Il dirigente del servizio

Omissis

determina

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

1.   prendere atto

      che il competente Servizio Gestione politiche sociali. Rapporti con ASP. Cooperazione sociale. Osservatorio sociale regionale,  ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della L.R.38/04, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali, nonché, a norma dell’art. 4, comma 2  della  sopraccitata L.R. 38/04 che recita “… il competente Servizio in qualunque momento, può richiedere, ai soggetti iscritti all’Albo informazioni e precisazioni in merito agli adempimenti previsti nella Legge stessa”; 

      che, con nota prot. n. RA/54368/DL26b del 09.03.2012, il competente Ufficio  ha richiesto alla  cooperativa sociale denominata “ARES Società Cooperativa Sociale” con sede in Città S. Angelo (PE), copia dello statuto vigente e del certificato di iscrizione alla Camera di  Commercio competente per territorio;

      che dall’esame  della documentazione trasmessa dalla Cooperativa stessa e acquisita al protocollo della Direzione  con prot. n. RA/66282/DL26b del 22.03.12, sono emerse difformità nell’oggetto sociale che configurano attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B”  di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91 e che tali difformità comportano la cancellazione dall’Albo regionale;

      che con nota Prot. n. RA/70413/DL26b  in data 27.03.12, il competente Ufficio ha comunicato a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale adozione del formale provvedimento di cancellazione della cooperativa sociale denominata “ARES Società Cooperativa Sociale” con sede in Città S. Angelo (PE),   dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa  L. 241/90;  

2.   dare atto, altresì,

      che la cooperativa sociale nei termini prescritti ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo della Direzione n. RA/78423/DL26 con data 04.04.2012, copia conforme dello statuto vigente modificato con verbale di assemblea straordinaria, giusta atto notaio Dott. Andrea Ambrosini di Città S. Angelo in data 29.03.2012,  Repertorio n. 15464  – Raccolta n. 8050;

      che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa, riscontrando, nel riformulato statuto, la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione alla sezione “B” dell’Albo regionale;

      confermare, ai sensi  delle sopra richiamate disposizioni legislative, l’iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “ARES Società Cooperativa Sociale”  con sede in Città S. Angelo (PE) alla sezione “B” dell’Albo regionale, in relazione allo statuto trasmesso in data 04.04.2012, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, disposta con Decreto  del Presidente della Giunta Regionale n. 214/99;

3.   disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

4.   disporre, infine, la pubblicazione, per estratto,  della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.

Per il dirigente del servizio

Vacante

Il direttore regionale

Dott. Germano De Sanctis