La giunta regionale

Richiamata la propria precedente delibera n. 641 del 19 settembre 2011 con la quale, in conformità con quanto previsto dall’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazione dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, si è stabilito che gli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico regionale in essere alla data del 30 settembre 2011 sarebbero cessati senza ulteriore delibera il 31 marzo 2012;

Atteso che l’art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” stabilisce che al comma 32 dell’art. 4 del D.L. 138/2011 «sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lett. a) in fine le parole «alla data del 31 marzo 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012» (…)».

Considerato che la materia dei servizi pubblici e in particolare quella dei servizi di trasporto pubblico locale è stata nuovamente interessata da modifiche normative che, alla luce delle disposizioni contenute nei recenti provvedimenti legislativi (da ultimo il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 che, fra l’altro, ha previsto un’Autorità dei Trasporti, con competenze non solo di controllo ma anche di regolazione) spinge a ritenere opportuno e utile il rinvio della scadenza degli affidamenti così come operato al punto 6 dall’art. 25 lett. B) del citato decreto legge n.1/2012;

Considerato, altresì, che è opportuno allinearsi alla normativa statale relativamente al termine (31 dicembre 2012) entro cui considerare cessati senza ulteriore deliberazione gli affidamenti in essere dei servizi di trasporto pubblico locale;

Preso atto che gli affidamenti attualmente in essere e così prorogati integrano a tutti gli effetti la fattispecie disciplinata dall’art. 4 comma 32 lett. a) del D.L. 138/2011 e pertanto cessano, in conformità al nuovo termine introdotto dall’art. 25 lett. B) punto 6 dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, il 31 dicembre 2012;

Precisato, altresì, che in ogni caso i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale finanziati con risorse regionali non potranno prevedere ulteriori risorse, oltre quelle programmate, a carico del Bilancio regionale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 485 del 18 luglio 2011 avente ad oggetto “Adempimenti L.R. 1/2011, art. 63 Approvazione dei nuovi programmi di esercizio oggetto dei piani di ristrutturazione delle società di trasporto pubblico locale in concessione regionale”;

Vista la L.R. 10 gennaio 2011, n. 1;

Vista la L.R. 19 luglio 2011, n. 21;

Visto il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007;

Visto il D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113;

Visto l'art. 61 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazione dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.;

Vista la L. 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l’art. 117, secondo comma lett. e) Cost.;

Visto l’art. 117, terzo comma Cost.

Preso atto che il Direttore della Direzione regionale Trasporti e Mobilità proponente ha attestato la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1.   Di Stabilire, per le motivazioni espresse in premessa da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, che il termine entro il quale cessano gli affidamenti diretti dei servizi di trasporto pubblico regionale attualmente in essere in virtù della D.G.R. 641/2011, è il 31 dicembre 2012, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 comma 32 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, successivamente modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183 e da ultimo dall’art. 25 lett. B) punto 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;

2.   Di Disporre in ogni caso che i provvedimenti di proroga degli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, finanziati con risorse regionali non potranno prevedere ulteriori risorse, oltre quelle programmate, a carico del Bilancio regionale;

4.   Di Pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.