IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775, di “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”;

Visto il R.D. 14.08.1920, n. 1285, recante il “Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche”;

Vista la L. 18.05.1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e s.m.i.;

Vista la L. 15.03.97, n. 59 e relativi decreti attuativi;

Visto l'art. 86 del D.Lgs. 31.03.98, n. 112;

Viste le LL.RR. 77/1999, 11/1999, 7/2003, 15/2004 e 6/2005;

Visto il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;

Visto il D.P.G.R. N° 3/Reg de 13/08/2007;

Vista l'istanza del 25/11/2005, corredata dal progetto definitivo redatto in data settembre/novembre 2005 a firma degli Ingegneri Giovanni Soricone e Cesidio Pulsoni, con cui la Società Wind Turbines,  con sede legale in Comune di Pescina (AQ), Via Casella, n. 1, ha chiesto la concessione di derivare acqua dal bacino del fiume Giovenco, in loc. Sant’Antonio in Comune di Pescina, per moduli massimi 9,00 per la riattivazione dell’impianto idroelettrico “La Vecchia Officina” per la produzione di 1.100.000 kw/anno, con restituzione delle acque derivate nel fiume Giovenco, a valle del manufatto di produzione, nel Comune di Pescina;

Vista la Relazione Istruttoria  redatta in data 16/02/2007 con la quale il Servizio del Genio Civile di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, ha espresso parere favorevole alla concessione della derivazione d’acqua di che trattasi;

Considerato che:

1.   la derivazione richiesta dalla Società Wind Turbines con istanza del 25/11/2005 consiste nel prelievo di una portata di moduli massimi 9,00 e moduli medi 8,20 d’acqua dal fiume Giovenco mediante sbarramento a traversa per uso idroelettrico;

2.   la restituzione delle acque utilizzate avviene attraverso un canale, parte in galleria e parte all’aperto, nel fiume Giovenco;

3.   sull’istanza di concessione è stata esperita la rituale e completa istruttoria, nel corso della quale non sono state presentate le opposizioni;

Considerato, inoltre, che l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno con nota N° 8540 del 28/07/2006 ha espresso il parere di compatibilità della utilizzazione delle acque derivate alle seguenti condizioni:

-    venga garantito il Deflusso Minimo Vitale valutato pari a 0,21 m³/s;

-    venga effettuato un adeguato monitoraggio quantitativo del corso d’acqua a monte del prelievo, a valle dello scarico e nel tratto compreso tra prelievo e scarico;

-    vengano comunicati a all’Autorità di Bacino ed agli Enti competenti in materia i risultati del succitato monitoraggio;

Vista la Determina Dirigenziale N° DC13/37 dell’11/02/2008 con la quale il Servizio del Genio Civile di L’Aquila – Ufficio di Avezzano – per i combinati disposti dei commi 1 e 5 dell’art. 8 della L.R. N° 17/2007 ha dichiarato la non procedibilità della domanda di concessione del 25/11/2005 in argomento della Società Wind Turbines a derivare acqua dal fiume Giovenco, per uso idroelettrico, con opera di presa in Comune di Pescina;

Vista la Determina Direttoriale N° DC4 del 3/02/2010 della Direzione Lavori Pubblici con la quale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 5bis della L.R. N° 17 del 25/06/2007 è stata dichiarata la procedibilità della suddetta domanda di concessione in quanto conforme allo Studio di cui al comma 1 dell’art. 8 della medesima L.R. N° 17/2007;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, che l’istanza di concessione di derivazione prodotta in data 25/11/2005 dalla Società Wind Turbines possa essere accolta stabilendo la portata media derivabile in misura non superiore a moduli 9,00 (l/s 900), per una portata media di prelievo pari a moduli 8,20 (l/s 820), cui corrisponde un volume di prelievo derivabile non superiore a m³ annui 25.859.520 e di cui mod. 2 (l/s 200) da concedere in via precaria, su un salto di 18 metri di dislivello che produce una forza nominale di kW 144,71;

Precisato che la concessione avrà la durata di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data del presente provvedimento;

Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota N° RA/212875 in data 18/10/2011 dal Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano relativa al “Piano finanziario delle opere progettate”;

Visto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni, cui deve essere vincolata la concessione, sottoscritto presso il Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila, Ufficio di Avezzano, in data 05/12/2011 dall’Amministratore Unico della Società Wind Turbines;

Avuto Riguardo dei criteri per il rilascio della concessione di cui all’art. 25 del Regolamento Regionale N° 3/2007;

Dato Atto della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Art. l

Salvi i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A. e del P.T.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente Determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., è concesso alla Società Wind Turbines, con sede legale nel Comune di Pescina (AQ), Via Casella, n. 1, di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal fiume Giovenco, in loc. Sant’Antonio in Comune di Pescina, mediante sbarramento a traversa nella misura di mod. massimi 9,00 (l/s 900), per una portata media di prelievo pari a mod. medi 8,20 (l/s 820), cui corrisponde  un volume di prelievo massimo derivabile pari a metri cubi annui (m³ annui) 25.859.520, di cui mod. 2 (l/s 200) sono concessi in via precaria, su un salto di 18 metri di dislivello che produce una forza nominale di kW 144,71.

Art. 2

La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05/12/2011, che si approva, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.083,82 (Euro duemilaottantatreeottantaduecentesimi), in ragione di € 14,40 (Euro quattordiciequarantacentesimi) per chilowatt (kW) di potenza nominale media autorizzata  (kW  144,71) a decorrere improrogabilmente dalla data del presente provvedimento anche se la Società concessionaria non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della legge del 18.10.42, n. 1434.

Oltre al canone, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo l’addizionale regionale di €   208,38 (Euro duecentoottoetrentottocentesimi), pari al 10 per cento del canone dovuto.

Art. 3

Il canone stabilito al precedente art. 2 potrà essere modificato, oltre che per legge, con effetto dalla data  di presa d’atto della dichiarazione di conformità al progetto approvato delle opere eseguite, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni della quantità d’acqua effettivamente captata risultante dalla dichiarazione medesima. Parimenti il canone può essere modificato qualora il concessionario venga obbligato al rilascio, in tutto o in parte, della quantità d’acqua concessa in via precaria, con decorrenza dalla successiva annualità solare.

Art. 4

Il versamento del canone annuo e dell’addizionale regionale, indicati nel precedente art. 2, ovvero nell’art. 3, verranno corrisposti alla Regione Abruzzo di anno in anno, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno solare di riferimento, mediante unico versamento sul c/c postale n. 40205379 intestato a: “Regione Abruzzo - Gestione Demanio Idrico” con la causale: “Cap. 32107 – PE/D/89 – Canone e Addizionale regionale annualità ______”.

Detti introiti saranno imputati al capitolo di entrata 32107 dello stato di previsione dell’entrata per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli anni futuri.

Art. 5

I Dirigenti del Servizio del Genio Civile Regionale di L’Aquila e del Servizio Gestione delle Acque sono incaricati, ciascuno per le proprie competenze, all’esecuzione della presente Determina.

Art. 6

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., nei confronti del presente provvedimento è ammesso il ricorso davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Ing. Pierluigi Caputi

Segue allegato

Allegato