LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

A voti unanimi ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha per integralmente riportato e trascritto:

1.   di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della L.R. n. 64/98 il Regolamento per la disciplina del funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – A.R.T.A., adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 26/07/2011 (Allegato 1), con le seguenti prescrizioni:

-    art. 13: integrare con individuazione dei Servizi che l’ARTA deve rendere obbligatoriamente alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle ASL, anche mediante la prevista Carta dei Servizi che, comunque, dovrà costituire parte integrante del Regolamento;

-    art. 13 – comma 6: adeguare le modalità di fissazione dei costi delle attività a carattere oneroso rese a soggetti pubblici alle indicazioni della L.R. 64/98 che, per tali fattispecie, rimanda all’adozione di specifiche convenzioni limitando l’applicazione del tariffario ai rapporti con soggetti privati;

-    art. 15: riformulazione o eliminazione della parte relativa alla onerosità delle istanze motivate da interessi di privati anche nel caso in cui provengano da soggetti pubblici;

-    art. 15: integrare con la previsione di condizioni di particolare favore per prestazioni rese ad associazioni prive di scopo lucro e rappresentative di istanze sociali (art. 19 comma 3, lett. d,  L.R. 64/98);

-    art. 23 – allegato 2: rimodulare la pianta organica operando una più incisiva riduzione del numero complessivo dei posti previsti, per assicurare un migliore rapporto tra dirigenza, posizioni organizzative e restante personale, esplicitando le mansioni e la conseguente ripartizione del personale tra la sede centrale e i distretti;

-    art. 49, comma 3: eliminazione, a seguito dell’intervenuta LR. 35/2011, della possibilità di accendere mutui;

-    art. 38: eliminazione del comma 5 in quanto materia non demandata alla potestà regolamentare dell’A.R.T.A.

-    inserimento di una disposizione tesa alla previsione e definizione delle forme di autonomia cui assoggettare i finanziamenti destinati alle attività dei distretti, così come previsto dall’art. 23, c. 4, della L.R. 64/98;

2.   di stabilire che, fino all’adozione del suddetto atto integrativo e sua approvazione da parte della Giunta Regionale, alle parti osservate non sia data esecuzione;

3.   di trasmettere copia della presente deliberazione, al Direttore Generale dell’A.R.T.A., con invito a dare seguito alle prescrizioni di cui al punto 1;

4.   di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.

Segue allegato

Allegato 1