentari e amministrative dello
Stato, delle regioni e degli enti locali che, all’art.3, individua, tra le
materie di legislazione concorrente, la “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”;
Vista la legge 6 agosto
1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;
Visto il DM. 10 settembre
1998, n. 381 – “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana”,
Visto il DPCM 8 luglio
2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.
Visto il DPCM 8 luglio
2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti.
Vista la Legge regionale
13 dicembre 2004, n. 45, che all’art. 4, comma 1, attribuisce alla Regione,
fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti e tenuto
conto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica e degli strumenti
della pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale, le competenze
per stabilire:
“b) le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni alla installazione degli impianti in conformità a criteri di
semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici preesistenti;
c) l'individuazione degli strumenti e delle
azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 1;
…omissis…
e) la definizione delle competenze che spettano
alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31
luglio 1997, n. 249;”;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni “Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Ritenuto opportuno, anche
ai fini della semplificazione amministrativa e procedurale, definire le
modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento
dell’autorizzazione, relative agli elettrodotti, agli impianti di telefonia
mobile e agli impianti fissi per radiodifussione, così come definiti
all’articolo 3 della L. n. 36/2001, e agli apparati radio elettrici, cosi come definiti
all’articolo 1 del D.Lgs 259/2003;
Ritenuto pertanto di
poter definire modifiche non sostanziali che non comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione,
quelle modifiche agli impianti che producono campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici che rispondono alle seguenti condizioni:
- riducono il livello di esposizione al campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico e la densità di potenza emessa;
- non modificano il tracciato e la quota dell’elettrodotto;
- non modificano la collocazione geografica
degli impianti;
Ritentuto opportuno
fissare le modalità per l’adeguamento delle autorizzazioni in essere prevedendo
che i soggetti proprietari dell’elettrodotto o dell’impianto emissivo oggetto
delle predette modifiche effettuino preventivamente una comunicazione al Comune
territorialmente competente e all’ARTA con allegata una relazione tecnica
illustrativa sulle specifiche tecnologiche delle nuove installazioni, con particolare
riguardo alla grado di riduzione delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche
rispetto alle installazioni preesistenti ed ai limiti di esposizione fissati
dal DPCM 8 luglio 2003, nonché l’indicazione delle coordinate geografiche GPS
del sito interessato;
Dato atto che il
Direttore della Direzione della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, ha espresso parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità
del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;
Vista la legge n. 77/99
“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Visto il parere
favorevole espresso dall’ARTA con nota del 29/03/2012;
A voti unanimi, espressi
nelle forme di legge,
DELIBERA
Per quanto espresso in
premessa, al fine di agevolare la riduzione dell'esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici e il raggiungimento dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dalle norme statali
vigenti, anche ai fini della semplificazione amministrativa e procedurale:
1. di Definire modifiche non sostanziali che non
comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione, quelle modifiche agli impianti
che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che rispondono
alle seguenti condizioni:
- riducono il livello di esposizione al campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico e la densità di potenza emessa;
- non modificano il tracciato e la quota
dell’elettrodotto;
- non modificano la collocazione geografica
degli impianti;
2. di Stabilire che al fine di eseguire le
modifiche non sostanziali come definite al punto precedente, i soggetti proprietari
dell’elettrodotto o dell’impianto emissivo oggetto delle predette modifiche
effettuino preventivamente una comunicazione al Comune territorialmente
competente e all’ARTA con allegata una relazione tecnica illustrativa sulle
specifiche tecnologiche delle nuove installazioni, con particolare riguardo alla
grado di riduzione delle emissioni elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche
rispetto alle installazioni preesistenti ed ai limiti di esposizione fissati
dal DPCM 8 luglio 2003, nonché l’indicazione delle coordinate geografiche GPS
del sito interessato;
3. di Dare mandato al competente Servizio
regionale “Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA” la realizzazione di
tutte le azioni conseguenti l’adozione del presente atto;
4. di Notificare la presente deliberazione
all’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA) – Direzione Centrale
5. di Disporre la pubblicazione della presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
e sul sito web della Regione Abruzzo.