LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R 10 gennaio 2012, n. 2, recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012 – 2014;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 118/2011, rubricato “Destinazione del risultato d’esercizio degli enti del SSN”;

VISTA la nota n. RA/009009/DG22 del 16.01.2012, con la quale il Servizio Programmazione Economico Finanziaria Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie, della Direzione regionale Politiche della Salute, ha comunicato la restituzione da parte dell’Agenzia Sanitaria Regionale, in ottemperanza dell’art. 14 della L.R. n. 1/2010, la somma di Euro 1.238.439,47 quale avanzo di amministrazione disponibile relativo l’esercizio finanziario 2010, finanziato con le risorse del Fondo sanitario regionale dell’anno 2010;

VISTA la nota RA/266251 del 21.12.2011 con la quale il Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza alimentare ha richiesto l’iscrizione in bilancio di risorse pari a Euro 68.6029,58 quali restituzione dell’ARSSA in favore della Regione Abruzzo per economie di spesa relative ai “corsi formativi specifici per venditori ed acquirenti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti” delle annualità 2007 e 2008, interventi finanziarti con le risorse del fondo sanitario regionale degli esercizi finanziari 2007 e 2008;

VISTE:

-    la bolletta n. 3918 del 05.12.2011, dell’importo di Euro 1.238.434,47, riguardante la restituzione alla Regione Abruzzo dall’ASR dell’avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio finanziario 2010, emessa dal tesoriere regionale;

-    la bolletta n. 665 del 08.03.2011, dell’importo di Euro 68.620,58, riguardante la restituzione alla Regione Abruzzo delle economie di spesa realizzate dall’ARSSA per interventi finanziati con le risorse del fondo sanitario regionale degli esercizi finanziari 2007 e 2008;

CONSIDERATO:

-    che l’articolo 20 del decreto legislativo 23 giungo 2011, n. 118 prevede che “le regioni adottano un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della spesa … separata evidenza delle … grandezze”  relative a:

A.c)  finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

B.c)   spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso;

-    che l’articolo 30 del D.Lgs. 118/2011, dispone che “l’eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell’articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti” e che “L’eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero … è reso disponibile per il ripiano delle perdite del Servizio Sanitario regionale”;

-    che la Regione, nell’ambito delle disposizioni relative al Piano di rientro dai deficit sanitari, è impegnata nel ripiano delle perdite pregresse del Servizio Sanitario regionale, anche mediante accensione dell’anticipazione di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2011;

-    che le risorse riguardanti restituzioni di importi relativi all’utilizzo del fondo sanitario regionale dei precedenti esercizi possono essere considerate come eccedenze da rendere disponibili per il ripiano delle perdite del Servizio Sanitario regionale;

-    che per la contabilizzazione di tali risorse, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 118/2011, risulta necessario istituire il capitolo di entrata 02.04.001 – 24515, da denominare “Risorse regionali per il  finanziamento del disavanzo sanitario pregresso”, con uno stanziamento di competenza e di cassa pari a Euro 1.307.044,05 ed iscrivere pari stanziamento, in termini di competenza e di cassa, sul corrispondente capitolo di spesa, da vincolare, 12.01.006 – 81515, da ridenominare “Finanziamento del disavanzo sanitario pregresso con risorse regionali”;

-    che sul capitolo di spesa 12.01.006 – 81515, denominato “Finanziamento regionale dei disavanzi del Servizio Sanitario regionale”, potranno essere reiscritti tutti gli importi relativi alle risorse di natura regionale iscritti nei bilanci regionali degli esercizi 2007-2011 non ancora utilizzate alla data del 31.12.2011;

DATO ATTO:che la variazione di bilancio in oggetto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 25, comma 2 della L.R. 25 marzo 2002, per il quale la Giunta regionale, mediante provvedimento amministrativo, è autorizzata ad introdurre variazioni di bilancio per l’iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici, nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate da leggi o da specifiche convenzioni;

VISTO il “Prospetto di variazione di bilancio”, allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono evidenziate, in conseguenza delle considerazioni sopra riportate, le variazioni da apportare al bilancio regionale, in termini di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2012;

RITENUTO di dover approvare la variazione al bilancio di previsione corrente

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività sportive, ed il Dirigente del Servizio Bilancio hanno attestato la legittimità e la conformità tecnica del presente provvedimento;

UDITO il Relatore;

a voti unanimi e palesi, espressi nelle forma di legge,

DELIBERA

1.   di approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 25, della L.R. n. 3/2002, e di ridenominare il capitolo di spesa 12.01.006 – 81515 come riportato nel “Prospetto di variazione al bilancio” allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.   di autorizzare il Servizio Bilancio a reiscrivere sul capitolo di spesa 12.01.006 – 81515, denominato “Finanziamento regionale dei disavanzi del Servizio Sanitario regionale” le economie vincolate relative alle risorse di natura regionale iscritte nei bilanci regionali degli esercizi 2007-2011 e non ancora utilizzate alla data del 31.12.2011;

3.   di inviare la presente deliberazione, entro 20 giorni dall’adozione, alla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

4.   di inviare la presente deliberazione all’Ufficio B.U.R.A. della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, per la relativa pubblicazione della medesima sul B.U.R.A.T., quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

5.   di inviare la presente deliberazione al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai deficit sanitari, alla Direzione Politiche della Salute e al Servizio ;

6.   di dare atto che ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 118/2001, la variazione di bilancio di cui al punto 1. è finalizzata al ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale;

7.   di autorizzare il servizio Risorse Finanziarie ad effettuare la regolazione contabile della riscossione dell’entrata del corrente esercizio finanziario di cui al punto 1., sul conto corrente di contabilità speciale n. 401 – 306682, intestato alla sanità, che codesta Regione intrattiene con la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato dell’Aquila.

Segue Allegato

Allegato