PREMESSO
Che L.R. 10-1-2011 n. 1 Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011) prevede all’art.60, comma 1
che “allo scopo di consentire l'immediato contenimento della spesa connessa ai
minori trasferimenti statali,
Che il successivo comma 4 del medesimo art.60
dispone che, “
Che con D.G.R. n.590 del 24.8.2011 sono state adeguate le tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale , con decorrenza 1° settembre 2011 con il solo recupero dell’inflazione registrata nel periodo intercorrente dalla precedente manovra tariffaria (2008-2011);
Dato atto che non appare possibile, visto il lievitare dei costi di trazione e la perdurante incertezza sui trasferimenti statali per il t.p.l., procrastinare ulteriormente l’applicazione dell’aumento tariffario nel limite previsto dalla L.R. 1/2011;
Evidenziato pertanto che la manovra sulle tariffe è strutturata con le seguenti modalità:
• aumento del 10,0% per le tutte le tipologie di tariffe dei servizi urbani, suburbani ed interurbani, nonché per le tariffe relative al supplemento autostradale e per le tariffe bagagli;
• come nelle precedenti manovre tariffarie, l’aumento è stato calcolato sulle tariffe spurie, cioè, le tariffe 2011, precedenti all’operazione di arrotondamento;
• inoltre, l’arrotondamento, al fine di evitare tariffe a cinque centesimi di euro, è stata operata in difetto (se = o < 0,050) o in eccesso (se > 0,050), ad eccezione delle tariffe bagagli e supplementi autostradali, per i quali si è operato un arrotondamento in eccesso all’unità superiore e per il sovrapprezzo del biglietto a bordo arrotondato a 0,50;
Dato atto che il sistema tariffario su gomma si applica ai servizi effettuati dalla Ferrovia Adriatica Sangritana s.p.a. su gomma e non su quelli ferroviari;
Dato atto
che l’adeguamento tariffario ha riguardo anche il
sistema tariffario dell’area metropolitana Chieti – Pescara, c.d. “Unico”, e
per tale motivo interessa le quattro società coinvolte dal
che, pertanto, anche l’adeguamento complessivo delle tariffe di “UNICO” viene effettuato al 10,0% con arrotondamento all’unità superiore;
Considerato che l’art.60, comma 4, della L.R. 1/2011 prevede espressamente che “gli incrementi tariffari devono contenere una diversificazione di costi tra il prezzo del biglietto e quello degli abbonamenti nel rispetto dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al richiedente il titolo di viaggio”;
Rilevato che, ad oggi la normativa inerente l’ISEE
è in corso di modifica giacché l’art.5 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma
Considerato che in attesa della imminente riformulazione della normativa sull’ISEE, è opportuno adottare una fase di sperimentazione nell’applicazione di detto indicatore per il rilascio di un titolo di viaggio (abbonamento mensile nominativo) con tariffa bloccata al costo di cui alla D.G.R. n.590 del 24.8.2011 e dunque non soggetto all’aumento di cui al presente provvedimento;
Ritenuto di utilizzare per il rilascio di detto titolo, l’indicatore sintetico del reddito familiare “ISEE”, pari o inferiore a € 10.000,00;
Dato atto che la platea dei soggetti che potrebbero fruire della agevolazione è limitata a coloro che hanno l’indicatore sintetico del reddito familiare “ISEE” pari o inferiore a € 10.000,00 e pertanto è opportuno che la fase iniziale di sperimentazione del titolo di viaggio agevolato (abbonamento mensile nominativo) sia a carico delle aziende di t.p.l. che provvederanno al rilascio del nuovo titolo di viaggio (abbonamento mensile nominativo) previa esibizione di apposita attestazione ISEE, pari o inferiore al limite di € 10.000,00 rilasciata ai sensi del Dlgs.109/98 e s.m.i. dai centri di assistenza Fiscale (CAF) oppure dalle sedi ed Agenzia INPS presenti sul territorio;
Dato atto che la sperimentazione del nuovo titolo di viaggio avrà durata fino al 31.12.2012 e che le aziende, dovranno trasmettere alla Direzione TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E LOGISTICA, con cadenza bimensile i dati relativi ai titoli agevolati venduti. Tali dati consistono nell’elenco dei titoli di viaggio rilasciati con l’indicazione per ognuno: dei dati anagrafici del titolare, della data di emissione, del prezzo a tariffa piena, del prezzo a tariffa agevolata;
Dato atto che i titoli di viaggio così rilasciati devono riportare l’indicazione “titolo di viaggio a tariffa agevolata ISEE” e che, con riferimento all’abbonamento nominativo a tariffa agevolata sulle linee urbane, gli aventi diritto potranno scegliere se chiedere l’abbonamento mensile nominativo, con il prezzo bloccato, su una singola linea o sull’intera rete;
Considerato che attraverso la rendicontazione sopra esposta, al termine della sperimentazione, sarà possibile quantificare i costi per l’inserimento a regime dell’agevolazione a partire dal 2013 anche considerata la nuova normativa ISEE in corso di redazione (il decreto attuativo è previsto entro il 31.5.2012);
Ritenuto, inoltre, come ulteriori misure sociali e
al fine di contemperare gli adeguamenti tariffari, di rimodulare, ai sensi del
comma 4 dell’art.60 della L.R. 10 gennaio 2011 n.
• la possibilità di rilasciare l’abbonamento nominativo a tutta la platea degli utenti che ne faccia richiesta senza ulteriori distinzioni in relazione alla condizione lavorativa, scolastica o legata all’età;
• il blocco degli aumenti agli over 65 per gli abbonamenti annuali nominativi relativamente alle linee urbane e all’Area metropolitana UNICO;
Dato atto che i contenuti del presente provvedimento sono stati discussi e condivisi nel corso di una riunione tecnica svoltasi presso gli Uffici della Direzione Regionale lo scorso 16 marzo 2012 presenti rappresentanti delle associazioni dei consumatori, dei sindacati di categoria e delle aziende pubbliche e private del trasporto pubblico locale;
Evidenziato che in base agli artt. 12, 13 e 14 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40, come interpretati dall’art.2 della L.R. 29-7-1998 n. 65, i Comuni, per le linee di loro competenza, hanno facoltà di sostituire, aggiungere, non utilizzare alcune tipologie di titoli di viaggio previste dalla Regione e che, in base all’art.62, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, i Comuni possono individuare livelli tariffari inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta regionale ma in questo caso la copertura della differenza tariffaria è versata direttamente ed esclusivamente dagli Enti locali medesimi alle aziende;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere della IV Commissione Consiliare in quanto adottato, ai sensi del comma 4, dell’art 60 della L.R. 10-1-2011 n. 1, dalla Giunta Regionale in deroga alla L.R. 23 luglio 1991, n. 40;
Visto il documento predisposto dal Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, allegato sotto il numero 1 e contenente le tabelle tariffarie;
Preso atto che il Direttore Regionale con la sottoscrizione attesta la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
Vista la normativa di riferimento;
A voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il documento istruttorio allegato al presente provvedimento sotto il numero 1 e le unite tabelle A,B,C,D,E,F che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di introdurre il “titolo di viaggio a tariffa agevolata”, abbonamento mensile nominativo, urbano (anche nell’area “Unico”), suburbano e interurbano, secondo la tariffazione di cui alla precedente manovra tariffaria (D.G.R. n.590 del 24.8.2011) agli utenti in possesso di ISEE non superiore a 10.000,00 euro;
3. di estendere la possibilità di ottenere l’abbonamento nominativo a tutta la platea degli utenti che ne facciano richiesta senza ulteriori distinzioni in relazione alla condizione lavorativa, scolastica o legata all’età;
4. di bloccare gli aumenti degli over 65 per gli abbonamenti annuali nominativi relativamente alle linee urbane e all’Area metropolitana UNICO;
5. di adeguare, ai sensi della L.R. 10-1-2011 n. 1, le tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, con decorrenza 16 aprile 2011,1) come da allegate tabelle A,B,C,D,E,F;
6. di precisare che il sistema tariffario previsto dal presente atto si applica ai servizi automobilistici esercitati dalla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.a., mentre per i servizi ferroviari rimane confermato il tariffario regionale dei servizi ferroviari;
7. di dare atto che la manovra tariffaria non comporterà oneri finanziari né diretti né indiretti a carico della Regione. Infatti, la differenza sul prezzo dei titoli venduti in regime speciale (collegato all’attestazione ISEE o all’età del richiedente) rispetto alle tariffe aggiornate alla presente manovra non graverà sulla Regione;
8. di notificare il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interessate;
9. di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della Regione Abruzzo;
10. di dare mandato al Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico su Gomma e Ferro della Direzione Trasporti, Infrastrutture Mobilità e Logistica di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.
1) Dele “16 aprile
n. 1 postilla in Delibera e nell’allegato n. 1 (Documento Istruttorio) pag. 3
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dr. Walter Gariani)
Seguono Allegati