IL COMMISSARIO DELEGATO
PER
PRESIDENTE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n.
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, con cui si dispone che
"1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile
Visto l’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, il quale dispone: “Con delibera del CIPE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Abruzzo è riservata una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni.”;
Vista la deliberazione CIPE n. 47/2009 la quale
dispone: “1. Assegnazione a favore della regione Abruzzo. A valere sulla
destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di
messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la delibera di questo
Comitato n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni
di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera b), del
decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnate alla regione
Abruzzo - ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n.
39/2009 - risorse pari a 226.421.450 euro, secondo la stima dei fabbisogni
riportati nella tabella allegata, al fine di sostenere la ricostruzione e la
messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione stessa danneggiati
dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;
Vista in particolare l’OPCM 3931 del 7 aprile
2011, la quale all’art. 5, stabilisce che: “In considerazione della complessità
e della rilevante entità delle attività di propria competenza poste in essere
dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo
e
Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 2 del
15 luglio 2009, recante disposizioni in merito alla “Pianificazione di
interventi urgenti per il ripristino di immobili pubblici – avvio del
censimento dei dati relativi ai danni causati dagli eventi sismici agli
immobili pubblici” con il quale è stato stabilito “di censire i danni causati
dagli eventi sismici, che hanno colpito
Visto l’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 con cui si dispone che i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, fatta salva la facoltà per l’organo emanante di dichiararli, con motivazione espressa, provvisoriamente efficaci;
Visto il Decreto del Commissario Delegato per
Vista la nota n. 9444/AG del 9.5.2011 con la quale
il Commissario Delegato per
Ritenuto necessario a valere sulle risorse residue relative allo stanziamento complessivo di € 226.421.450,00, pari ad € 164.831.450,00, individuare una serie di interventi su tutti gli edifici scolastici della Regione Abruzzo che hanno avuto danni a seguito del sisma del 6 aprile 2009 o che comunque presentano gravi carenze, ulteriormente evidenziate dai medesimi eventi sismici, di natura strutturale tali da compromettere significativamente la sicurezza degli stessi in caso di nuovi fenomeni tellurici;
Considerato che i dati necessari per l’elaborazione di tali interventi son stati acquisiti in base (a) al censimento operato da questo Commissario con il decreto n. 2 del 15 luglio 2009, (b) a verifica e istruttoria tecnica curata del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, (c) alle comunicazioni e istanze successive degli enti proprietari;
Vista la nota del Commissario Delegato prot. n.12386/AG del 21/06/2011 con cui, al fine di confermare il finanziamento previsto nel decreto commissariale n. 61 del 17.05.2011 e verificare l’esistenza le nesso di causalità così come previsto dalla delibera CIPE n. 47/2009, sono stati invitati i soggetti attuatori a compilare e sottoscrivere, congiuntamente al responsabile dell’ufficio tecnico dell’ente, l’allegata scheda di sintesi al fine di restituirla al medesimo Commissario;
Viste le note in riscontro alla predetta commissariale con le quali si confermano i requisiti generali per accedere all’eventuale contributo di cui sopra;
Viste, altresì, le note inviate dei Comuni di Alfedena (AQ), prot.n.987 del 04/07/2011, Barrea (AQ), prot.n.3697 del 07/07/2011, Corfinio (AQ), nostro prot.n.14731 del 21/07/2011, Ortona (CH), prot.n.13694 del 05/07/2011, Pescara, prot.n.97400/2997 del 30/06/2011, e Scontrone (AQ), prot.n.1706 del 18/07/2011, con cui si comunica l’assenza del nesso di causalità tra il danno riportato dall’edificio scolastico ed il terremoto del 6 aprile 2009;
Vista la nota della Provincia di L’Aquila, nostro prot.n 24173/AG del 20 dicembre 2011, con cui si comunica l’assenza del nesso di causalità tra il danno riportato dall’edificio dell’Accademia delle Belle Arti ed il terremoto del 6 aprile 2009;
Viste le note inviate dal Comune di Castel del
Monte (AQ), prot. n.1638 del 20/07/2011 e dal Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e
Viste le note inviate dai Comuni di Arsita (TE), prot. n. 4727 del 12 dicembre 2011, e di Ocre (AQ), prot. n.5289 del 08/07/201, con cui si comunica che i seguenti edifici sono stati finanziati con fondi privati: Comune di Ocre – ed. scolastico Via De Amicis e Comune di Arsita - Scuola materna, elementare e media, Viale San Francesco n. 37;
Vista la nota inviata dal Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e
Vista la nota inviata dal Comune di Alanno (PE), prot. n.5764 del 08 luglio 2011 con cui si chiede di unificare le seguenti voci: Scuola materna e elementare, via Roma di Alanno, Scuola media, elementare e materna, via G. Matteotti di Alanno Scalo, Scuola media, via XX Settembre di Alanno, per destinare i relativi contributi ad un unico intervento da effettuarsi nel plesso scolastico Scuola media , elementare e materna, via G. Matteotti di Alanno Scalo;
Vista la nota inviata dal Comune di Giuliano Teatino (CH), prot. n.2803 del 6 luglio 2011, con cui si chiede la riduzione dei contributi assegnati e la possibilità di destinare i rimanenti fondi alla realizzazione dei lavori così come indicato nella citata nota;
Vista la nota dalla Provincia di Chieti, prot. n. 66906 del 5 dicembre 2011, con cui si chiede la sostituzione delle voci Liceo Scientifico Statale “F. Masci” di Chieti e Liceo Classico e Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti, con le seguenti: I.T.I.S. “L. di Savoia” di Chieti e all’Istituto Magistrale “C. De Titta” di Lanciano (CH);
Vista la nota inviata dal Comune di Scafa (PE), prot. n.6078 del 31 agosto 2011, con cui si chiede l’eliminazione della voce Scuola materna di Scafa, nonché, per le altre voci ammesse al contributo, la rimodulazione del finanziamento così come indicato nella citata nota;
Viste le note inviate dai Comuni di Collelongo (AQ), prot. 2720 del 15 luglio 2011, Pescosansonesco (PE), prot. n. 2653 del 13 dicembre 2011, Picciano (PE), prot. n. 2865 del 08 luglio 2011, Popoli (PE), prot. 9064 del 29 giugno 2011, Rosciano, prot.n. 8643 del 13 dicembre 2011, con le quali si richiede l’integrazione del finanziamento previsto dal decreto commissariale n. 61 del 17.05.2011;
Vista la nota inviata dal Comune di Montesilvano (PE), prot. n.57386 del 16 settembre 2011, con cui si chiede la sostituzione della voce Plesso elementare (zona Colle), con la seguente Scuola materna Montesilvano Colle;
Vista la nota inviata dal Comune di Castilenti (TE), prot. n.4042 del 08 luglio 2011, con cui si chiede la sostituzione della voce Scuola elementare e media, con la seguente Plesso scolastico;
Vista la nota inviata dal Comune di Capitignano (AQ), prot. n.2755 del 06 luglio 2011, con cui si chiede la sostituzione della voce Scuola dell’infanzia, con la seguente Polo Scolastico scuola primaria e scuola dell’infanzia;
Viste le note inviate dal Comune di Chieti, prot. n.44374 del 30 giugno 2011, dal Comune di Sant’Eusanio del Sangro (CH), prot. n.2689 del 19 luglio 2011 con cui si chiede la rimodulazione degli interventi già programmati con il decreto n. 61/2011 come nelle stesse indicato;
Viste le note, prot. n. 0229767 del 01 luglio 2011 e prot. n. 0233010 del 05 luglio 2011, inviate dalla Provincia di Pescara con cui si comunica che la gestione dei seguenti edifici scolastici è di competenza della predetta provincia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 23/1996: Liceo-Ginnasio “G. D’Annunzio” di Pescara, Polo Artistico “Misticoni-Bellisario” di Pescara, Liceo Scientifico “Luca da Penne” di Penne, Istituto d’Arte “Mario dei Fiori” di Penne;
Vista la nota inviata dalla Provincia di Pescara, prot. n. 0233010 del 05 luglio 2011 con cui si chiede il cambio di denominazione del seguente edificio scolastico da Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “D’Ascanio” di Popoli in IPSIA “A. di Savoia” di Popoli;
Viste la nota, prot. n. 163191 del 7 giugno 2011, inviata dalla Provincia di Teramo con cui si comunica che la gestione dei seguenti edifici scolastici è di competenza della predetta provincia ai sensi dell’art. 8 della L. 23/1996: ITC “V. Comi” di Teramo, IPSIA “E. Marino” di Teramo;
Viste le note dai Comuni di Bisenti (TE), n. 5498 del 22 settembre 2011, Carpineto della Nora (PE), n. 2039 del 06 giugno 2011, Capistrello (AQ), n. 6784 del 18 novembre 2010, Castellalto (TE), n. 9496 del 12 luglio 2011, Castelvecchio Subequo (AQ), n. 3311 del 26 luglio 2011, Cellino Attanasio (TE), n. 3939 del 19 luglio 2011 e n. 5528 del 20 ottobre 2011, Introdacqua (AQ), n. 3239 del 04 luglio 2011, Navelli (AQ), n. 3509 del 03 novembre 2011, Oricola (AQ), nostro n. 13672 del 07 luglio 2011, Ortucchio (AQ) n. 3002 del 08 giugno 2011, Palombaro (CH), n. 1849 del 08 luglio 2011, Pereto (AQ), n. 3881 del 02 agosto 2011, Pescina (AQ), n. 5666 del 07 ottobre 2011, Pianella (PE), PEC n. B50D1890.00058BBA.C990EDB9.0BA295E8 del 03 ottobre 2011, Sante Marie (AQ), n. 1700 del 06 luglio 2011, Tagliacozzo (AQ), n. 9222 del 19 luglio 2011, con cui si richiede l’inserimento del proprio progetto nel piano straordinario per la messa in sicurezza e la ricostruzione degli edifici scolastici della Regione Abruzzo denominato “Scuole d’Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza”;
Considerato che le richieste dei Comuni di Capistrello (AQ) e Tagliacozzo (AQ) non possono essere accolte, allo stato degli atti, in quanto mancanti del necessario nesso di causalità tra danni evidenziati ed eventi sismici del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione CIPE n. 32 del 13 maggio 2010 denominata “Piano stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Assegnazione delle risorse di cui al punto 1 della delibera CIPE n. 3/2009”, con cui “…vengono assegnati 358.422.000 euro agli enti locali proprietari degli edifici scolastici indicati nel piano straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici…”, si è ritenuto opportuno rimodulare i finanziamenti riconosciuti con il decreto 61 del 17 maggio 2011 ai seguenti Comuni: Casalbordino (CH), per un importo pari ad euro 39.000,00, Loreto Aprutino (PE), per un importo pari ad euro 160.000,00, Pratola Peligna (AQ), per un importo pari ad euro 60.000,00;
Considerata la proposta del programma degli
interventi di adeguamento degli edifici scolastici, di cui alla nota del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e
Ritenuto necessario stralciare gli interventi che seguono, perché interamente finanziati con la proposta del programma degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici: Comune di Molina Aterno (AQ), per un importo pari ad euro 250.000,00 e Comune di Pescocostanzo (AQ), per un importo pari ad euro 200.000,00;
Ritenuto, altresì, necessario stralciare gli interventi che seguono, perché finanziati con la proposta del programma degli interventi di adeguamento degli edifici scolastici e con il cofinanziamento previsto: Provincia di Teramo, Liceo classico “Saffo”, per un importo pari ad euro 200.000,00, Provincia di Pescara, Liceo Classico “D’Annunzio”, per un importo pari ad euro 250.000,00;
Considerato, altresì, necessario rimodulare il
contributo previsto in favore del Comune di Bisenti (TE), nota prot. n.5498 del
22 settembre
Considerata la necessità di incrementare la quota di cofinanziamenti di cui all’art. 7 del decreto del Commissario Delegato n.61 del 17 maggio 2011 e la necessità di prevedere per gli interventi riguardanti proposte di sostituzione edilizia una riduzione dell’importo già individuato con il richiamato decreto n. 61/2011 al fine di soddisfare le richieste che non hanno avuto precedentemente riscontro;
Visti i decreti commissariali nn. 3155/STM del 15 luglio 2011, 3168/STM del 18 luglio 2011, 3170/STM del 18 luglio 2011, 3172/STM del 18 luglio 2011, 3178/STM del 18 luglio 2011, 3181/STM del 18 luglio 2011, 3196/STM del 18 luglio 2011, 3199/STM del 18 luglio 2011, 3201/STM del 18 luglio 2011 con i quali è stata approvata la spesa per gli edifici scolastici di proprietà della Provincia dell’Aquila per un importo complessivo pari a € 47.496.353,98;
Considerato che la spesa programmata per gli
interventi di cui ai richiamati decreti nn.
3155/STM del 15 luglio 2011, 3168/STM del 18 luglio 2011, 3170/STM del
18 luglio 2011, 3172/STM del 18 luglio 2011, 3178/STM del 18 luglio 2011,
3181/STM del 18 luglio 2011, 3196/STM del 18 luglio 2011, 3199/STM del 18
luglio 2011, 3201/STM del 18 luglio 2011 è pari ad € 54.430.000,00, di cui €
Preso atto che la differenza tra la spesa programmata, pari ad € 54.430.000,00, e quella approvata con i decreti appena richiamati, pari ad € 47.496.353,98, è pari ad € 6.933.646,02 si ritiene necessario riprogrammare tale somma pari ad € 6.933.646,02 al fine di finanziare gli interventi di cui al presente decreto;
Vista la nota n. 3844 del 9 dicembre 2011 del Comune dell’Aquila, con la quale il Sindaco del medesimo Comune trasmette al Commissario Delegato il “programma degli interventi sugli edifici classificati E del Comune dell’Aquila, interessati dal Piano della Riqualificazione delle strutture adibite ad attività didattiche”;
Ritenuto necessario programmare, sulla scorta di quanto comunicato con la medesima nota n. 3844 del 9 dicembre 2011 del Comune dell’Aquila, nelle more dei necessari approfondimenti e valutazioni tecniche, una prima dotazione finanziaria utile per attivare i relativi interventi di competenza del Sindaco del Comune dell’Aquila;
Considerato, altresì, che il Comune dell’Aquila, a valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 32/2010, all’interno del II Programma di finanziamento ordinario, è destinataria di una somma pari ad € 6.385.000,00;
Preso atto della sottoscrizione dei protocolli di cui all’art. 9 del decreto del Commissario Delegato n.61 del 17 maggio 2011;
Considerato che con il decreto n. 61 del 17 maggio 2011 è stata individuata una serie di interventi sulla base delle risultanze agli atti di questo Commissario meglio sopra specificate e che, sulla base del medesimo atto è stata tempestivamente confermata al CIPE e ai Ministeri competenti (cfr già citata nota commissariale n. 9444/AG del 9.5.2011) la necessità di conservare il relativo stanziamento dei fondi necessari;
Considerato che la procedura di cui al periodo precedente avrebbe conseguentemente reso necessaria una successiva e maggiormente puntuale verificazione dei requisiti di accesso ai finanziamenti di cui al presente provvedimento, posta in essere con la già richiamata nota di questo Commissario prot. n.12386/AG del 21/06/2011 inviata ai soggetti attuatori interessati;
Preso atto che, alla luce delle modificazioni e integrazioni decretate con il presente provvedimento vengono soddisfatte tutte le richieste relative a plessi scolastici dell’Abruzzo, posti fuori “cratere” e aventi il requisito necessario del nesso di causalità tra danno rilevato e sisma del 6 aprile 2009, nonché verificata la possibilità di finanziare gli ulteriori interventi di competenza del Comune dell’Aquila e della Provincia dell’Aquila – per quest’ultima in relazione agli edifici di sua proprietà posti all’interno del cosiddetto “cratere” – con i fondi di cui all’art. 14, comma 1, del DL 39/2009, così come convertito dalla legge n. 77/2009;
Considerata la necessità, alla luce di quanto sopra premesso, di apportare modificazioni e integrazioni al decreto del Commissario Delegato n.61 del 17 maggio 2011;
DECRETA
Articolo 1
(approvazione del nuovo piano di edilizia scolastica)
1. È approvato il nuovo piano degli interventi di cui all’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(rimodulazioni degli interventi)
1. I soggetti attuatori a carico dei quali è prevista la quota di cofinanziamento di cui all’allegato elenco e riportata nella colonna “EVENTUALE COFINANZIAMENTO” presentano la proposta di rimodulazione di cui all’art. 7 del decreto commissariale n. 61 del 17.05.2011 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 3
(interventi relativi al Comune dell’Aquila)
1. Il Sindaco del Comune dell’Aquila comunica, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli interventi con maggiore priorità cui destinare le risorse programmate e indicate nella voce di cui all’allegato elenco “COMUNE DI L’AQUILA – Prima dotazione piano nota 3844 del 9.12.2011” .
2. L’importo di cui al comma precedente comprende il totale risultante dalla somma dell’importo riportato nella colonna “TOTALE ASSEGNATO” e in quello “Cofinanziamento II piano ordinario”, pari ad € 18.389.879.94.
3. Le risorse utili a finanziarie gli interventi compresi nel piano formalmente comunicato con nota del Comune dell’Aquila n. 3844 del 9.12.2011 e non finanziati secondo quanto stabilito dal presente articolo saranno programmate attraverso un ulteriore atto, specifico per il Comune dell’Aquila, al termine delle valutazioni tecniche necessarie.
Articolo 4
(utilizzo risorse previste con i programmi di finanziamento ordinari)
1. L’ammontare del contributo stanziato in favore dei Comuni di Casalbordino (CH), Loreto Aprutino (PE) e Pratola Peligna (AQ), per i quali è stato previsto il finanziamento dei relativi interventi a valere sulle risorse individuate dalla deliberazione CIPE n. 32/2010, è ridotto nella misura corrispondente alle risorse individuate nella medesima deliberazione.
2. L’ammontare del contributo per gli interventi di competenza dei Comuni di Barisciano (AQ), Capestrano (AQ), Capitignano (AQ), Castelvecchio Subequo (AQ), Cellino Attanasio (TE), Giuliano Teatino (CH), Molina Aterno (AQ), Pescocostanzo (AQ), Pizzoli (AQ), Pratola Peligna (AQ), Raiano (AQ), Secinaro (AQ), Sulmona (AQ), Tornimparte (AQ), Trasacco (AQ), Villetta Barrea (AQ), e delle Province di Pescara, (Istituto “Mario dei Fiori” di Penne e Liceo Classico “D’Annunzio”), Teramo, (Liceo Classico “M. Delfico” e Liceo Classico “Saffo”), e Chieti, (ITIS “L. Savoia”), per i quali è stato previsto il finanziamento dei relativi interventi a valere sulle risorse individuate dal II programma di finanziamento ordinario, è ridotto nella misura corrispondente alle risorse individuate nel medesimo programma.
3. Le somme individuate dal II programma di finanziamento ordinario di competenza del Comune dell’Aquila possono essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui alla nota del Comune dell’Aquila n. 3844 del 9.12.2011.
4. In conseguenza di quanto disposto con i commi 1 e 2 del presente articolo, l’ammontare del finanziamento di cui alla deliberazione CIPE n. 32/2010 ed al II programma di finanziamento degli interventi può essere utilizzato per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto.
5. Secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 7, del decreto legge n. 39/2009, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77, l’Assessore Regionale e gli Uffici della Regione Abruzzo competenti, sono autorizzati a riprogrammare gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
6. Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo si applicano le procedure e gli obblighi vigenti in dipendenza della loro relativa natura.
Articolo 5
(interventi sostituitivi)
1. La definitiva approvazione degli interventi di natura sostitutiva, fermi restando i requisiti previsti dalla speciale natura delle risorse programmate con il presente decreto, è subordinata al verificarsi delle condizioni tecniche previste dalla normativa vigente in materia di edilizia scolastica.
2. È onere del soggetto attuatore dimostrare la convenienza economica di un intervento di natura sostitutiva in luogo di un intervento di riparazione e messa in sicurezza.
3. Qualora dall’esame dell’esistenza dei requisiti per procedere ad un intervento di natura sostituiva si rilevino potenziali responsabilità imputabili a carico dei soggetti incaricati della costruzione e/o manutenzione degli edifici scolastici, è onere del soggetto attuatore porre in essere ogni azione a tutela dell’ente proprietario dell’immobile e dell’erario, offrendo tempestiva informazione alla Procura della Corte dei conti
Articolo 6
(interventi sostituitivi per edifici a scarsa popolazione scolastica)
1. Fatti salvi i casi in cui la sostituzione edilizia sia necessitata dalla applicazione delle norme in vigore in materia di edilizia scolastica, gli interventi di natura sostitutiva possono essere autorizzati soltanto nel caso in cui risultino formate tutte le classi di una intera sezione secondo i limiti di natura ordinaria previsti dalle norme attualmente in vigore in materia, escludendo, pertanto, le deroghe in materia di pluriclassi e scuole e sezioni staccate dei comuni montani.
2. Il requisito di cui al comma precedente può essere ottenuto anche attraverso accordi tra le amministrazioni dove i relativi soggetti attuatori sono sindaci, finalizzati ad utilizzare il nuovo plesso a servizio di più comuni.
Articolo 7
(standard qualitativi del piano)
1. I
soggetti attuatori si impegnano, al fine di garantire la rispondenza delle
opere a criteri di massima qualità, a recepire le indicazioni delle convenzioni
che il Commissario Delegato per
2. I
soggetti attuatori, per l’eventuale supporto necessario a garantire
l’applicazione dei criteri indicati dai soggetti di cui al comma precedente,
possono rivolgersi anche ad altri soggetti con comprovata qualificazione nei
relativi settori; in ogni caso le relative spese possono essere previste a
valere sull’ammontare complessivo del contributo riconosciuto ai sensi del
presente decreto.
3. Il presente decreto vale come comunicazione formale dell’avvenuta sottoscrizione delle convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell’art. 9 del decreto commissariale n. 61 del 17.05.2011.
4. Le
relative linee guida sono pubblicate sul sito internet ufficiale del
Commissario Delegato per
Articolo 8
(autorizzazione all’avvio delle procedure)
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti attuatori con
dotazione di cassa riferita al 2010, evidenziata nell’allegato elenco degli
interventi con valorizzazione della colonna “CASSA
2. Per
gli interventi non aventi dotazione di cassa riferita al 2010 l’avvio delle
relative procedure sarà autorizzato con successivi provvedimenti del
Commissario Delegato per
3. I soggetti attuatori sono responsabili penalmente, civilmente e amministrativamente delle dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per accedere ai finanziamenti di cui al presente decreto e specificati dall’art. 4, comma 4, del DL 39/2009, così come convertito dalla legge n. 77/2009, nonché dalla delibera CIPE 47/2009.
4. Utilizzi
di eventuali economie derivanti dall’espletamento delle procedure di evidenza
pubblica per l’affidamento delle relative attività tecniche e/o opere di
realizzazione in merito agli interventi previsti dal presente piano devono
essere preventivamente autorizzati dal Commissario Delegato per
Articolo 9
(approvazione del finanziamento)
1. Considerata la natura meramente programmatoria del decreto n. 61/2011 così come successivamente integrato e modificato, il finanziamento è da ritenersi concesso con specifici decreti di approvazione della spesa da emanarsi per ogni singolo intervento al termine della procedura prevista dallo stesso decreto n. 61/2011 così come successivamente integrato e modificato.
Articolo 10
(copertura finanziaria)
1. Agli oneri finanziari di cui al presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all’art. 4, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, così come individuate dalla delibera CIPE n. 47/2009.
Articolo 11
(provvisoria efficacia)
1. Ravvisata la necessità di procedere con urgenza all’avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui al presente decreto, le disposizioni in esso contenute sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell’art. 2, comma 2-septies, del D.L. 225/2010.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario
Delegato per
Le disposizioni del presente decreto hanno
decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del Commissario
Delegato per
L’Aquila, lì 27 dicembre 2011
IL COMMISSARIO DELEGATO
PER
PRESIDENTE
Giovanni Chiodi
Segue Allegato