IL COMMISSARIO DELEGATO
PER
PRESIDENTE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto
legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della
legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto “Dichiarazione
dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa
degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 7 aprile 2009,
recante ad oggetto “Dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli
eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed
altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto il decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lettera b, che individua un piano di interventi urgenti per il ripristino di immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, e l’articolo 14, comma 1, che individua le risorse per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure indicate nello stesso decreto legge n. 39 del 2009;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 1 del 3 gennaio 2011,
recante ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali
eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni
della regione Abruzzo il giorno 6 aprile
Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833 e l’art. 1 del decreto legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della Regione Abruzzo, già
Commissario delegato per le attività di cui all’art. 4, comma 2 del decreto
legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009 n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
Visto l’art. 4 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2009 n. 3833, con cui si dispone che il Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell’area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, si avvale di una Struttura Tecnica di Missione per le funzioni di sintesi e di coordinamento, di garanzia della trasparenza e della conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonché per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti;
Visto il Decreto n. 2 del 1° febbraio 2010 del
Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo,
con il quale lo stesso nomina il Coordinatore della Struttura Tecnica di
Missione e costituisce
Visto il Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, con il quale sono state definite le linee guida per la ripianificazione del territorio e per la redazione ed attuazione dei piani di ricostruzione dei centri storici;
Viste le perimetrazioni dei Comuni del cratere, predisposte ai sensi degli articoli 2, 3 del Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, approvate con la sottoscrizione dell’Atto di Intesa;
Vista la disciplina transitoria di cui all’articolo 8 del Decreto n. 3 del 9 marzo 2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;
Visto l’art. 5 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 maggio 2009 n. 3761, con cui si dispone che i Sindaci dei Comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 sono nominati soggetti attuatori per garantire immediata effettività ai provvedimenti del Commissario delegato;
Visti gli indirizzi del 21 ottobre 2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo riguardanti le “Azioni a breve termine” da porre in essere nei Comuni del cratere al fine di assicurare speditezza e qualità di risultati alla ricostruzione;
Considerato il Decreto n. 24 del 24 novembre 2010 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, con il quale è stato approvato il primo programma di interventi prioritari;
Considerati i Decreti n. 64 del 16 giugno 2011 e n. 76 del 26 luglio 2011 del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, con i quali è stato approvato il Secondo programma di interventi prioritari;
Ritenuto necessario di accelerare il processo di ricostruzione, soprattutto nei centri storici dei Comuni e delle frazioni, assicurando una tempestiva realizzazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico ritenuti prioritari per favorire il ripopolamento in alcune aree ricadenti nella zona rossa e già individuati in atti di programmazione pubblicati;
Ritenuto, altresì, di assicurare ai Comuni il necessario supporto tecnico per la formazione ed attuazione dei piani di ricostruzione, di cui all’art. 14, comma 5-bis del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla programmazione degli interventi prioritari e alla definizione delle modalità di finanziamento e di attuazione degli stessi;
Vista la nota Prot. n. 240/STM del 26 gennaio 2011
con la quale
Vista la nota Prot. n. 757/STM del 02 marzo 2011
con la quale
Vista la nota Prot. n. 1219/STM del 30 marzo 2011
con la quale
Viste le delibere di approvazione relative agli interventi ammessi a finanziamento emanate dai Comuni;
DECRETA
Art. 1
1. È approvata la realizzazione dei seguenti interventi pubblici localizzati ciascuno in uno dei Comuni indicati e approvati con delibera del Comune:
|
Comune |
Oggetto dell’Intervento |
Importo (€) |
1 |
Bugnara |
Palazzo Alesi – Centro
polifunzionale |
2.152.212,82 |
2 |
Campotosto |
Casa Comunale |
1.597.279,00 |
3 |
Popoli |
Casa Comunale – Ex
Edificio Scolastico (Ala Nord) |
1.999.949,25 |
2. I soggetti attuatori sono i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono localizzati gli interventi finanziati.
3. L’importo ammesso a finanziamento è pari a complessivi euro 5.749.441,07.
Art. 2
1. Agli oneri finanziari di cui al presente Decreto si fa fronte con le risorse di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, trasferiti nella contabilità speciale n. 5430 intestata al Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo.
Art. 3
1. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, previa valutazione del progetto trasmesso e dell’incidenza di altri eventuali finanziamenti, procede, per ciascun intervento, all’approvazione della spesa risultante dal progetto stesso.
2. A seguito dell’approvazione della spesa, il soggetto attuatore è autorizzato all’espletamento delle procedure d’appalto ed all’affidamento dei lavori ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascun intervento di cui al comma 1, il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dei pagamenti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, del decreto legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 2009 e dall’art. 3 della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..
4. I fondi sono trasferiti ai soggetti attuatori previa rendicontazione della spesa.
Art. 4
1. I soggetti attuatori predispongono la progettazione al fine di procedere alla gara d’appalto.
2. Gli elaborati progettuali sono trasmessi agli uffici competenti ai fini delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi.
3. Ciascun soggetto attuatore predispone il cronoprogramma della progettazione degli interventi e lo trasmette alla Struttura Tecnica di Missione, la quale svolge l’istruttoria tecnico-amministrativa ai fini dell’approvazione da parte del Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo.
4. Decorsi inutilmente i termini indicati nel cronoprogramma di cui al co. 2, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo, previa diffida, adotta il provvedimento per l’attivazione del potere sostitutivo nei confronti del soggetto inadempiente, individuato fra quelli di cui al co. 1.
Art. 5
Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al presente Decreto, con separato provvedimento, il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo individua le modalità organizzative e procedimentali attraverso le quali è verificato l’avanzamento degli interventi programmati.
Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario
Delegato per
Le disposizioni del presente decreto hanno
decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito internet ufficiale del
Commissario Delegato per
L’Aquila, 17 ottobre 2011
IL COMMISSARIO DELEGATO
PER
PRESIDENTE
Giovanni Chiodi