Omissis
A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:
1. di
approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 64/98 il
Regolamento per la disciplina del funzionamento dell’Agenzia Regionale per
- art.
13: integrare con individuazione dei Servizi che l’ARTA deve rendere
obbligatoriamente alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane
ed alle ASL, anche mediante
- art.
13 – comma 6: adeguare le modalità di fissazione dei costi delle attività a
carattere oneroso rese a soggetti pubblici alle indicazioni della L.R. 64/98
che, per tali fattispecie, rimanda all’adozione di specifiche convenzioni
limitando l’applicazione del tariffario ai rapporti con soggetti privati;
- art.
15: riformulazione o eliminazione della parte relativa alla onerosità delle
istanze motivate da interessi di privati anche nel caso in cui provengano da
soggetti pubblici;
- art.
15: integrare con la previsione di condizioni di particolare favore per
prestazioni rese ad associazioni prive di scopo lucro e rappresentative di
istanze sociali (art. 19 comma 3, lett. d,
L.R. 64/98);
- art. 23 – allegato 2: rimodulare la pianta organica operando una più incisiva riduzione del numero complessivo dei posti previsti, per assicurare un migliore rapporto tra dirigenza, posizioni organizzative e restante personale, esplicitando le mansioni e la conseguente ripartizione del personale tra la sede centrale e i distretti;
- art.
49, comma 3: eliminazione, a seguito dell’intervenuta LR. 35/2011, della
possibilità di accendere mutui;
- art.
38: eliminazione del comma
- inserimento di una disposizione tesa alla previsione e definizione delle forme di autonomia cui assoggettare i finanziamenti destinati alle attività dei distretti, così come previsto dall’art. 23, c. 4, della L.R. 64/98;
2. di stabilire che, fino all’adozione del suddetto atto integrativo e sua approvazione da parte della Giunta Regionale, alle parti osservate non sia data esecuzione;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione, al Direttore Generale dell’A.R.T.A., con invito a dare seguito alle prescrizioni di cui al punto 1;
4. di
disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.
Segue allegato